Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.21556 del 21/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3471/2018 proposto da:

ALICO S.R.L. CARNI E SALUMI SERVIZIO RISTORAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato WILLIAM LIMUTI;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBURZI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO SPEZIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2003/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2017 R.G.N. 1046/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito l’Avvocato WILLIAM LIMUTI;

udito l’Avvocato PIERLUIGI TIBURZI per delega Avvocato GIULIO SPEZIALE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2003 pubblicata il 15.11.2017, ha respinto il reclamo della Alico s.r.l. Carni e Salumi Servizio Ristorazione avverso la sentenza di primo grado che, rigettando l’opposizione della medesima società, aveva confermato l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato a B.A. il 16.7.2015, con la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

2. La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione di violazione dell’obbligo di astensione da parte del giudice dell’opposizione che aveva trattato la fase sommaria, rilevando l’omessa ricusazione del giudice ad istanza della società e statuendo, comunque, l’infondatezza dell’eccezione alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 78 del 2015.

3. Nel merito, ha ritenuto integrata la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere il datore di lavoro proceduto al licenziamento, di natura ontologicamente disciplinare, senza la previa contestazione dell’addebito e senza osservare le garanzie di cui al citato art. 7.

4. Ha richiamato precedenti di legittimità (Cass. n. 25745 del 2016) che riconducono la fattispecie suddetta all’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, modificato dalla L. n. 92 del 2012, ed ha preso atto di come invece i giudici di primo grado avessero qualificato il licenziamento inefficace, applicando la tutela di cui all’art. 18, comma 6, cit., con statuizione non oggetto di reclamo incidentale.

5. Ha valutato come congrua la quantificazione dell’indennità risarcitoria operata dal Tribunale nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto in ragione della “gravità della violazione rappresentata dall’omessa contestazione degli addebiti”.

6. Ha giudicato ininfluente, ai fini della decisione, il rifiuto dell’offerta di reintegra nel posto di lavoro espresso dal sig. B. nel tentativo di conciliazione ed ha condannato la società, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite.

7. Avverso tale sentenza la Alico s.r.l. Carni e Salumi Servizio Ristorazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso B.A..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la Alico s.r.l. Carni e Salumi Servizio Ristorazione ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., dell’art. 78disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..

2. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse errato nel non considerare che la società aveva tempestivamente proposto istanza di designazione di altro magistrato per la trattazione del giudizio di opposizione ed ha eccepito il difetto di motivazione sul punto della sentenza di secondo grado e la nullità della stessa.

3. Ha ribadito l’illegittimità della trattazione della fase sommaria e di opposizione nel rito cd. Fornero da parte del medesimo giudice persona fisica in relazione ai casi, come quello in esame, in cui, svolta una accurata istruttoria nella fase sommaria, il giudizio di opposizione sì atteggi in concreto come revisio prioris instantiae, con violazione del diritto di difesa, non smentito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 78 del 2015.

4. Col secondo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, modificato dalla L. n. 92 del 2012.

5. Ha criticato la motivazione adottata in sede di reclamo sulla misura dell’indennità risarcitoria, adducendo come la Corte di merito si sarebbe limitata a confermare la valutazione del Tribunale, senza prendere in esame i motivi di reclamo sul punto, concernenti la inesistenza della violazione dell’art. 7 cit. e la misura eccessiva dell’indennità risarcitoria. Quest’ultima era stata determinata nel massimo di dodici mensilità, senza bilanciare la violazione procedurale commessa da parte datoriale con la sussistenza della giusta causa di recesso.

6. Ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 7 dello Statuto sul rilievo che la determinazione nella misura massima dell’indennità risarcitoria fosse consentita solo nei casi in cui i fatti contestati non fossero di gravità tale da legittimare il licenziamento, oppure ove tale legittimità non risultasse totalmente accertata o ancora ove le ragioni delle parti risultassero reciprocamente valide e dovesse procedersi alla tutela della parte contrattuale più debole.

7. In subordine, ove anche fosse esclusa la violazione dell’art. 7 cit., la società ha censurato la determinazione della indennità risarcitoria nella misura massima per non avere la Corte d’appello tenuto conto della sussistenza e gravità degli addebiti mossi al dipendente, tali da integrare una giusta causa di recesso, della proposta di reintegra avanzata dalla società in sede di conciliazione e rifiutata dal lavoratore, dell’ulteriore offerta transattiva, formulata nel corso del giudizio, di pagamento di una somma pari a sei mensilità di retribuzione, in alternativa alla reintegra.

