LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3994/2014 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA DI MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO VALLEBONA;
– ricorrenti –
contro
– C.M., e P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GABI N. 24, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GREZZI, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO GALLUCCIO, VINCENZO MIRRA e ANDREA FERRARO;
– M.M., S.A., CA.AN.,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GABI n. 24, presso lo studio dell’avocato LUCIO GREZZI, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO GALLUCCIO, VINCENZO MIRRA e ANDREA FERRARO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5446/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/08/2013 R.G.N. 1362/2012.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza del 3 agosto 2013, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e accoglieva la domanda proposta da C.M. e P.M. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale *****, riconoscendo il diritto degli originari ricorrenti a vedersi retribuire, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, il tempo, pari a 15 minuti, che la ASL, una volta abolita la pausa pranzo e disposta, in sostituzione, l’attribuzione di buoni pasto da spendere presso terzi convenzionati, aveva preteso fosse recuperato senza retribuzione per ogni giorno di effettiva percezione del buono;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio riproposta dalla ASL in sede di gravame e fondata nel merito la domanda degli originari ricorrenti, dal momento che, non avendo la ASL predisposto alcuna turnazione che avesse consentito ai lavoratori, come previsto dall’accordo integrativo del 13.12.1996, la consumazione del pasto e non avendo, dunque, il personale fruito di effettive pause a ciò finalizzate, non trovava giustificazione alcuna la pretesa della ASL di veder prolungato di 15 minuti l’orario di lavoro da parte dei dipendenti beneficiari dei buoni pasto spendibili solo fuori dell’orario di lavoro;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL *****, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, gli originari ricorrenti;
che la ASL ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100 e 414 c.p.c., imputa alla Corte territoriale, desumendone la nullità dell’impugnata sentenza, di aver erroneamente affermato l’interesse ad agire in accertamento dell’asserito diritto alla retribuzione di prestazioni aggiuntive senza la specificazione delle concrete unità temporali in cui sono state rese le prestazioni di lavoro eccedente, considerando tale specificazione come priva di valore essenziale;
– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2697 c.c., e D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 4 e 5, la ASL ricorrente lamenta da parte della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere di allegazione e prova per aver la Corte ritenuto non fondata l’eccezione sollevata dalla stessa odierna ricorrente circa la carenza sotto tale profilo della domanda di accertamento del lavoro straordinario avanzata con il ricorso introduttivo;
– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, dovendosi condividere la qualificazione della domanda degli originari ricorrenti da parte del giudice del merito, alla cui discrezionalità, del resto, la stessa è rimessa, qualificazione per la quale, essendo la domanda degli originari ricorrenti volta al riconoscimento quale imposizione di lavoro straordinario della richiesta della ASL di una prestazione lavorativa di durata ulteriore rispetto a quella ordinaria pari a 15 minuti per ogni giornata in cui veniva corrisposto il buono pasto, trattavasi di una azione di accertamento finalizzata alla verifica del carattere aggiuntivo e dunque straordinario della prestazione protratta per ulteriori 15 minuti, in relazione alla quali risultavano essenziali e, così, sufficienti ai fini dell’assolvimento degli oneri di allegazione e prova l’indicazione delle fonti contrattuali da cui era desumibile l’obbligo della ASL di consentire, durante l’orario di lavoro, la fruizione di una pausa per la consumazione del pasto e la specificazione in fatto della circostanza per cui i dipendenti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto, puntualmente indicato, si sono visti prolungare di 15 minuti l’orario di lavoro;
– che, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che, rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., per non essere stata questa prospettata con riferimento a tutti motivi di ricorso, il primo dei quali è di tipo processuale ed essere comunque avulsa dal presupposto imprescindibile della prova dell’altrui malafede ovvero di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza nell’agire in giudizio accentuatamente anormale oltre che ingiustificata per la mancanza di allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore degli avv.ti Vincenzo Mirra, Andrea Ferraro e Paolo Galluccio dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Vincenzo Mirra, Andrea Ferraro e Paolo Galluccio dichiaratisi antistatari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2019
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