LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5180-2018 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHRISTIAN LUCIDI;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 537/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 327/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito l’Avvocato CHRISTIAN LUCIDI;
udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 537 pubblicata il 12.12.2017, in accoglimento del reclamo proposto da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di L.R. di impugnativa del licenziamento per giusta causa ed ha condannato il predetto a restituire le somme ricevute in esecuzione della decisione del Tribunale, oltre interessi legali.
2. La Corte territoriale ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dal L., reclamato, e relative a:
– inammissibilità del ricorso in opposizione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, in quanto depositato dalla Banca in forma cartacea, per violazione della D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis;
– violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare;
– nullità del procedimento disciplinare perchè iniziato con interrogatorio del dipendente, prima di qualsiasi contestazione degli addebiti;
– tardività della contestazione disciplinare e della sanzione;
– mancata affissione codice disciplinare.
3. Ha dichiarato inammissibile l’eccezione sollevata dalla Banca quanto alla violazione dell’obbligo di astensione da parte del giudice dell’opposizione che aveva trattato la fase sommaria del rito, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1545 del 2017.
4. Nel merito, e previa escussione di due testimoni ( S.E., funzionario della Banca, e K.L., cliente, esclusa rispetto a quest’ultimo l’incapacità a testimoniare affermata dal Tribunale), il giudice del reclamo ha ritenuto provati gli addebiti mossi al L., dipendente della Banca, consistiti in irregolari operazioni di cassa effettuate per dieci volte nel periodo dal 17.2.14 al 17.3.14 in danno di più clienti, tutti di nazionalità cinese, attraverso la registrazione sui conti dei clienti medesimi di operazioni ò di prelievo di somme di importo superiore rispetto a quelle effettivamente richieste e consegnate, con impossessamento delle differenze di denaro; inoltre, in accessi ripetuti ai dati personali del cliente K. senza alcuna giustificazione.
5. Ha ritenuto che tali addebiti integrassero una giusta causa di licenziamento, in quanto idonei a compromettere la fiducia nel corretto futuro adempimento della prestazione, tenuto conto dell’elemento soggettivo della condotta (la volontà del dipendente di impossessarsi di denaro altrui), delle mansioni di addetto alla cassa, con ampia libertà di accesso ai conti correnti dei clienti, delle reiterate violazioni dei doveri di servizio.
6. Avverso tale sentenza L.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi (erroneamente numerati come dodici), cui ha resistito con controricorso, illustrato dal successiva memoria, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso il lavoratore ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis e dell’art. 324 c.p.c., riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione perchè depositato dalla Banca in forma cartacea anzichè telematica.
2. Il motivo è infondato avendo questa Corte statuito (Cass. n. 2930 del 2019) che “Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l’introduzione della fase di opposizione richiede un’autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che la L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e 53, preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l’introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
3. Col secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" la nullità della sentenza e del procedimento di appello per avvenuto passaggio in giudicato della sentenza reclamata.
4. La censura è assorbita in ragione del rigetto del primo motivo di ricorso.
5. Col terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori per tardività della contestazione disciplinare.
6. Il motivo è infondato.
7. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l’addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006). Si è inoltre sottolineato come il criterio dell’immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell’organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchè risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003). Va segnalato che, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 19115 del 2013 ed altre sopra citate).
8. In base a tali principi deve riconoscersi la correttezza giuridica della sentenza impugnata che ha dato atto di come i reclami dei clienti risalissero al periodo dalla seconda metà di marzo 2014 fino al 23.4.14; ha precisato come i fatti contestati, relativi a dieci operazioni bancarie svolte nei confronti di più clienti di nazionalità cinese, avessero richiesto “un approfondito esame contabile delle singole operazioni e dei relativi reclami e che altri controlli si erano resi necessari a seguito delle anomale interrogazioni anagrafiche e contabili eseguite dal L.; ha inoltre rilevato la complessità della struttura aziendale di parte datoriale, articolata in numerose filiali in tutta Italia, con “conseguente difficoltà per il settore ispettivo di essere presente ed operativo presso ciascuna filiale dove accadono fatti di rilevanza disciplinare”; ha quindi concluso per la legittima esclusione di tardività della contestazione intervenuta il 9.7.14.
