LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18205-2012 proposto da:
M.M., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO, MASSIMILIANO PUCCI, che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/04/2012 R.G.N. 763/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO;
udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 159/2012, ha rigettato gli appelli proposti da M.M. e M.A. (lavoratori agricoli a tempo indeterminato dal 1992 al 2008, licenziati il 31 dicembre del 2008) avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2009.
2. A fondamento della pronuncia, ribadendo le ragioni espresse dal primo giudice, la Corte d’Appello ha sostenuto l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola (L. n. 264 del 1949, art. 32, comma 1), denunciata in subordine in ricorso, in quanto nel caso di specie i ricorrenti, ai quali era già stata negata l’indennità di disoccupazione da parte dell’INPS per mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto, avevano precisato di non aver diritto alla indennità di disoccupazione agricola perchè non iscritti negli appositi elenchi, con ciò acquietandosi del diniego dell’INPS che non era stato mai impugnato; i ricorrenti, dunque, avevano domandato in giudizio, esclusivamente, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione non agricola.
3. La Corte d’Appello ha pure accertato che i ricorrenti non avevano diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria in quanto i contributi assicurativi per essi versati erano confluiti nella gestione agricola e non in quella per il lavoro non agricolo e nel “sistema chiuso” gestito dall’Inps non era possibile accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria se non a fronte del versamento dei contributi nella gestione corrispondente, come confermato dal D.P.R. n. 1049 del 1970, art. 3 che, regolando il caso dei lavoratori addetti in modo promiscuo ad attività agricola e non agricola, prevede l’erogazione della prestazione relativa alla gestione ove siano stati versati contributi in numero prevalente; nel caso di specie, era pacifico che nel biennio precedente alla disoccupazione entrambi i lavoratori non avessero versato alcun contributo nella gestione non agricola.
4. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due lavoratori con due motivi di censura.
5. L’Inps ha resistito con controricorso.
6. In prossimità dell’udienza del 3 ottobre 2017, le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Questa Corte, all’esito di tale udienza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa alla L. n. 264 del 1949, art. 32, comma 1, lett. a) e della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 55, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui escludono la protezione contro lo stato di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
7. La questione è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 2019.
8. In vista della presente udienza i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si è dedotta la violazione della L. n. 88 del 1989, art. 24 laddove la sentenza impugnata ha affermato che i contributi versati nel corso dei rapporti di lavoro dei ricorrenti sono stati destinati esclusivamente al finanziamento dell’indennità di disoccupazione agricola, da ciò deducendo l’insussistenza dei requisiti assicurativi per ottenere l’indennità di disoccupazione non agricola, in quanto tutti i contributi versati confluiscono, in base alla norma citata, nell’unica gestione che presiede all’erogazione delle “prestazione previdenziali a carattere temporaneo” (la cui unicità risulta affermata anche da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 27914/2005).
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta “la violazione a carattere processuale” consistente nella mancata disamina, cui segue la mancata pronuncia, della domanda subordinata, proposta sia in primo grado che in appello e tesa ad ottenere il riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola (pag. 1 e 2 ricorso in primo grado), previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, comma 1, lett. a) e successive modificazioni.
3. Ad avviso dei ricorrenti, nel momento in cui la Corte territoriale ha negato il loro diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, in quanto i contributi a suo tempo versati erano confluiti nella gestione agricola, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di indennità di disoccupazione agricola, essendo unico il bene della vita da essi richiesto in giudizio con l’azione volta ad ottenere una protezione indennitaria contro il loro stato di disoccupazione involontaria.
4. I motivi di ricorso, in quanto correlati all’unico tema della effettività della tutela dalla disoccupazione involontaria da riconoscere ai due lavoratori agricoli a tempo indeterminato, vanno trattati congiuntamente e sono fondati.
In particolare, per le ragioni già espresse in seno all’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (Cass. n. 28110 del 2017), si deve ritenere che, al di là della formulazione letterale dei capi di domanda e dei motivi del ricorso per cassazione, i ricorrenti abbiano proposto domanda di riconoscimento dell’unico bene della vita che è la tutela dalla disoccupazione involontaria, declinandolo – in via alternativa-sia quale diritto alla indennità di disoccupazione agricola che non agricola.
