Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28828 del 16/12/2020
La valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.