LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14775-2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCESCO GIOFFRE’, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCA RISICA;
– ricorrente –
contro
Avv. F.E. nella qualità di Curatore del Fallimento
“***** SPA”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CATALDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE GIANNITI.
RILEVATO
CHE:
1. C.S. ha proposto ricorso nei confronti del Fallimento ***** s.p.a. avverso la sentenza n. 403/2017 della Corte di Appello di Messina che, accogliendo l’impugnazione proposta dal Fallimento, ha riformato la sentenza n. 2366/2008 del Tribunale di Messina; e per l’effetto, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela in primo grado, ha dichiarato inefficace nei confronti della stessa l’atto di vendita per Notaio B. del 1/12/1994 (intercorso tra la ***** s.p.a. e i genitori della C.; avente ad oggetto un appartamento sito in Messina; ed effettuato per persona da nominare, poi individuata nella odierna ricorrente), ordinando alla C. la restituzione dell’immobile.
2. Il Fallimento ***** s.p.a. ha resistito con controricorso.
3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
4. In vista dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti.
CONSIDERATO
CHE:
Il Collegio si è riunito in camera di consiglio per decidere sul ricorso.
Durante la discussione, il Consigliere D’Arrigo Cosimo, previo esame del fascicolo di ufficio, ha rilevato di aver a suo tempo autorizzato, quale Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Messina, la Curatela del Fallimento ***** s.p.a. alla proposizione dell’azione. Ed ha dichiarato di volersi astenere.
Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019