Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21518 del 20/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18736-2015 proposto da:

T.R., R.S., R.C., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato SIMONE NOCENTINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA ZAMPI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 941/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che ha concluso per l’estinzione del procedimento di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.

FATTI DI CAUSA

T.R. e R.C. e S., esponevano che, con atto a rogito Notaio S. dell’8/10/1978 T.R. e R.P., avevano acquistato la proprietà del fabbricato – casa di abitazione – costruito sull’arenile di *****, costituito da tre vani, piccola cucina ed accessori a piano terra (rappresentato al N. C.E.U. del Comune di Grosseto alla partita *****, foglio di mappa ***** n. *****, zona *****, cal. ***** – abitazione ultrapopolare -, classe 4, vani 4,5, rendita Euro 225,43: doc. gruppo A n. 45). A seguito del decesso di R.P., avvenuto il *****; la coniuge T.R. rinunciava all’eredità a favore dei propri figli R.S. e R.C., i quali, pertanto, divenivano proprietari ciascuno per la quota del 25%, rimanendo l’altro 50% alla madre.

A seguito di tali passaggi di proprietà gli acquirenti richiedevano con istanze inoltrate alla competente Intendenza di Finanza di Grosseto di subentrare al loro dante causa nella titolarità della concessione” (rectius “locazione”) del terreno (arenile) appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste il fabbricato. Le loro istanze venivano regolarmente accolte cosicchè, anche gli acquirenti da anni sono subentrati nel rapporto “concessorio” alle stesse condizioni del loro dante causa, pagando nel corso degli anni il canone di “concessione” del terreno.

Gli attori precisavano che l’arenile di *****, costituente il litorale del Mar Tirreno in Comune di *****, su richiesta del Comune di *****, nel 1925 veniva declassificato da Demanio Marittimo dello Stato a Patrimonio disponibile dello Stato con consegna della sua gestione dalla Capitaneria di Porto di Livorno alla R. Intendenza di Finanza di Grosseto. Tale terreno era concesso ai privati per “erezione di baracche e case con contratti di locazione che venivano via via rinnovati.

Assumevano gli attori che così come tutti i precedenti danti causa, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione hanno sempre agito con l’animus possidendi considerandosi ed essendo considerati dalla P.A. proprietari del fabbricato. Infatti: R.P. (dante causa degli appellanti), proprio in qualità di proprietario del fabbricato, presentava, in data 10/10/1978, domanda di autorizzazione per lavori straordinari diretta al Comune di Follonica e alla Capitaneria di Porto A seguito di tali lavori nel fabbricato, il Comune di Follonica elevava una contravvenzione a carico dello stesso quale “proprietario in ***** di una baracca in muratura di vani 3 più accessori” a cui seguiva anche un decreto penale di condanna della Pretura di Massa Marittima n. 229/80 per mancanza dell’autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo ed una sentenza n. 55/80 della Pretura di Massa Marittima di assoluzione, in ordine ai reati contestati al R.P., di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 31 e 32 e art. 421, lett. b) – L. 6 agosto 1967, n. 765. Anche successivamente nel 1980, il R.P., in quanto proprietario richiedeva e otteneva autorizzazione del Comune di Follonica per eseguire lavori straordinari nell’immobile. Così il 29/5/2000 il successore R.S. – nuovo proprietario pro quota del fabbricato otteneva dal Comune di Follonica autorizzazione a svolgere lavori edilizi di manutenzione straordinaria al tetto e per la ristrutturazione della veranda. R.S. – quale proprietario del fabbricato – inviava osservazioni in merito al Piano Particolareggiato al Sindaco del Comune di Follonica. Il Comune di Follonica – Ufficio Servizi Finanziari inviava comunicazioni – dirette a R.S. e a R.C. in quanto comproprietari – di richiesta di pagamento dell’ICI. La Polizia Municipale del Comune di Follonica rilasciava a R.S. – sempre in quanto proprietario del fabbricato de quo – autorizzazione per poter transitare e sostare nella zona a traffico limitato di spiaggia di *****.

