Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.13274 del 18/05/2021

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Occupazione illegittima di un immobile, danno, presunzione, prova contraria

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull’id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23029/2016 R.G. proposto da:

P.M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Inzerillo, con procura speciale a margine del ricorso e con domicilio in Roma, Piazza Cavour n. 1, presso cancelleria Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.A., e C.V., rappresentate e difese dall’Avv. Salvatore Marino, con procura speciale in calce al controricorso e con domicilio in Roma, Piazza Cavour n. 1, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1380 depositata il 14 luglio 2016 e notificata lo stesso giorno.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Palermo – Sezione distaccata di Bagheria, con sentenza n. 175 del 2010, in accoglimento della actio finium regundorum proposta da C.A. e V. nei confronti di P.M.S., individuava il confine effettivo tra il fondo di proprietà delle attrici, sito in *****, in catasto al foglio n. *****, particella n. *****, nel punto indicato dal secondo c.t.u., geom. M., alla pag. 10 della relazione peritale, condannando il convenuto ad arretrare il fabbricato realizzato nel proprio fondo nel rispetto della normativa di cui agli artt. 905 e 873 c.c., con restituzione alle C. della porzione di terreno, pari a mq. 37,80, illegittimamente occupata, oltre a corrispondere Euro 3.360,00 ed accessori a titolo di risarcimento per illegittima occupazione, dichiarata infondata la domanda riconvenzionale ovvero l’eccezione di intervenuta usucapione dell’area in questione;

– sul gravame interposto dal P., la Corte d’appello di Palermo, costituite le appellate, rigettava l’impugnazione confermando – previa dichiarazione della inammissibilità della domanda di accessione invertita avanzata dall’appellante solo con comparsa conclusionale in appello – che la domanda originaria proposta atteneva ad un regolamento di confini, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto del diritto di proprietà, non mutando la domanda per il fatto che fosse stato richiesto il rilascio dell’area occupata, con tutto ciò che ne conseguiva in regime di onere della prova. Aggiungeva che anche l’atto di provenienza dell’appellante faceva riferimento all’atto di frazionamento originario del terreno, in cui il suo fondo era indicato in mq. 365, al pari dell’atto di donazione del 04.08.1994 relativo al fondo delle appellate, con la conseguenza che appariva di nessuna rilevanza la dichiarazione del suo dante causa, Ma.Ga., secondo cui la superficie del magazzino ed annesso terreno di pertinenza era parti a mq. 438 secondo la misura reale e mq. 365 secondo la misura catastale. Del pari venivano condivise le ragioni del primo giudice quanto alla determinazione del c.d. danno figurativo commisurato al valore locativo del cespite usurpato;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Palermo ricorre il P., sulla base di cinque motivi, illustrati anche da memoria;

– resistono con controricorso le C., oltre a depositare memoria ex art. 378 c.p.c., in prossimità dell’adunanza camerale.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 950,1158 e 1146 c.c., oltre all’art. 1322 c.c., artt. 872,873 e 875 c.c., per avere la Corte di merito, nel rigettare l’eccezione di usucapione, ritenuto non trovarsi in una situazione di successore a titolo particolare che poteva cumulare al proprio possesso quello del suo dante causa per mancanza di un atto traslativo astrattamente idoneo al trasferimento, nonostante si tratti di possesso e quindi di una situazione di fatto, oltre a non essere condivisa la tesi della tipicità dei negozi di trasferimento dei diritti reali.

Il motivo è privo di pregio.

Nella specie, sulla base del prospettato motivo, non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La corte di appello, nell’argomentare il proprio convincimento, ha esaminato le risultanze probatorie, ritenendo, alla luce di quanto emerso, di condividere la pronuncia di primo grado in ordine alla mancanza di prova dell’invocata usucapione della parte di terreno oggetto di contestazione. Infatti chiarito che si trattava di accertare i limiti di estensione dei rispettivi mappali, n. ***** (attualmente n. *****) del ricorrente e quello n. ***** delle controricorrenti, e di individuare la linea di confine dei predetti, ha osservato che – avendo l’appellante avuto la disponibilità del bene per effetto del conferimento ricevuto a seguito dell’atto di acquisto del 13.12.2002 da parte dell’allora proprietario del terreno, l’atto di donazione con il quale A.G. aveva trasferito al figlio Me.Ga., dante causa del ricorrente, l’immobile de quo risaliva al 04.08.1994 – stipulato nel 1984 l’atto di donazione da Ma.Sa. in favore di A.G., in quest’ultimo atto l’estensione della particella ***** è indicata nella misura di mq. 365, giusta le risultanze dell’originario tipo di frazionamento. Solo nella successiva donazione del 1994 e poi nella vendita del 2002, nel fare riferimento agli atti di trasferimento precedenti, viene evidenziato l’errore nel tipo di frazionamento originario e specificata la superficie nell’ultimo atto da mq. 365 in mq. 438. Siffatti elementi probatori non venivano ritenuti in grado di smentire le risultanze di valutazione acquisite attraverso la consulenza tecnica di ufficio e l’oggettività degli atti di provenienza. Aggiunge che pacifico che l’area oggetto della controversia sia ricompresa nel mappale n. ***** di proprietà delle C. (come emerge evidente dalla c.t.u.), per cui per potersi perfezionare l’acquisto nei termini di cui alla domanda riconvenzionale, la società avrebbe dovuto avvalersi dell’accessione del possesso, nei termini di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, onde unire il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, A.G. e Ma.Sa., e prima di loro, quello dell’originario donante Me.Ga. (con atto del 1984).

