Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20836 del 02/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28064-2017 proposto da:

COOP LAVORO E GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO ANGELONE;

– ricorrente –

contro

USL 10 ***** GESTIONE LIQUIDATORIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25084/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. Questa Corte con sentenza n. 25084/2017 ha respinto il ricorso della USL n. 10 Gestione Liquidatoria ed ha condannato ‘la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00 ed agli accessori di leggè. La Cooperativa Lavoro e Giustizia fa istanza di correzione per errore materiale della sentenza perchè le spese non sono state distratte, come richiesto nel ricorso, a favore dell’Avvocato Giovanna Pagnozzi che si dichiarava antistataria.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di condividere la proposta del relatore.

6. Va disposta, quindi, la correzione, disponendo che la sentenza n. 25084 del 2017 si intenda corretta nel senso che nel dispositivo, dopo il punto successivo alla parola “legge”, si intenda aggiunto quanto segue: “Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avvocato Giovanna Pagnozzi”.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U., Ordinanza 9438/2002);

PQM

La Corte dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 25084 del 2017 nel senso che nel dispositivo, dopo il punto successivo alla parola “legge”, si intenda aggiunto quanto segue: “Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avvocato Giovanna Pagnozzi”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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