LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25165-2017 proposto da:
M.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO CARROZZA, FRANCESCO CARROZZA, CARLO CARROZZA;
– ricorrente –
contro
G.P., elettivamente domiciliato in Messina, via Felice Biscazza n. 10, presso lo studio dell’avv.to FABRIZIO GEMELLI che lo rappresenta e difende;
TECONOLOGIE IMPIANTI E SERVIZI S.R.L., elettivamente domiciliate in Roma viale della Piramide Cestia n. 1/b, presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Maria Giovanelli, rappresentata e difesa dall’avv.to Salvatore Cuscinà;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 560/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Messina in accoglimento della domanda svolta dalla società T.I.S. srl condannava G.M.R. e G.P. all’immediato rilascio dell’immobile di proprietà della società attrice, sito in *****.
Il Tribunale rigettava, invece, le domande riconvenzionali svolte da M.M.R., volte ad ottenere l’accertamento dell’inefficacia del contratto di compravendita del suddetto immobile, stipulato il 22 novembre 1996 tra la società LENI srl e la T.I.S. srl e conseguentemente, negava l’accertamento della proprietà del bene in capo a G.P..
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la soccombente M.M.R..
3. La Corte d’Appello di Messina rigettava l’appello, ritenendo non provata la partecipazione all’accordo simulatorio, oltre che del soggetto interponente e di quello interposto, anche del terzo contraente, che nell’interposizione fittizia di persona necessariamente deve esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due.
Nella specie, gli elementi presenti e indiziari allegati dall’appellante a dimostrazione della partecipazione della società alienante all’accordo simulatorio – testimonianza del responsabile Ric. 2015 n. 25165 sez. 52 – ud. 12/04/2019 legale della società alienante e documentazione acquisita agli atti non erano sufficienti a dimostrare tale adesione.
Sulla base di tali argomentazioni la Corte d’Appello riteneva assorbiti i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto l’assegnazione dell’appartamento in qualità di genitore affidatario della figlia nata dalla convivenza con G.P., giusta provvedimento del tribunale dei minori del 9 Aprile 1997 e la domanda di risarcimento del danno e di pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. in relazione alle spese sostenute per l’appartamento medesimo.
4. M.M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 5 motivi.
5. G.P. e la società di Tecnologia Impianti Servizi srl hanno resistito con controricorsi separati.
6. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 1414 c.c. e art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
La ricorrente ritiene erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale nel caso di interposizione fittizia di persona sia necessaria la partecipazione all’accordo simulatorio anche del terzo contraente, nella fattispecie la società venditrice LENI srl. Tale partecipazione all’accordo simulatorio, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale richiamata nel ricorso, non sarebbe necessaria, allorchè sia stata data intera esecuzione al contratto e manchi l’interesse del terzo alienante all’accertamento della simulazione della parte acquirente. Pertanto, nel caso di specie, essendo risultato provato l’accordo simulatorio tra l’interponente e l’interposto, come dimostrato anche dal passaggio in giudicato di una sentenza in sede penale, non era necessario provare l’accordo della società venditrice.
1.2 Il motivo è infondato.
Il collegio intende dare continuità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta” (Sez. 2, Sent. n. 7537 del 2017, Sez. 2, Sent. n. 4738 del 2015).
Nello stesso senso si è detto che in tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso (Sez. 2, Sent. n. 25578 del 2018).
La ricorrente invoca a sostegno del primo motivo il principio di diritto affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11523 del 2013, il quale si riferisce al diverso aspetto della necessità o meno di estendere il contraddittorio in caso simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente anche al terzo alienante. In tale occasione le Sezioni Unite hanno affermato che l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo.
Tale principio, come si vede, non riguarda il caso in esame in cui si discute non di litisconsorzio ma di prova della simulazione che soggiace alla regola generale dell’accordo di tutte le parti, che non può mancare, come affermato dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata.
Solo per completezza va aggiunto che, nel caso di specie, la Società venditrice, chiamata in causa dalla stessa ricorrente, non poteva neppure ritenersi indifferente rispetto all’accertamento giudiziale comportante necessariamente la prova della sua consapevolezza circa l’interposizione fittizia dell’acquirente, in quanto la ricorrente aveva proposto una domanda di risarcimento del danno, e l’accertamento della suddetta consapevolezza avrebbe potuto eventualmente comportare in altro giudizio l’attivazione di un’azione di responsabilità anche nei suoi confronti.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 651 c.p.p., art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..
