Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20389 del 26/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8685-2017 proposto da:

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITA’ ISTITUTO CAVANIS, in persona del Procuratore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGGIORE ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5486/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla Congregazione delle Scuole di Carità Istituto Cavanis avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 emesso dal Comune di Roma.

Avverso la suddetta sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata degli importi liquidati in applicazione del beneficio.

Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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