9. Col quarto motivo di ricorso la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori per avvenuta consunzione del potere disciplinare al momento di intimazione del licenziamento, in data 15.10.14, atteso che la Banca aveva disposto il trasferimento del dipendente (già sospeso dal 2.5.14) presso la filiale di ***** con effetto dal 29.9.14 e a causa di una ristrutturazione organizzativa, così implicitamente rinunciando all’esercizio del potere disciplinare (come eccepito alle pagg. 13-15 del ricorso introduttivo di primo grado, pagg. 31-33 della memoria di costituzione in fase di opposizione e pagg. 34-36 della memoria costitutiva in sede di reclamo).
10. La censura è inammissibile poichè non sono stati trascritti gli atti processuali su cui la stessa si fonda, necessari al fine di poter escludere la novità della questione, come eccepita dalla Banca controricorrente (pag. 32-33 del controricorso), rilevato che nessun accenno è contenuto nella sentenza impugnata al problema della consunzione del potere disciplinare in ragione del disposto trasferimento di sede, peraltro mai eseguito, come allegato dal medesimo ricorrente (pag. 24 del ricorso), nella permanente sospensione dello stesso dal servizio a far data dal 2.5.2014.
11. Col quinto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dal trasferimento disposto prima del suo licenziamento e dalla conseguente avvenuta consunzione del potere disciplinare al momento del recesso.
12. Anche questo motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte sul precedente motivo di ricorso.
13. Col sesto motivo il lavoratore ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., degli artt. 100,103,105 e ss. c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 5, per incapacità a testimoniare di tutti i testimoni cinesi escussi, in quanto parti lese e, come tali, legittimate a intervenire nel presente giudizio per ottenere la condanna sia del L., quale debitore principale diretto, e sia della Banca, come responsabile in solido e ai sensi dell’art. 2049 c.c., alla restituzione delle somme loro indebitamente sottratte (sebbene interamente versate ai medesimi dalla Banca prima del giudizio).
14. La parte ricorrente ha definito non pertinenti i precedenti di legittimità (Cass. n. 11314 del 2010; n. 4500 del 2007) richiamati dalla Corte d’appello, che avrebbe anche travisato i principi di cui alla sentenza n. 14963 del 2002.
15. Il motivo è manifestamente infondato.
16. La Corte di merito si è uniformata ad una giurisprudenza assolutamente costante secondo cui l’interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d’incapacità a testimoniare dall’art. 246 c.p.c. si identifica con l’interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ai sensi dell’art. 100 c.p.c., sicchè deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall’attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonchè il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (Cass. n. 3432 del 1998; n. 10382 del 2002; n. 14963 del 2002); si è ulteriormente precisato (Cass. n. 9353 del 2012; n. 167 del 2018) come “L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c.si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – nè un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio”.
17. Nel caso in esame, in cui è stata proposta dal ricorrente in primo grado l’azione di impugnativa del licenziamento, nessun titolo giuridico avrebbe potuto legittimare la chiamata in causa dei clienti cinesi della Banca da parte del lavoratore, quali soggetti passivi della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario nè quest’ultimo, vale a dire la Banca, avrebbe potuto pretendere di essere garantita dai predetti.
18. Nei confronti dei terzi danneggiati dalla condotta del lavoratore costituente giusta causa di licenziamento è configurabile null’altro che un interesse di mero fatto rispetto alla so l.one della controversia, come affermato da questa Corte in una fattispecie analoga a quello oggetto di causa (cfr. Cass. n. 32 del 1994 secondo cui “L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, che comporta una legittimazione litisconsortile o principale ovvero secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri controinteressati. Tale interesse, pertanto, non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone (come, nella causa relativa alla legittimità del licenziamento, la persona aggredita dal lavoratore licenziato) può avere a che la controversia sia decisa in un certo modo”).
