LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6067/2018 proposto da:
F.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINA PIZZUTO;
– ricorrente –
contro
AUTOTERMINAL GIOIA TAURO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio TOFFOLETTO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, VINCENZO LUCIANI, FEDERICA PATERNO’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1036/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito l’Avvocato STEFANO MATTEI per delega Avvocato SABINA PIZZUTO;
udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1036 pubblicata il 4.12.2017, ha respinto il reclamo di F.S. avverso la sentenza di primo grado che, rigettando l’opposizione del medesimo, aveva confermato l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al predetto da Autoterminal Gioia Tauro s.p.a. con lettera del 12.6.2013.
2. La Corte territoriale ha dato atto di come il F. fosse stato licenziato perchè in data 10.5.2013, mentre prestava attività di driver durante le operazioni di imbarco dei veicoli, conduceva un’autovettura Suzuki… prelevata nella zona di parcheggio temporaneo in area ***** a velocità che “eccedeva i limiti previsti dalle procedure di sicurezza” ed effettuava “senza apparente motivo un’improvvisa sterzatura del volante a sinistra e poi subito a destra, cagionando il ribaltamento del veicolo”; tale comportamento “già più volte ripreso e stigmatizzato, (aveva) messo in pericolo sia la sua incolumità che quella dei colleghi, oltre a rendere irreparabile il veicolo… condotto e aver messo in cattiva luce la professionalità e il livello di sicurezza della Società verso i vari armatori e clienti”.
3. La Corte di merito ha respinto il motivo di reclamo fondato sull’assunto secondo cui il fatto posto a base del licenziamento fosse diverso da quello contestato.
4. Ha ritenuto che la società datoriale avesse dimostrato la sussistenza del fatto contestato; ha condiviso l’accertamento del primo giudice che, in base al dato pacifico del ribaltamento dell’autovettura senza urto alcuno, aveva valorizzato una serie di circostanze (elencate a pag. 6 della sentenza impugnata), anche in base alle regole di comune esperienza, giungendo a ritenere dimostrata l’imputabilità al F. di una condotta ingiustificata e imprudente. Ha giudicato non irrilevante l’ammissione di responsabilità fatta dal medesimo in sede di audizione (e logicamente non credibile il disconoscimento operato in giudizio – di aver dichiarato il falso perchè convinto dal datore di lavoro in cambio della conservazione del posto – peraltro sfornito di prova) e non verosimile la tesi di un guasto tecnico dell’autovettura, mai esposta in sede disciplinare.
5. Ha considerato esistente un danno, a prescindere dalla riparabilità del veicolo e dal relativo costo, per avere il F. messo in pericolo l’incolumità propria e dei colleghi e incrinato la credibilità professionale della società, anche quanto al livello di sicurezza verso armatori e clienti.
6. Ha specificato come fosse stata contestata e dimostrata la “reiterazione” del comportamento scorretto durante il servizio quale elemento costitutivo della fattispecie contrattuale legittimante il licenziamento con preavviso.
7. Ha escluso che la condotta posta in essere potesse integrare il disposto dell’art. 34 del c.c.n.l. Porti che punisce con la sanzione conservativa il “singolo” fatto di danneggiamento (“guasti”) del materiale o della merce da trasportare o movimentare, dovuto a mera disattenzione o negligenza, senza altre caratterizzazioni, laddove nel caso di specie risultava integrata la previsione di cui all’art. 35, lett. c, c.c.n.l. cumulandosi il “carattere reiterato e scorretto” della condotta con l’effetto del “rilevante danno economico e/o d’immagine”. Ha aggiunto come il F. non avesse agito per mera disattenzione e negligenza ma avesse “tenuto una condotta palesemente e gravemente imprudente, guidando in modo gratuitamente spericolato… così, da porsi in una condizione di pericolo per sè e per gli altri, oltre che per il bene affidatogli”. Ha precisato come non fosse ostativa la previsione della sanzione espulsiva, nell’art. 35, lett. a), in relazione al danneggiamento doloso di attrezzature, mezzi e strutture dell’azienda, in quanto la contrattazione collettiva consentiva espressamente il licenziamento a fronte di una condotta colposa, avente le concomitanti caratteristiche di reiterazione, scorrettezza e causazione di danno economico e/o d’immagine.
8. La Corte di merito ha infine sostenuto come, pur a prescindere dalla riconducibilità dell’addebito alla fattispecie di cui al citato art. 35, lett. c), il licenziamento dovesse considerarsi legittimo, ai sensi dell’art. 2118 c.c. (rectius art. 2119 c.c.) e della L. n. 604 del 1966, art. 6, risultando integrata la nozione legale di giustificato motivo soggettivo (o anche di giusta causa) per l’entità dell’inadempimento e della colpa e la reiterazione di analoghe condotte in un ridotto lasso temporale.