Ciò esposto in fatto gli Attori chiedevano con il proprio atto di citazione: In via principale: accertare e dichiarare che gli attori hanno acquistato per usucapione il diritto di superficie sulle porzioni di arenile di ***** in ***** dagli stessi occupate con l’immobile e relative pertinenze posto in ***** sinistra costituito da tre vani, piccola cucina ed accessori a piano terra rappresentato al N,C,E.U. alla partita *****, foglio di mappa ***** n. *****, di cui sono pieni proprietari. In via subordinata: accertare e dichiarare che gli attori hanno acquistato per usucapione, sia il diritto di superficie, sia la proprietà superficiaria perpetua e, quindi, anche l’immobile insistente sulle porzioni di arenile di *****, posto in ***** sinistra costituito da tre vani, piccola cucin3 ed accessori a piano terra rappresentato al N,C,E,U, ***** partita *****, foglio di mappa ***** n. *****. In via ancora subordinata: accertare e dichiarare che gli attori, quali aventi causa dei costruttori degli immobili sulle porzioni di arenile di *****, hanno diritto, al momento della cessazione del rapporto di affitto in corso, all’indennità prevista dall’art. 936 c.c. o art. 1593 c.c., nonchè alla rifusione di tutte le imposte, tasse e tributi pagati per la titolarità del diritto di proprietà sulle unità immobiliari, con interessi di legge e quant’altro legalmente dovuto. In ogni caso: accertare e dichiarare che lo Stato non ha titolo di pretendere un canone di locazione per le costruzioni realizzate sulle porzioni di arenile di ***** occupate dai Comparenti, dovendo tale canone essere correlato al solo uso del terreno. Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè l’Agenzia del Demonio con comparsa 7/412005 nella quale veniva contestata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto la “gestione” dei beni dello Stato era stata trasferita all’Agenzia del Demanio la quale – a dire di parte convenuta – avrebbe avuto la legittimazione passiva nel presente giudizio. Nel merito parte convenuta contestava le domande attrici, affermando che lo Stato era divenuto proprietario dei fabbricati ai sensi degli artt. 922 e 934 del c.c., nonchè ai sensi dell’art. 49 c.n., la convenuta contestava, poi, che non sussistevano i presupposti dell’usucapione a favore dei privati e concludeva, quindi, nella comparsa di costituzione, affinchè il Tribunale di Firenze volesse respingere le domande attrici, dichiarando inesistente l’usucapione del diritto di proprietà e del diritto di superficie sull’area e sull’edificio posto in *****, spiaggia di ***** insistente sul terreno dell’Agenzia del Demanio e chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare l’edificio acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell’art. 934 c.c. e dell’art. 49 c.n..

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3087 del 2008 respingeva le domande attrici.

Avverso questa sentenza interponeva appello R.S., R.C. e T.R., chiedendo l’integrale riforma della sentenza e riproponendo le stese domande avanzate nel giudizio di primo grado.

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, contrastando le domande ed eccezioni degli appellanti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 941 del 2014 rigettava l’appello e compensava le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte distrettuale, i sigg. R. non aveva acquistato i beni oggetto del giudizio per usucapione perchè non avevano dimostrato il possesso uti dominus. Piuttosto, secondo la Corte distrettuale, lo Stato avrebbe sempre esercitato, anche sulla costruzione, i poteri di proprietario, imponendo significativamente limitazioni ai concessionari, il che escluderebbe l’elemento psicologico dell’usucapione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R.S. con ricorso affidato a nove motivi. I ricorrenti lamentano: a) Con il primo motivo di ricorso i sigg. R. lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 952,953 e 954 c.c. e artt. 1158e 1159 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 b). Con il secondo motivo, Violazione e falsa applicazione degli artt. 952,953 e 954 c.c. e artt. 1158 e 1159 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c) = Con il terzo motivo, Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 952 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 d). Con il quarto motivo, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e) Con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 f) Con il sesto motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 g) = Con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 934 e 952 c.c. nonchè degli artt. 1158,1159 e 1146 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 h)= Con l’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c. mancata erronea declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali si sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 i) Con il nono motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Simone Nocentini in data 25 marzo 2019 ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, unitamente ad atto di accettazione da parte del Ministero delle Economia e Finanze e dell’Agenzia del Demanio a firma dell’Avvocatura dello Stato.

Ritenuto che la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, a norma dell’art. 390 c.p.c., il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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