LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15885-2018 proposto da:
AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELANGIOLO PANEBARCO;
– ricorrente –
contro
C.M., in proprio e quale unico erede della Sig.ra B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE DE FABRITIIS;
– controricorrente –
contro
BF IMPIANTI SNC, A.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 530/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
Nel 2005, C.M., in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della moglie B.E., convenne in giudizio la Commercial Union Italia (successivamente Aviva Italia s.p.a.), A.B. e B.F. Impianti s.n.c., per sentirli condannare, in solido tra loro, di tutti i danni subiti, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 17.1.2002 tra B.E. e A.B..
Si costruì in giudizio la Aviva Italia, la quale, adducendo la predominante responsabilità della B. nella determinazione del sinistro occorso, concluse per il rigetto della domanda, a fronte del carattere satisfattivo degli importi erogati ante causam.
A seguito del sopravvenuto decesso di B.E., venne interrotto il giudizio, per essere successivamente riassunto ad istanza da C.M., in proprio e quale erede della B., con ricorso ex art. 102 c.p.c.
Con sentenza n. 2679/13, il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda di C.M., condannò AVIVA ITALIA S.p.a., in solido con A.B. e B.F. IMPIANTI S.n. c., a risarcire a C., in proprio e nella qualità di erede, i danni derivanti alla stessa B. dal sinistro stradale in cui era stata coinvolta. Tutte le somme dovute vennero ridotte del 30% in proporzione del concorso di colpa della B. nella causazione dell’evento lesivo e previa detrazione degli acconti, in particolare: a titolo di risarcimento iure hereditatis, la somma di Euro 175.200,00 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di Euro 92.134,73 per il danno patrimoniale; a titolo di risarcimento iure proprio, la somma di giuro 100.000,00.
2. La Corte d’appello di Firenze pronunciando sull’appello proposto da AVIVA ITALIA S.p.a., riformava parzialmente la sentenza gravata e rideterminava la somma dovuta a C.M. quale erede di B.E. a titolo di danno non patrimoniale iure successionis, che liquidava nel minor importo di Euro 165.286,8.
La Corte rilevava che, confermando il ragionamento del giudice di prime cure, l’urto veniva provocato da violazioni poste in essere da entrambi i conducenti: da un lato la B. non aveva dato la precedenza dovuta al veicolo dell’Aprea che proveniva da destra, d’altro lato Aprea procedeva ad una velocità superiore al limite vigente nei centri urbani, di 68 km/h anzichè di 50 km/h. La Corte dichiarava preponderante il contributo causale della condotta di Aprea nella causazione dell’incidente. Pertanto, si confermava la ripartizione fatta dal Tribunale, nella misura del 70% in capo ad Aprea ed in quella del 30% in capo a B..
3. Avverso tale pronuncia, la AVIVA ITALIA s.p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. Carresi Maurizio resiste con controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019