La Corte di merito avrebbe violato le norme citate, avendo omesso di valutare la questione posta nei motivi di appello circa l’autorità del giudicato nascente da una sentenza penale con la quale G.P., G.C. e Gr.Iv. erano stati condannati ex art. 388 c.p. perchè ritenuti colpevoli di aver sottratto l’appartamento di ***** all’ordine di reintegra nel possesso di cui al provvedimento del pretore di Messina, risolvendo il contratto preliminare di vendita esistente tra G.P. e la società LENI. L’interposizione fittizia di persona nella vendita, dunque, sarebbe stata accertata con sentenza penale passata in giudicato e, dunque, l’effettivo proprietario dell’appartamento in oggetto era G.P., e ciò a prescindere dalla partecipazione della società venditrice all’accordo simulatorio.
2.1 Il secondo motivo è infondato.
In primo luogo, non può che ribadirsi che il giudicato penale può far stato nel giudizio civile solo tra le parti che erano presenti nel processo penale.
Infatti, nell’art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicchè non può avere alcun efficacia di giudicato nei confronti della società convenuta – oggi controricorrente – rimasta estranea a quel giudizio. Inoltre, nel giudizio civile la sentenza di condanna di cui all’art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato solo con riferimento all’accertamento del fatto – reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell’imputato.
Nella specie il processo aveva ad oggetto l’elusione del provvedimento che aveva affidato l’appartamento di via Quasimodo, n. 20 alla ricorrente e le vicende prese in esame nel corso del processo avevano riguardato un contratto preliminare intercorso tra G.P. – promissario acquirente – e la Società Leni promittente venditrice – per l’acquisto del suddetto appartamento, contratto che era stato risolto. Non risulta, e non è dedotto neanche dalla ricorrente, alcun coinvolgimento della società T.I.S. parte acquirente del successivo contratto di vendita oggetto del presente giudizio.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 2704,2709 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Secondo il ricorrente, in via subordinata, qualora si ritenesse necessaria l’adesione alla simulazione da parte della società venditrice, nel corso dell’istruttoria era stata raggiunta la prova di tale partecipazione, come dimostrato dalla quietanza rilasciata il 21 dicembre 1996 di restituzione del prezzo, e dal fatto che il prezzo non era congruo e proporzionato e non teneva conto delle spese affrontate per installazione dell’ascensore.
3.1 Il terzo motivo è in parte inammissibile in parte infondato.
E’ inammissibile perchè pone questioni di diritto nuove di cui non vi è traccia nel giudizio di appello, benchè già il primo giudice a pag. 10 della sentenza avesse preso in considerazione la quietanza del 21.12.1996. Ciò in relazione alle questioni sulle certezza della data e sul regime probatorio delle scritture contabili.
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).
La censure è comunque infondata perchè in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova. Risulta evidente che, con il motivo in esame, la ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge richiede in realtà un riesame della prova raggiunta con valutazione di fatto estranea al giudizio di legittimità.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La ricorrente ritiene che una volta accolti i primi tre motivi di ricorso corrispondenti ai primi tre motivi dell’appello, ne consegua anche l’omessa pronuncia sul terzo e quarto motivo di appello che la sentenza impugnata aveva ritenuto assorbiti e che, dunque, vengono riproposti.
4.1 Il quarto motivo è assorbito, essendo subordinato all’accoglimento dei primi tre motivi, ipotesi non verificatasi.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: spese art. 96 c.p.c..
Le spese dovevano essere poste a carico delle parti convenute e quelle liquidate a favore della società LENI devono essere revocate o compensate, avendo la ricorrente chiamato in causa tale società quando la giurisprudenza era incerta sulla questione della partecipazione del terzo al giudizio di interposizione fittizia di persona.
5.1 Il quinto motivo è infondato.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la ricorrente evoca la violazione dell’art. 96 c.p.c. che nella specie non ha trovato applicazione. In ogni caso, al di là dell’erronea indicazione della norma violata, la sentenza risulta immune dal vizio prospettato, in quanto le spese del giudizio sono state liquidate in base al criterio della soccombenza e, come si è detto, la società Leni, è stata chiamata in causa dalla stessa ricorrente perchè questa era la regola e, comunque, come si è precisato essa non poteva dirsi del tutto estranea al giudizio, in quanto l’accertamento della sua consapevolezza circa l’interposizione fittizia di persona avrebbe potuto comportare l’attivazione di un’azione di responsabilità anche nei suoi confronti.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Teconologie Impianti e Servizi S.R.L. e G.P. che liquida in Euro 3500 più 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019