LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25149-2017 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO AIELLO;
– ricorrente –
contro
S.T. S.R.L. già SICILTRANSPORT DI F.A. & C. S.A.S., ETNA POLICE S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 352/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/04/2017 R.G.N. 649/2015.
RILEVATO
1. Che la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di D.S. intesa all’accertamento del suo diritto all’assunzione ed al conseguente risarcimento del danno nei confronti della Siciltransport di F.A. & C. s.a.s., società subentrata nell’appalto presso la commessa Priolo Servizi s.r.l. a Metronotte s.r.l., precedente datrice di lavoro del ricorrente; in accoglimento della domanda subordinata spiegata nei confronti di quest’ultima società, ritenuta la illegittimità del licenziamento intimato al D., ha dichiarato risolto il rapporto con effetto dalla data del recesso datoriale e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza;
1.1. che il rigetto della domanda nei confronti di Siciltransport di F.A. & C. s.a.s., è stato fondato sulla assenza della condizione prescritta dall’art. 25 c.c.n.l. rappresentata dall’impiego del D., nel servizio oggetto di appalto, in via esclusiva o prevalente, per non meno di sei mesi. A riguardo la Corte di merito ha evidenziato di avere onerato il D. di acquisire sia presso la Questura che presso la Etna Police i fogli di presenza ed i turni di lavoro effettuati “dal 1.1.2013 al 7.6.013”, data in cui il lavoratore era stato collocato in malattia e che tale onere era rimasto ingiustificatamente disatteso mentre la produzione della Etna Police era palesemente priva di valenza probatoria consistendo in meri fogli elaborati al computer privi di sottoscrizione e non supportati da riscontro obiettivo;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.S. sulla base di quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
1. Che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione degli artt. 116,421 e 437 c.p.c.; con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c.; con il terzo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento; con il quarto motivo deduce omesso esame circa il fatto decisivo dell’impiego del lavoratore nell’appalto di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi prima del cambio di appalto;
1.1. che i motivi sono illustrati congiuntamente. Premette il ricorrente che l’ordinanza della Corte di appello conteneva un riferimento temporale errato di talchè non risultava idonea a consentire al lavoratore onerato di raccogliere e fornire la prova richiesta. La Corte avrebbe dovuto procedere alla rettifica dell’ordinanza e tale omissione aveva impedito ad esso D. di fornire la prova richiesta con violazione degli artt. 115 e 2697 c.c.. Richiama, inoltre, i documenti prodotti da Etna Police censurando la valutazione a riguardo espressa nella sentenza impugnata dalla Corte di merito. Si duole quindi che la Corte abbia ritenuto non ottemperata la ordinanza intesa all’acquisizione di documentazione relativa al periodo di servizio presso Etna Police.
1.2. che i motivi sono inammissibili per una pluralità di profili. In primo luogo, la illustrazione congiunta delle censure non consente di isolare specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, conseguendone la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26784 del 2018); la denunzia di violazione di norme di diritto non è articolata con modalità coerenti con il vizio denunziato, implicante una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, o di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa; tanto meno vengono specificate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, come invece prescritto al fine della valida censura della decisione (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006). In particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., parte ricorrente non indica come la sentenza si sia discostata dalla regola relativa alla corretta distribuzione dell’onere probatorio ma investe la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 21234 del 2012, Cass. n. 19064 del 2006). La deduzione di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti non è conforme all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 posto che il fatto del quale si denunzia l’omesso esame, alla stregua della stessa prospettazione della parte ricorrente, non costituisce fatto storico nel senso chiarito da Cass. Sez Un. 8053 del 2014, ma si configura quale frutto di un diverso apprezzamento del materiale probatorio. Infine del tutto generica risulta la deduzione che assume la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte ritenuto non adempiuta la ordinanza con la quale aveva sollecitato la produzione di documentazione dimostrativa dei presupposti ai quali, ai sensi dell’art. 25 c.c.n.l. applicabile, era condizionato il diritto all’assunzione dell’odierno ricorrente, in quanto alcuno argomento viene speso per contrastare la ricostruzione sul punto operata dalla sentenza impugnata circa la inottemperanza della parte al provvedimento in questione;
2. che non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;
3. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019
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