Orbene secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 16 marzo 2010 n. 6353; Cass. 22 aprile 2005 n. 8502). L’accessione del possesso, di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la “traditio”: all’acquisto deve infatti seguire l’immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell’accessione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12034; Cass. 23 giungo 1999 n. 6382; Cass. 3 luglio 1998 n. 6489; Cass. 12 novembre 1996 n. 9884).

Alla luce degli enunciati principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, correttamente la Corte di appello ha disatteso l’eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal P., avendo rilevato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che l’atto di trasferimento del mappale ***** prodotto dal ricorrente risale al 13.12.2002 e che tale atto – nel quale il bene è stato identificato esclusivamente attraverso il riferimento ai mappali, senza alcuna menzione dell’ulteriore striscia di terreno in contestazione, non compresa nel mappale conferito al ricorrente, nonostante la denuncia di un errore nel frazionamento – non può fungere da titolo idoneo ai fini del cumulo dei due possessi. Poichè, infatti, secondo l’apprezzamento in fatto espresso dal giudice di appello, non sindacabile in questa sede, con il titolo prodotto in giudizio al P. è stato trasferito esclusivamente il possesso del mappale così come catastalmente individuato, non sussistono le condizioni richieste dall’art. 1146 c.c., comma 2, affinchè il ricorrente possa unire il proprio possesso a quello dei propri danti causa ai finì dell’acquisito per usucapione della proprietà dell’area oggetto del presente giudizio, estranea al predetto mappale.

Sulla base di tali assorbenti rilievi, legittimamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevanti, ai fini della decisione, gli ulteriori elementi di giudizio acquisiti agli atti. Nè l’articolata censura formulata dal ricorrente risulta aggredire siffatto postulato sotteso all’effettiva ratio decidendi;

con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 950 c.c., sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la corte territoriale escluso la correttezza dell’interpretazione fornita dell’atto del notaio F. del 13.12.2002, in quanto non solo in detto atto non viene menzionato alcun tipo di frazionamento, ma espressamente si riferisce ad una dato catastale del tutto differente e cioè alla denuncia di rettifica sporta all’UTE il 7.11.2020.

Il motivo è inammissibile con riferimento a plurimi profili.

In primo luogo non coglie la ratio decidendi – già esposta con riferimento al primo mezzo – secondo cui l’atto di rettifica presentato all’Ufficio del Catasto non poteva avere alcuna rilevanza a fronte di un atto di provenienza nel quale viene fatto espresso riferimento al frazionamento originario, trattandosi di correzione dettata da indicazioni unilaterali della parte avvantaggiata dal medesimo atto.

Sotto altra prospettiva, la censura si risolve, in sostanza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della questio facti, e in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima questio, tendendo così a sollecitare un controllo sulla motivazione del giudice in relazione a detta ricostruzione, non consentita in questa sede, se non nei ristretti limiti di cui appresso. Infatti, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla Corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo di cui all’art. 1146 c.c.) non può in alcun modo considerarsi priva, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che i giudici del merito hanno ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, anche alla luce delle allegazioni e dei rilievi attorei, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 1146 c.c., nei termini analiticamente indicati.

Pertanto, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti; tale operazione critica appare con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Alla luce di quanto appena precisato, va ribadito che il motivo d’impugnazione, così come formulato, deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione, nella prospettiva di una riqualificazione della censura auspicata in memoria dal ricorrente;

– con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e per falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per non avere la corte territoriale motivato affatto sul riconoscimento dei frutti, senza alcuna valutazione sul possesso di buona fede o meno dell’area de qua.

Il motivo dev’essere rigettato.