8. Col terzo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione al richiamo del combinato disposto dell’art. 18, commi 6 e 5.

9. Ha contestato l’accertamento eseguito nei giudizi di merito quanto alla mancata contestazione dell’addebito adducendo di aver provveduto a tale incombente con lettera del 16.7.15, spedita a mezzo raccomandata il 20.7.15; ha affermato come il lavoratore avesse “denunciato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, cosa diversa dalla mancata preventiva contestazione dell’addebito”.

10. Ha contestato l’errata interpretazione ad opera della Corte di merito delle domande ed eccezioni delle parti e dei motivi di impugnazione. Ha precisato come il rifiuto del lavoratore di fronte alla proposta transattiva di reintegra offerta dalla società equivalesse a rinuncia alla domanda principale di reintegra nel posto di lavoro.

11. Col quarto motivo di ricorso la società ha dedotto nullità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in merito alla erronea valutazione e qualificazione della proposta transattiva di reintegra del lavoratore formulata dalla società datoriale nel corso del giudizio ed erronea valutazione del rifiuto opposto dal lavoratore.

12. La società ha riportato a pag. 125 del ricorso un brano della motivazione adottata dal Tribunale (“Sulla non accettazione da parte del B. della proposta transattiva formulata dall’attrice di sua riassunzione – la reintegra in senso giudiziale presuppone la corresponsione anche di tutte le mensilità medio tempore maturate dal dipendente, dedotto l’aliunde perceptum, e certamente una siffatta proposta non è mai stata fatta dall’attrice opponente – non può che ribadirsi quanto diffusamente già in proposito argomentato nell’ordinanza del 24.10.16, in mancanza di specifiche nuove argomentazioni sul punto da parte dell’attrice opponente”) ed ha censurato la sentenza di primo grado sul rilievo che avesse erroneamente interpretato la proposta conciliativa come relativa alla riassunzione anzichè alla reintegra; ha censurato la pronuncia d’appello per non aver analizzato le censure sul punto sollevate nel reclamo e per aver continuato a qualificare la proposta come di riassunzione.

13. Col quinto motivo la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge in merito alla erronea condanna alle spese del giudizio, per avere la Corte d’appello addossato le stesse interamente alla società senza tener conto del comportamento processuale delle parti e, specificamente dell’offerta transattiva datoriale di reintegra e poi di corresponsione di sei mensilità, entrambe rifiutate.

14. Col sesto motivo di ricorso la società ha dedotto nullità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; erronea valutazione in ordine alla impugnazione da parte della società relativamente all’importo della retribuzione globale di fatto e al contenuto dell’ordinanza cautelare del 24.10.16.

15. Ha censurato la sentenza di secondo grado per omessa pronuncia sul motivo di reclamo svolto dalla società, con cui si contestava la sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto non specificamente impugnata dalla datrice di lavoro l’ordinanza del 24.10.16, emessa all’esito della fase sommaria, quanto alla misura della retribuzione globale di fatto come indicata dalla società nelle conclusioni di detta fase, con conseguente tardività della contestazione effettuata solo in sede di discussione nella fase di opposizione.

16. La parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, avendo la società assemblato tutti gli atti dalla stessa redatti nelle fasi di merito.

17. Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5698 del 2012) hanno statuito come “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”, (cfr. anche Cass. n. 5245 del 2018; n. 3385 del 2016).

18. Al di là di tale profilo di inammissibilità, l’esame dei singoli motivi conduce comunque al rigetto del ricorso.

19. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, quanto alla dedotta violazione dell’art. 51 c.p.c., atteso che, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1545 del 2017; cfr. anche Cass. n. 9905 del 2003; n. 3136 del 2015), la violazione dell’obbligo di astensione è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

20. Nel caso di specie, la società ha allegato di aver sollecitato la designazione di altro giudice per la trattazione del giudizio di opposizione ma non ha allegato di aver proposto istanza di ricusazione.

21. Il motivo è, comunque, infondato atteso che nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica; l’opposizione non ha carattere impugnatorio ma di prosecuzione dello stesso grado del giudizio (cfr. Cass. n. 11115 del 2019; n. 27655 del 2017), sicchè non vi è alcuna incompatibilità per il giudice della fase sommaria di conoscere anche dell’eventuale opposizione all’ordinanza emessa in quella sede (in tal senso del resto C. Cost. n. 78 del 2015).