19. Col settimo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 346 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 5 per avere la Corte di merito ritenuto che il rinnovo della testimonianza di K.L. fosse avvenuto senza opposizione del ricorrente, sebbene l’eccezione fosse stata riproposta nella memoria costitutiva nel giudizio di reclamo.
20. Il motivo è assorbito in ragione del rigetto della censura sulla incapacità a testimoniare dei clienti cinesi, tra cui il sig. K.L..
21. Il motivo è, comunque, infondato in ragione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 21670 del 2013) e da unanime giurisprudenza conforme, secondo cui “La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2; qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e neì successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo”. Il ricorrente non ha allegato di aver riproposto l’eccezione di incapacità a testimoniare in atti processuali diversi dalla memoria di costituzione nel giudizio di reclamo.
22. Con l’ottavo motivo il lavoratore ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 59, degli artt. 132,257 e 437 c.p.c., dell’art. 111 Cost. anche in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 5, per illegittima e immotivata nuova audizione in appello dei due testimoni già escussi in primo grado.
23. La censura è manifestamente infondata alla luce dell’orientamento di questa Corte (Cass. n. 18468 del 2015; n. 9322 del 2010; n. 11436 del 2002) secondo cui “Il giudice d’appello può disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte poichè il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del “devolutum” e dell’appellatum”.
24. Col nono motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla identità delle circostanze sottoposte ai testimoni risentiti in appello rispetto a quelle su cui avevano già deposto in primo grado.
25. Il motivo è assorbito in ragione di quanto esposto sull’ottavo motivo di ricorso.
26. Col decimo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2724 c.c., dell’art. 421 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 5, per inammissibilità e nullità dell’intera prova testimoniale espletata sia in primo che in secondo grado per contrasto delle relative circostanze (addebito di somme superiori a quelle consegnate) con documenti anteriori o contemporanei costituenti prova scritta del contrario di tali circostanze.
27. La censura è inammissibile costituendo principio pacifico quello secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 17097 del 2010; n. 16056 del 2016).
28. Con l’undicesimo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla esistenza di atti e documenti comprovanti che in tutte le operazioni contestate al ricorrente i clienti-testimoni della Banca hanno firmato distinte e quietanze di prelievo riportanti somme corrispondenti a quelle loro addebitate in conto, nonchè dalla materiale impossibilità per il L. di far apporre firme in tutto o in parte in bianco.
29. La censura è assorbita in ragione di quanto esposto sul precedente motivo di ricorso; peraltro, il vizio denunciato non corrisponde allo schema legale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che presuppone l’omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico e decisivo, nel senso di autonomamente idoneo a determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass. S.U., n. 8053 del 2014).
30. Col dodicesimo motivo il lavoratore ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730,2733,2734 e 2735 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. anche in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 5, per essere stata decisa la causa in base a fatti del tutto inverosimili di cui era stata confessata da controparte la inesistenza, che non erano stati ex adverso dedotti in giudizio, che comunque non erano stati disciplinarmente contestati prima del licenziamento e che sono stati riferiti da testi inattendibili.
31. Anche tale censura è inammissibile in quanto il vizio di violazione di legge presuppone un accertamento in fatto incontestato (cfr. Cass. n. 18782 del 2005; n. 26307 del 2014; n. 195 del 2016; n. 23847 del 2017; Ord. n. 640 del 2019), laddove ciò che si addebita alla sentenza impugnata è proprio l’erronea ricostruzione della condotta addebitata al lavoratore.
32. Col tredicesimo motivo (erroneamente rubricato come dodicesimo), il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 116,132 e 252 e ss. c.p.c., a proposito della ritenuta e invece insussistente attendibilità dei testimoni anche per l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (costituiti dalle contraddizioni tra quanto affermato in primo grado e quanto affermato in secondo grado dai testi risentiti dalla Corte di merito e dalle contraddizioni in cui sono incorsi i testi sentiti solo in primo grado) che se esaminati avrebbero portato a ritenere i medesimi inattendibili.
33. Quest’ultimo motivo è inammissibile per le ragioni già esposte a proposito del decimo motivo.
34. Per le considerazioni finora svolte il ricorso deve essere respinto.
35. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
36. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019
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