Codice Procedura Civile > Articolo 52 - Ricusazione del giudice

Codice Procedura Civile

Vigente al

Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29346 del 13/11/2019

La violazione dell’obbligo di astensione da parte del giudice può essere fatta valere dalla parte esclusivamente mediante istanza di ricusazione, nei modi e nei termini previsti dall’art. 52 c.p.c., e non può essere dedotta come motivo di nullità della sentenza, salvo il caso in cui ricorra un interesse diretto del giudice nella causa.

  • Cfr. Cass. n. 10492/2019; Cass. n. 18681/2017; Cass. n. 22835/2016.

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