Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20263 del 25/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 1552/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SERENA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.L., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Vanda FURLAN e Franco DOMINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso Trieste, n. 90, presso lo studio legale dell’avv. Fabiola FURLAN GAUDAGNO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4875/04/2017 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

– in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento in materia di IVA, IRES ed IRAP per gli anni d’imposta 2010 e 2011, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, sostenendo che era corretta l’applicazione dell’aliquota IVA al 20 per cento, anzichè di quella del 10 per cento, alle fatture passive relative a lavori di realizzazione di un complesso turistico residenziale affidati dalla società contribuente in subappalto alla S. Costruzioni s.n.c., sia perchè non si era verificato alcun danno erariale, sia perchè le abitazioni realizzate avevano le caratteristiche di immobili di lusso, che scontavano la maggiore aliquota IVA applicata; rigettava anche l’appello incidentale proposto dalla società contribuente, ritenendo corretta la ripresa tassazione dei costi di leasing di una imbarcazione in quanto bene non strumentale all’esercizio dell’impresa, non avendo la contribuente provato l’effettivo svolgimento con tale imbarcazione dell’attività di diporto;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, questa Corte nell’adunanza del 17/04/2019 ha deciso il ricorso;

– successivamente, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza pronunciata a detta adunanza, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento della prima rata di quanto dovuto ed ha chiesto la sospensione del giudizio;

– pertanto, il Collegio, riunitosi nella medesima composizione, nella camera di consiglio del 12/06/2019, provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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