9. Avverso tale sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso la Auto Terminal Gioia Tauro s.p.a..
10. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso il F. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
2. Ha ribadito come il fatto posto a base del licenziamento fosse diverso da quello contestato e che, in particolare, solo nella lettera di recesso la società avesse inserito il riferimento alla reiterazione della condotta (elemento distinto dalla recidiva) e alla causazione del danno, entrambi elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 35, lett. c) del c.c.n.l..
3. Col secondo motivo di ricorso il lavoratore ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,L. n. 604 del 1966, art. 5,artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115,116 e 421 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 7.
4. Ha affermato come la società datoriale non avesse fornito prova, di cui era onerata, del fatto posto a base del recesso, nelle sue componenti di azione, evento e nesso causale e come le argomentazioni della sentenza sul punto, basate solo sulle fotografie della vettura ribaltata e sulle dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare e poi smentite, risultassero affette da vizi logici, oltre che contrarie alle disposizioni di cui agli artt. 115,116 e 421 c.p.c.; ha aggiunto come la motivazione sul danno risultasse perplessa e obiettivamente incomprensibile, in contrasto con l’art. 111 Cost. e che la Corte di merito avesse ritenuto l’esistenza di un danno all’immagine in difetto delle necessarie allegazioni.
5. Col terzo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, artt. 34 e 35 del c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 1362 c.c. e segg..
6. Ha argomentato che se il licenziamento con preavviso consegue ad una azione dolosa, ai sensi dell’art. 35, lett. b, c.c.n.l., non può costituire sanzione per un comportamento a tutto concedere colposo, come quello nel caso di specie addebitabile al lavoratore e quindi suscettibile solo di sanzione conservativa.
7. Col quarto motivo di ricorso il F. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2016,2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, anche in relazione all’art. 1455 c.c.; violazione dell’art. 35 del c.c.n.l..
8. Ha escluso che nel caso di specie fosse sussistente un giustificato motivo soggettivo di recesso sul rilievo che il fatto addebitato, nelle sue componenti oggettive e soggettive, non integrasse la fattispecie prevista dal contratto collettivo ed erroneamente applicata da parte datoriale, essendosi trattato di un incidente stradale da parte di dipendente che movimentava centinaia di veicoli, diversi per peso, cilindrata, caratteristiche.
9. Col quinto motivo il ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo giudizio di proporzionalità operato dalla Corte di merito.
10. Col sesto motivo il F. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2118,2104,2105 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 183 del 2010, art. 30, per avere la sentenza impugnata ritenuto legittimo il licenziamento per violazione degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., pur in assenza di una previsione del contratto collettivo.
11. Il ricorso presenta alcuni profili di inammissibilità, in parte evidenziati dalla società controricorrente, in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 3 e alla non specifica deduzione di tutti i vizi di violazione di legge sollevati. Al di là di tali profili di inammissibilità, si ritiene di evidenziare, con valore assorbente, quanto segue.
12. Sul primo motivo di ricorso occorre richiamare l’indirizzo consolidato di questa Corte (Cass. n. 6091 del 2010; 10 Ord. n. 19023 del 2018; n. 8293 del 2019) secondo cui, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un’astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre. Tale principio può, invece, ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati.
13. Nel caso in esame, e in base al contenuto della lettera di contestazione come trascritto a pag. 3, lett. e) del ricorso, emerge come quest’ultima contenesse espresso riferimento alla reiterazione (“il suo comportamento già più volte ripreso e stigmatizzato”) e alle conseguenze della condotta posta in essere dal dipendente, quanto alla irreparabilità del veicolo, al pericolo per la incolumità del medesimo driver e dei colleghi e alla “cattiva luce” gettata sulla “professionalità e il livello di sicurezza della Società verso i vari armatori e clienti”. Dal che si deduce che le critiche mosse col motivo di ricorso in esame, lungi dal denunciare l’allegazione a base della decisione di recesso di circostanze nuove, mai contestate, investono invece l’interpretazione data in sede di reclamo alla contestazione disciplinare, in particolare quanto ai precedenti addebiti e alla valutazione quale “danno” delle conseguenze sopra descritte, e risultano come tali inammissibili.
14. E’ stato più volte affermato (Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017) che l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero per vizio di motivazione (nel caso di specie precluso, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, per la disciplina cd. della doppia conforme) fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica, non potendosi, invece, limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito, atteso che il controllo di logicità del giudizio di fatto non può risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata.
15. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso che, sebbene veicolato attraverso la denuncia di violazione di una serie di norme prevalentemente processuali, censura nella sostanza la valutazione delle prove come operata in sede di merito; in particolare quanto alla insufficienza, ai fini dell’onere di prova gravante su parte datoriale, delle due fotografie prodotte dal lavoratore e delle ammissioni di responsabilità del medesimo in sede disciplinare, peraltro poi ritrattate e senza che su tale aspetto fosse stata ammessa la prova testimoniale dedotta o fossero stati esercitati i poteri istruttori d’ufficio. Anche i rilievi mossi sulle allegazioni e prove del danno causato dalla condotta del dipendente attengono alla valutazione degli elementi probatori, anche presuntivi, come effettuata nella sentenza impugnata e si risolvono nella mera contestazione della idoneità del ragionamento decisorio della Corte di merito.
16. Tali censure sono precluse ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, per la disciplina cd. della doppia conforme, non avendo neanche il ricorrente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisione di primo e di secondo grado (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).
17. Neppure sussiste la violazione dell’art. 111 Cost., atteso che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass., S.U. n. 8053 del 2014).
18. Alla luce di tale criterio, il tessuto motivazionale della decisione impugnata (che ha ritenuto sussistente il danno all’immagine precisando “tale è certamente quello derivante all’azienda nel caso di specie, minata nella propria credibilità commerciale da fatti non isolati e suscettibili di fare dubitare la clientela della capacità di portare a termine in modo efficiente il servizio di movimentazione delle auto, preservando l’integrità dei beni affidati, così configurandosi quella perdita di – valori e utilità economiche – affermata in sentenza e invano negata dall’appellante”) è adeguato e certamente non al di sotto del cd. minimo costituzionale, non potendo dirsi nè meramente apparente – tale essendo solo la motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., S.U. n. 22232 del 2016) – nè contraddittoria o incomprensibile.
19. Il terzo motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha correttamente interpretato le disposizioni contrattuali, sottolineando come l’art. 35 del c.c.n.l. consentisse il licenziamento con preavviso sia a fronte di una azione dolosa di danneggiamento di mezzi e attrezzature aziendali (lett. a) e sia a fronte di un comportamento colposo che avesse però specifici requisiti di gravità consistenti nella reiterazione del comportamento scorretto e nella causazione di un danno economico o all’immagine (lett. c).
20. Altrettanto correttamente la Corte d’appello ha interpretato l’art. 34 che commina sanzioni conservative a fronte di singoli episodi di danneggiamento al materiale o agli strumenti, per negligenza e disattenzione e senza alcuna altra caratterizzazione, come invece richiesto dall’art. 35, lett. c) e come accertato nel caso in esame.
21. Neppure il quarto motivo può trovare accoglimento in quanto censura la sussunzione della condotta accertata nella previsione contrattuale, esemplificativa del giustificato motivo soggettivo di recesso, in base ad una diversa ricostruzione del fatto, ridotto a mero incidente stradale colposo ed epurato delle caratteristiche di condotta gravemente imprudente, reiterata e causativa di danno.
22. Come è stato più volte precisato, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a cui è parificata la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi (Cass. n. 6335 del 2014), presuppone la mediazione di una ricostruzione in fatto incontestata (cfr. Cass. n. 18782 del 2005; n. 26307 del 2014; n. 195 del 2016; n. 23847 del 2017; Ord. n. 640 del 2019).
23. Neppure il quinto motivo può trovare accoglimento poichè la sentenza impugnata si è attenuta ai principi ripetutamente espressi da questa Corte (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007) sul giudizio di proporzionalità ed ha motivatamente valutato la gravità dell’infrazione, in particolare sottolineando l’intensità dell’elemento soggettivo di grave imprudenza e di deliberata violazione delle norme di sicurezza, la reiterazione di condotte analoghe, non frenate dalle sanzioni disciplinari già irrogate, le conseguenze negative sul danno all’immagine professionale della società.
24. Le critiche mosse dal ricorrente, dirette a proporre un diverso apprezzamento dei dati fattuali (tra cui le mansioni implicanti la conduzione di molti veicoli, l’assenza di precedenti sinistri, la mancanza di dolo) rimangono confinate nell’ambito del merito e non vanno al di là della deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, il cui esame è nella specie precluso in ragione della disciplina c.d. della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5.
25. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto investe la motivazione alternativa adottata dalla Corte di merito e facente leva sulla integrazione, pur prescindendo dalle fattispecie contrattuali, della nozione legale di giustificato motivo soggettivo.
26. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta” (Cass. n. 3633 del 2017, n. 19452 del 2017; n. 25440 del 2009; n. 4349 del 2001; n. 4424 del 2001).
27. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
28. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
29. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019