5. Ciò premesso, preso atto dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 2019, interpretativa di rigetto, va operata una ricognizione del complessivo quadro normativo al cui interno si colloca – anche ratione temporis – la concreta fattispecie in esame, ricordando che:
– i sistemi assicurativi contro la disoccupazione ordinaria ed agricola non configurano sistemi complementari; quello contro la disoccupazione agricola presenta “aspetti peculiari rispetto alla disciplina generale” (Cass. n. 3167 del 2003), in relazione al calcolo ed alla riscossione dei contributi, all’accertamento della disoccupazione, alle modalità e tipologia di prestazioni erogate (che prescindono dalla data di inizio e dalla durata dello stato di disoccupazione) e l’ordinamento in vigore non consente quindi che venga erogata l’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, nonostante sia vero che, come sostenuto dai ricorrenti, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 ogni forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni è fusa in una unica gestione che assume la denominazione di Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (Cass. n. 27914 del 2005);
– i due sistemi di protezione sociale sono ora, ma non all’epoca dei fatti di causa, regolati differentemente dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 3 e dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 2, comma 1, ed entrambi tali articoli escludono dall’accesso alle nuove prestazioni contro la disoccupazione ordinaria (denominate, rispettivamente, ASPI e NASPI) “gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato”, specificando (ed il D.Lgs. n. 22 del 2015 aggiungendo solo l’aggettivo “ultimi”) che per gli stessi lavoratori ” trovano applicazione le norme di cui al D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7,comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, alla L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 25 alla L. 16 febbraio 1977, n. 37, art. 7 e alla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 21";
la specificità del sistema di protezione dalla disoccupazione agricola è stata affermata in più occasioni dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 497 del 1988, 29 del 2017, 53 e 194 del 2017, e da ultimo n. 30 del 2019), ricordando che essa emerge – secondo la sentenza 18 luglio 1996, n. 6491 delle Sezioni Unite di questa Corte – “nella predominante funzione di integrazione del reddito che si manifesta nella cesura tra il sorgere del diritto e l’erogazione nel corso dell’anno successivo e nel peculiare meccanismo di liquidazione, ancorato alle giornate di lavoro e non a quelle di disoccupazione”;
la prestazione di disoccupazione agricola consiste infatti nell’erogazione, in una unica soluzione, di un’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della cessazione del rapporto di lavoro; a prescindere dalla permanenza o meno dello stato di disoccupazione del lavoratore.
6. Viene qui in rilievo la disciplina normativa vigente alla data dei fatti di causa, avendo i ricorrenti chiesto l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009 ed essendo stati licenziati nel 2008; non può, invece, applicarsi ratione temporis la disciplina che risulta individuata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 3 e dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 2,comma 1, che – nell’escluderli dall’applicazione della nuova disciplina ordinaria – assoggettano tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato ed a tempo indeterminato ad una medesima normativa, che deve ritenersi costituita precipuamente dal citato L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 55.
7. Tale norma prevede che il numero delle giornate indennizzabili per i lavoratori a tempo determinato sia pari al numero di giornate di iscrizione negli elenchi entro il limite di 365 giornate. Essa, per quanto si è sopra detto, deve ritenersi estesa, per effetto della L. n. 92 del 2012, anche ai lavoratori a tempo indeterminato, benchè non siano per legge (D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 13) più tenuti ad iscriversi negli elenchi nominativi, rimanendo comunque assoggettati ad un controllo sulle giornate lavorate che prima era tenuto dallo SCAU ed ora è effettuato dall’INPS (si veda sul punto il messaggio INPS n. 3180 dell’l.8.2017, emanato dopo la sentenza della Corte Cost. n. 194/2017).
8. Le altre norme (L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 3, ed art. D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 2, comma 1), riferite alla regolamentazione unica del trattamento di disoccupazione di tutti i lavoratori agricoli, non contraddicono tale interpretazione: infatti, il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 11 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, si occupa solo dell’entità dell’indennità di disoccupazione e non rileva ai fini delle giornate indennizzabili. La L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 25 e della L. 16 febbraio 1977, n. 37, art. 7 si riferiscono alle prestazioni speciali riservate agli operai a tempo determinato che hanno lavorato per più di 101 e di 151 giornate, e non rilevano, quindi, in relazione al trattamento ordinario dei lavoratori a tempo indeterminato.
9. Va poi precisato che la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 3 e il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 2, comma 1 non richiamano la L. n. 264 del 1949, art. 32 e neppure il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 4, (convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160).