Invero in tema di occupazione abusiva di immobili sussiste un contrasto giurisprudenziale che vede contrapporsi un orientamento che considera il danno in re ipsa (cfr. ex multis Cass. n. 9137 del 2018), ad un altro per cui il danno da occupazione abusiva debba comunque essere oggetto di dimostrazione da parte del danneggiato, richiedendo a tal fine che egli provi l’effettiva lesione derivante dall’abusiva occupazione (cfr. da ultimo, Cass. n. 13071 del 2018).

Ritiene tuttavia il Collegio di dover dare continuità alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 32108 del 2019; Cass. n. 1657 del 2019), che, ha rilevato che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull’id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria (Cass. 7 agosto 2012 n. 14222; Cass. 15 ottobre 2015 n. 20823; Cass. 9 agosto 2016, n. 16670), non potendosi quindi correttamente sostenere che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione “danno in re ipsa” va tradotta in altre (“danno normale” o “danno presunto”), più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all’indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l’occupante alla prova dell’anomala infruttuosità di uno specifico immobile. Questa Corte ha precisato che il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi soltanto apparente, in quanto la tesi del danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidare alla prova logica presuntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consentano di pervenire alla prova che “quel tipo di bene immobile” sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero.

In tal senso i contrasti che si registrano tra i precedenti richiamati non attengono al principio di diritto della necessità della prova del danno-conseguenza di cui è onerato il danneggiato, ma si risolvono nella diversa specificità delle fattispecie concrete esaminate, avuto riguardo alle peculiari circostanze addotte dal danneggiato in relazione alle caratteristiche del bene immobile, alle qualità soggettive del titolare dello stesso, oltre che ad altre rilevanti circostanze fattuali, elementi tutti che consentono di pervenire all’accertamento del probabile impiego che dell’immobile avrebbe fatto il legittimo titolare (Cass. n. 13224 del 2016; più di recente, Cass. n. 30472 del 2018, non massimata).

Avuto riguardo a tali principi, la sentenza impugnata appare incensurabile avendo evidenziato la sussistenza del c.d. danno figurativo che il ricorrente in realtà neanche censura nella sua essenza presuntiva.

Infatti il motivo, lungi dal contrastare la correttezza di tale affermazione, si riduce a richiedere una valutazione della buona o della mala fede del danneggiante sotto il profilo del quantum del danno, per cui a parte la condivisibilità del rilievo del giudice d’appello sulla natura di metodo di liquidazione propria della determinazione del valore locatizio dell’immobile, deve darsi atto che le varie argomentazioni, sopra sintetizzate, si sostanziano, a ben guardare, in una richiesta di revisione di accertamento di fatto, che al giudice di legittimità è preclusa, per cui, in conclusione, anche questo motivo integralmente non merita accoglimento;

– con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., per avere comunque la corte territoriale tralasciato ogni questione in ordine alla durata del possesso, all’indicazione dell’autore dello spoglio (che non andava certo ravvisato nel ricorrente) ovvero il suo stato soggettivo, per cui doveva essere presunta la buona fede. Inoltre la corte distrettuale nonostante il puntuale motivo di appello avrebbe affermato un principio diverso, tale per cui il ricorrente sarebbe tenuto a restituire i frutti civili fin dalla data dell’apprensione.

La quarta doglianza è inammissibile, giacchè nel caso di specie non risulta affatto che l’appellante avesse nell’atto di impugnazione proposto uno specifico motivo volto a censurare l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione della restituzione dei frutti ex art. 1147 c.c.. Lo stesso ricorrente riferisce di avere esposto il suo stato soggettivo relativamente al quantum del danno, costituendo i frutti una specifica obbligazione accessoria connessa all’accertamento dello spossessamento. In definitiva, il ricorrente non afferma di aver formulato uno specifico motivo di impugnazione e/o comunque non riporta, nel ricorso, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della specifica doglianza, ritualmente formulata, che avrebbe costituito il motivo di appello e sul quale la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi. Ed è appena il caso di sottolineare che la Corte di cassazione anche quando è giudice del fatto processuale, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. n. 10593 del 2008);

– con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione la falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., per avere la corte territoriale fatto applicazione di una giurisprudenza datata sul principio di diritto, senza tenere conto che le controricorrenti non avevano subito alcun danno.

Rileva il Collegio che anche questo motivo è destituito di fondamento e deve essere respinto.

Esaminando, invero, specificamente il richiamato contestato profilo, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto – alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha trovato conferma anche in pronunce recenti (cfr., ad es., Cass. n. 649 del 2000; Cass. n. 9137 del 2013; Cass. n. 20708 del 2019) – che, in caso di occupazione senza titolo di immobili, il danno è da ritenersi sussistente “in re ipsa” e va commisurato al presumibile valore locativo dell’immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità, nei termini illustrati nel terzo motivo.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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