Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20809 del 01/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14775-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCESCO GIOFFRE’, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCA RISICA;

– ricorrente –

contro

Avv. F.E. nella qualità di Curatore del Fallimento

“***** SPA”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CATALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE GIANNITI.

RILEVATO

CHE:

1. C.S. ha proposto ricorso nei confronti del Fallimento ***** s.p.a. avverso la sentenza n. 403/2017 della Corte di Appello di Messina che, accogliendo l’impugnazione proposta dal Fallimento, ha riformato la sentenza n. 2366/2008 del Tribunale di Messina; e per l’effetto, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela in primo grado, ha dichiarato inefficace nei confronti della stessa l’atto di vendita per Notaio B. del 1/12/1994 (intercorso tra la ***** s.p.a. e i genitori della C.; avente ad oggetto un appartamento sito in Messina; ed effettuato per persona da nominare, poi individuata nella odierna ricorrente), ordinando alla C. la restituzione dell’immobile.

2. Il Fallimento ***** s.p.a. ha resistito con controricorso.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti.

CONSIDERATO

CHE:

Il Collegio si è riunito in camera di consiglio per decidere sul ricorso.

Durante la discussione, il Consigliere D’Arrigo Cosimo, previo esame del fascicolo di ufficio, ha rilevato di aver a suo tempo autorizzato, quale Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Messina, la Curatela del Fallimento ***** s.p.a. alla proposizione dell’azione. Ed ha dichiarato di volersi astenere.

Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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