10. Così individuato il quadro normativo ratione temporis applicabile alla fattispecie concreta, va osservato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 2019 ha accolto una peculiare opzione interpretativa, idonea ad evitare il vulnus di protezione sociale prospettato dalla ordinanza di rimessione, che poggia sull’adozione di un criterio di misurazione delle giornate indennizzabili, nel caso in cui la disoccupazione incolpevole sopraggiunga dopo il compimento di 270 giornate di lavoro, che impone lo spostamento del periodo di osservazione all’anno successivo.
Afferma la Corte Costituzionale: ” (…) Con la sentenza n. 194 del 2017 questa Corte ha chiarito che il requisito contributivo dell’avere “conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri” deve essere inteso nel senso che tali contributi “possono essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni “per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente”” (punto 3. del Considerato in diritto), Tale interpretazione della L. n. 264 del 1949, art. 32, comma 1, lett. a), “conforme” all’art. 3 Cost., comma 1 e art. 38 Cost., comma 2, comporta dunque l’indennizzabilità – almeno sotto il profilo dell’esistenza del requisito contributivo – dell’anno successivo a quello in cui si è svolta l’attività lavorativa, anche quando esso sia privo, totalmente, di giornate “lavorate”.
All’accertamento del requisito contributivo non può non far seguito l’effettiva erogazione della prestazione che allo stesso corrisponde, argomento quest’ultimo posto al cuore delle questioni sollevate dal rimettente. Pertanto, anche quanto alla durata dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola prevista dalla L. n. 264 del 1949, art. 32,comma 1, lett. a), si deve intendere che il lavoratore licenziato alla fine dell’anno ottenga detta indennità, pur dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate ed essere rimasto involontariamente privo di occupazione nell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Rammentato che, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi è cessata dal 1 gennaio 1994, la previsione secondo cui la durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola è pari, per gli stessi, alla “differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno” non è di alcun ostacolo al riconoscimento della stessa indennità per l’anno successivo a quello in cui si è svolta l’attività lavorativa fino al 31 dicembre (o, comunque, “oltre le 270 giornate”), che sia (eventualmente) privo di giornate “lavorate” (nel caso del giudizio a quo, per il 2009).
E’ appena il caso di precisare che, per le ricordate modalità di funzionamento della tutela contro la disoccupazione nel settore agricolo, anche in questo caso l’erogazione dell’indennità avrà luogo nell’anno successivo a quello per cui essa è richiesta (nel caso del giudizio a quo, nel 2010). Tale tempistica è, del resto, connaturale al carattere di sostanziale integrazione reddituale, proprio dell’indennità di disoccupazione agricola.”.
11. Da quanto precede discende quindi che la L. n. 264 del 1949, art. 32, comma 1, lett. a) in tanto non priva i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in situazioni rapportabili a quelle del giudizio a quo (estinzione del rapporto di lavoro “alla fine dell’anno e comunque oltre le 270 giornate all’anno”) dell’indennità di disoccupazione agricola e, quindi, del sostegno per lo stato di bisogno delineato nella disciplina della previdenza contro tale evento, in quanto il calcolo delle giornate indennizzabili venga effettuato anche considerando i giorni dell’anno successivo a quello in cui è intervenuto il licenziamento.
La durata dell’indennità di disoccupazione, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è infatti pari alla differenza tra il numero fisso 270 (corrispondente al numero delle giornate necessarie per la copertura assicurativa dell’intero anno) ed il totale delle giornate di effettiva occupazione prestata nell’anno, sino al limite massimo di 180 giornate annue L. n. 264 del 1949, (art. 32, lett. a)). Nel numero complessivo di dette giornate sono da comprendersi quelle prestate per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità.
L’indennità di disoccupazione è determinata, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, nella misura del 30% della retribuzione sulla quale è calcolata la contribuzione.
12. Nel caso in esame, dunque, poichè i lavoratori sono stati licenziati il 31 dicembre 2008 e gli stessi hanno fatto domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009, la misura dell’indennità stessa dovrà essere effettuata estendendo all’anno successivo (2010), nel quale è prevista la fisiologica liquidazione della prestazione, la verifica della sussistenza di una differenza tra il numero fisso di 270 ed il totale delle giornate di effettiva occupazione prestata nell’anno, sino al limite massimo di 180 giornate annue indennizzabili L. n. 264 del 1949, (art. 32, lett. a)).
13. In definitiva, il ricorso va accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano affinchè proceda alla verifica della misura dell’indennità di disoccupazione secondo la modalità sopra descritta ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello svolto dinanzi alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità e di quelle davanti alla Corte Cost..
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019