Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.21533 del 20/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2215-2016 proposto da:

ACEGAS APS AMGA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 634/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1383/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIGLIOTTI GIACOMO per delega verbale COSTANTINO TESSAROLO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Padova, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da Acegas- APS Amga s.p.a. riteneva fondata la pretesa contributiva azionata dall’Inps con n. 13 cartelle di pagamento notificate negli anni dal 2004 al 2010, limitatamente i contributi per CIG, CIGS e mobilità. Riteneva invece non dovuti i contributi relativi all’indennità di disoccupazione, dando atto del decreto del Ministero del lavoro del 20/3/2008 con cui la società veniva esonerata dall’obbligo del versamento a far data dal 29/12/2003 e, per il periodo antecedente, avendo accertato la sussistenza del requisito della stabilità di impiego sulla base dei CCNL applicati dalla società.

2. La Corte d’appello di Venezia, decidendo sull’appello principale proposto da Acegas- APS Amga s.p.a. e sull’appello incidentale dell’Inps, riformava la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese ed alla ritenuta applicabilità delle sanzioni in misura ridotta ai sensi del comma 10 dell’art. 116 n. 388/2000, che escludeva, confermandola nel resto.

3. Acegas- APS Amga s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

4. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 c.p.c., comma 2.

5. La Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso la causa a questa Quarta Sezione per la trattazione in pubblica udienza ex art. 380 bis c.p.c., u.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione del D.L.CpS 12 agosto 1947, n. 869, art. 3, come sostituito dalla L. n. 1270 del 1988, art. 4, ha censurato la decisione della Corte d’appello per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo. Sostiene che la partecipazione maggioritaria di soggetti pubblici al capitale sociale comportava che essa ricorrente dovesse essere annoverata nell’ambito delle imprese industriali degli enti pubblici, anche municipalizzate, esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, dall’applicazione delle norme sull’integrazione guadagni degli operai dell’industria.

7. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 3, convertito 31 in L. n. 133 del 2008, la società assume che con riguardo al periodo precedente al 1 gennaio 2009, ossia per tutti i contributi oggetto delle cartelle impugnate, la società non era tenuta al pagamento del contributo di mobilità, attesa la non soggezione nè al contributo per disoccupazione involontaria (come accertato dal giudice del merito) nè a quello per cassa integrazione guadagni (come preteso in questa sede); in particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la contribuzione per mobilità si pone in modo non differenziato rispetto alla contribuzione CIG e CIGS, sottolineando come, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contribuzione per la mobilità non è dovuta quando non sia dovuta quella per la disoccupazione involontaria; cita al riguardo alcuni precedenti (Cass. 8/4/2014, n. 8212, Cass. n. 11487, 11488/2015) in cui è stato affermato tale principio.

8. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116. La società in via subordinata lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo le obiettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, abbia riformato la sentenza di primo grado escludendo che la stessa possa in ogni caso beneficiare del trattamento sanzionatorio ridotto non avendo dato prova di rituale e tempestivo pagamento.

9. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 e lamenta che il giudice d’appello abbia negato l’applicazione analogica della richiamata disposizione in considerazione dell’omessa comunicazione all’Inps della mutata natura giuridica o mutamento di attività.

10. Il primo motivo non è fondato. La questione ivi riproposta è stata esaminata da plurime pronunce di questa Corte (v. da ultimo Cass. 12/10/2017 n. 24013, Cass. 22/3/2017 n. 7332, Cass. 12/05/2016 n. 9816 ed i numerosi precedenti conformi ivi richiamati) in cui si è ritenuto, con soluzione cui occorre dare continuità, che le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità. L’applicabilità dell’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dal D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, è stata, infatti, esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione da parte dell’ente pubblico. E stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge (com’è confermato dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 4), e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo invece rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, la gestione dei rapporti di lavoro secondo le norme privatistiche.

11. Nè può incidere, a questi fini, la definizione di “organismo di diritto pubblico” dettata dall’ordinamento comunitario, in materia di servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati di personalità giuridica – finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui gestione è sottoposta al controllo pubblico – istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale “non aventi carattere industriale o commerciale” (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con D.Lgs. n. 157 del 1995), poichè la materia qui in esame riguarda esclusivamente le imprese “industriali” degli enti pubblici o dello Stato ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la mobilità (così Cass. n. 5816/2010e Cass., n. 20818/2013, citt.; v. pure Cass. sez. Un., n. 5491/2014).