22. Sul secondo motivo di ricorso, deve premettersi quanto accertato nella sentenza impugnata e cioè che la mancata previa contestazione dell’addebito costituisce “un dato di fatto che emerge dalla mancata allegazione dell’atto di contestazione aziendale ai sensi dell’art. 7 cit. nonchè, in maniera assai evidente, dal tenore della lettera di licenziamento ove compare il riferimento a fatti compiuti lo stesso giorno del 16 luglio 2015”.

23. La Corte d’appello ha inoltre precisato che “il primo giudice, accogliendo il rilievo esposto dal lavoratore, ha quindi accertato – è da intendersi in tali termini, ossia per la mancanza di una preventiva contestazione – la violazione della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, apprestando poi… la forma di tutela rappresentata dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento…”. Risultano pertanto inconferenti i rilievi contenuti nel ricorso in esame laddove presuppongono che il lavoratore avesse dedotto e i giudici di merito accertato la violazione dell’art. 7 Statuto quanto alla “omessa convocazione della procedura di conciliazione”, prevista del citato art. 7, comma 6, peraltro come azionabile dal lavoratore.

24. La censura di violazione dell’art. 18, comma 6 cit. formulata in relazione al quantum dell’indennità risarcitoria, riconosciuta nella misura massima di dodici mensilità, è inammissibile. Costituisce indirizzo consolidato, espresso in riferimento alla L. n. 604 del 1966, art. 8 (Cass. n. 107 del 2001; n. 13380 del 2006; cfr. anche Cass. n. 1320 del 2014 sulla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5), quello secondo cui, in caso di illegittimità del licenziamento, la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità risarcitoria spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nel caso di specie peraltro precluso, per l’operare dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla cd. doppia conforme. La Corte di merito ha comunque motivato sulla congruità del quantum di indennità riconosciuta, in ragione della gravità della violazione procedurale consistita nella totale omissione della previa contestazione disciplinare.

25. Manifestamente infondate sono le ulteriori censure di erronea applicazione dell’art. 7 dello Statuto mosse sul rilievo che la determinazione nella misura massima dell’indennità risarcitoria sia consentita solo nei casi in cui i fatti contestati non abbiano gravità tale da legittimare il licenziamento, oppure ove tale legittimità non risulti totalmente accertata o ancora ove le ragioni delle parti siano reciprocamente valide e debba procedersi alla tutela della parte contrattuale più debole. Si tratta di censure che non hanno alcun appiglio nelle disposizioni di legge invocate.

26. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui asserisce l’avvenuta contestazione dell’addebito con lettera del 16.7.15, spedita a mezzo raccomandata il 20.7.15, senza tuttavia trascrivere i documenti citati, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata. Neppure sono riportati, in modo specifico, i motivi di censura svolti sul punto nei gradi di marito.

27. Inammissibile è la censura di erronea interpretazione della domanda giudiziale, che si assume volta a “denunciare il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, cosa diversa dalla mancata preventiva contestazione dell’addebito”.

28. Non solo non sono riportati i brani del ricorso introduttivo del giudizio a supporto di tale affermazione, ma occorre considerare che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata (Cass. n. 2916 del 2004; 21208 del 2005; n. 12944 del 2012).

29. La censura della società, secondo cui il rifiuto del lavoratore di fronte alla proposta transattiva di reintegra equivalesse a rinuncia alla domanda principale di reintegra nel posto di lavoro, al di là dei profili di inammissibilità, risulta inconferente, atteso che la tutela reintegratoria non è stata riconosciuta dai giudici di merito e il lavoratore non ha proposto nè reclamo incidentale nè ricorso incidentale in cassazione.

30. Per le stesse ragioni appena esposte deve considerarsi inconferente anche il quarto motivo di ricorso, prescindendo anche in tal caso dai profili di inammissibilità.

31. Il quinto motivo non può trovare accoglimento atteso che la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime (Cass. n. 14576 del 1999; n. 4347 del 1999; n. 3083 del 2006; n. 14542 del 2011).

32. Il sesto motivo è inammissibile, in ragione della disciplina cd. doppia conforme, nella parte in cui denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

33. E’ parimenti inammissibile laddove censura l’interpretazione degli atti processuali come eseguita dal Tribunale e l’omessa pronuncia sui motivi di reclamo da parte della Corte di merito, non avendo la società specificamente riportato, nel corpo del motivo in esame, gli atti processuali di cui si discute (cfr. Cass., S.U., 8077 del 2012).

34. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

35. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

36. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019

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