Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21028 del 06/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24120-2017 proposto da:

C.S., CR.LE., titolari dello Studio Dott.ssa S.C. e Dott. Le.Cr., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORENZO PRINCIPI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

Contro

FALLIMENTO ***** S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.2601 /2016 del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l., proposta da C.S. e Cr.Le. – i quali si dolevano del mancato riconoscimento della prededuzione sul credito per prestazioni professionali ammesso in via privilegiata e, quanto all’Iva, al chirografo – dichiarando altresì inammissibile la domanda riconvenzionale della curatela e respingendone l’eccezione di inadempimento; tuttavia, nel dispositivo ha ammesso al passivo il suddetto credito con la prededuzione negata in motivazione;

2. gli opponenti hanno impugnato tale decisione con cinque motivi di ricorso per cassazione, mentre la curatela non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

4. con memoria del 22/05/2019 i ricorrenti hanno chiesto la riunione con il ricorso n. 24798/2017 RG., proposto dalla curatela fallimentare avverso il medesimo decreto qui impugnato, oggetto di successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 25/10/2017;

5. la richiesta va accolta, stante l’esigenza di trattazione unitaria dei due ricorsi proposti avverso il medesimo decreto.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile per la riunione con il ricorso iscritto al n. 24798/2017 R.G.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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