12. Le suesposte conclusioni non possono essere scalfite dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10, il quale – per quanto qui interessa – ha espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la “produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas”, dal momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro ordinamentale già esistente è stata espressamente disconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e 26202 del 2015), nè a fortiori dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 309, il quale, nel far salvo dal novero delle abrogazioni previste dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 46, l’art. 3, D.L.C.P.S. n. 869 del 1947 (a norma del quale “sono escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”), ha semmai confermato la voluntas legis di escludere dall’area di operatività delle disposizioni concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica (così Cass. 12/10/2017 n. 24013, Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014).

13. L’evoluzione in senso privatistico della disciplina delle società a partecipazione pubblica ha, del resto, trovato conferma legislativa ad opera del recente D.Lgs. n. 175 del 2016, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 124 del 2015, artt. 16 e 18, che ha previsto espressamente all’art. 19 che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

14. Con riguardo al secondo motivo, il contrasto rilevato dalla Sesta sezione di questa Corte che ha chiesto la trattazione in pubblica udienza dev’essere risolto dando continuità alla soluzione secondo la quale la contribuzione per mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 16, è dovuta dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale (v. Cass. 20818 del 2013 e successive conformi, tra cui da ultimo Cass. n. 8591 del 03/04/2017 e n. 12173 del 18/5/2018).

15. La L. n. 223 del 1991, art. 16, comma 1 (abrogato dalla L. n. 92 del 2012 con effetto dal 1.1.2017) prevede che “Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7”.

16. Il successivo comma 2 prevedeva poi che “per le finalità del presente articolo i datori di lavoro si cui al comma 1 sono tenuti: a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria: b) al versamento della somma di cui all’art. 5, comma 4”. La lettera a) è stata sostituita dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1 gennaio 2009, con la seguente: “a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo”.

17. Il comma 12 dello stesso art. 16 aggiunge che “L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile”.

18. Il comma 1 ha dunque riguardo alla perimetrazione delle imprese i cui lavoratori hanno diritto all’istituto della mobilità (come operante ratione temporis), nel caso di licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’art. 24, che sono quelle rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, cui fa da necessario pendant l’obbligo del versamento della relativa contribuzione, nonchè della somma di cui all’art. 5, comma 4 della L. n. 223. Il comma 2 individua invece la misura del contributo, misura che è stata in un primo tempo rapportata (nella percentuale dello 0,30) alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e successivamente (dal 1.1.2009) alle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo. Detta commisurazione ed il comma 12 fanno dunque riferimento alla disciplina dell’istituto della disoccupazione e l’assumono come parametro, a prescindere dalla circostanza che l’impresa nel caso specifico sia in concreto tenuta nei singoli periodi al relativo versamento secondo la normativa di riferimento (e dunque, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40).

19. Il terzo motivo non è fondato.

Questa Corte ha infatti chiarito che l’applicabilità delle sanzioni in misura ridotta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116,comma 10, per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo, presuppone l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine fissati dagli enti impositori (v. Cass. n. 01/03/2016 n. 4077, 10/12/2013n. 27513), pagamento la cui mancanza è stata valorizzata dalla Corte territoriale e che qui non viene contestata, malgrado il lungo tempo intercorso dagli intervenuti chiarimenti giurisprudenziali sulla materia.

20. In relazione al quarto motivo, occorre premettere che la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, per la parte che qui interessa, prevede che “i provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa”.

21. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Cass. S.U. n. 16875 del 12/08/2005) che la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività, ma disomogenee nella classificazione (Cass. S.U. n. 16875 del 12/08/2005);

22. Tale operatività generale opera comunque nei casi in cui si provveda alla (ri)classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, al fine di renderla coerente con l’attività effettivamente svolta, e non può quindi operare nel diverso caso qui in esame, nel quale non vi è stato mutamento di attività o erronea comunicazione iniziale delle caratteristiche della stessa, ma assoggettamento a contribuzione per effetto del mutamento di natura giuridica del datore di lavoro, con la trasformazione da azienda municipalizzata a società di capitali, per cui la relativa contribuzione è dovuta sin dal momento in cui se ne sono verificati i presupposti.

23. Segue coerente il rigetto del ricorso.

24. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.

25. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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