LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9784-2018 proposto da:
EUROSPIN LAZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio degli avvocati MANLIO ABATI e CRISTIANO ANNUNZIATA che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
C.E.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato VINICIO D’ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO COLUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/01/2018 R.G.N. 689/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ANNUNZIATA CRISTIANO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello degli Abruzzi L’Aquila, con sentenza n. 7 pubblicata il 18.1.2018, ha respinto il reclamo di Eurospin Lazio s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, rigettando l’opposizione della medesima società, aveva confermato l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a C.E.P. il 30.1.2015, con la tutela di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.
2. La Corte territoriale ha riportato la lettera del 30.11.14 di contestazione disciplinare mossa alla dipendente C.; nella quale si dà atto del mancato rinvenimento in cassaforte di una busta contenente gli incassi del punto vendita di Avezzano, predisposta dall’operatrice T.D.; quest’ultima, nella lettera di giustificazioni aveva dichiarato di aver inserito la suddetta busta nella cassaforte alle ore 16.43 del giorno 16.11.14, alla presenza della responsabile del negozio sig.ra C..
3. Questo l’addebito mosso alla C.: “Il giorno 22.12.14, convocata presso la sede di ***** per il riscontro della dichiarazione della sig.ra T., Lei ha affermato che alle 16.43 circa ha assistito all’inserimento della busta nella cassaforte dell’operatrice sig.ra T.. Verificata la rilevazione della sua presenza del giorno 16.11.14, è emerso che lei, in tale giorno, è entrata alle 7.49 ed è uscita alle ore 12.07. In relazione a quanto sopra, avendo lei dichiarato di aver assistitola sig.ra T. all’inserimento della busta nella cassaforte alle ore 16.43, orario in cui lei non risulta essere sul posto di lavoro, le contestiamo di aver rilasciato una falsa dichiarazione in danno della scrivente…”.
4. La Corte d’appello ha accertato che la C. il 16.11.14 si era intrattenuta a lavoro ben oltre le 12.07, e certamente fino alle ore 16.49, come comprovato dallo scontrino prodotto in atti relativo ad un’operazione di cassa per Euro 450,00 dalla stessa eseguita alle 16.49 di quel giorno.
5. Ha aggiunto come il teste M. avesse chiarito che gli scontrini riepilogativi degli incassi riportano il nominativo del cassiere che ha eseguito il conteggio, nominativo che il computer ricava dal tesserino di riconoscimento usato dai cassieri per aprire e chiudere la cassa; il medesimo teste aveva anche riferito di aver visto diverse volte la C. continuare a lavorare dopo la fine del turno.
6. Ha ulteriormente precisato che nessun valore poteva attribuirsi alle dichiarazioni scritte dei dipendenti M., G. e P., smentite nel corso della deposizione testimoniale degli stessi, alcuni dei quali avevano anche spiegato di aver scritto su dettatura del capo area V.D. e al solo fine di attestare che la C. non fosse di turno nel pomeriggio del 16.11.14 e non che non fosse presente sul luogo di lavoro. Tale presenza era stata anche riferita dalla teste F..
7. La sentenza impugnata ha escluso che la C. avesse ritrattato quanto dichiarato il 22.12.14 sulla circostanza di aver visto la T. inserire la busta nella cassaforte, avendo la stessa solo specificato e circostanziato la precedente dichiarazione spiegando “di aver visto T.D. avvicinarsi alla cassaforte, abbassarsi all’altezza della feritoia, versare la busta, rialzarsi e uscire dal box senza la busta in mano. Aggiungo che ero posizionata alle spalle della sig.ra T.”. Circostanza quest’ultima avvalorata dalla deposizione del teste Fa., dipendente dell’istituto di vigilanza, che ha riferito come la cassaforte fosse collocata in un box di ridotte dimensioni compatibili con l’ingresso di una sola persona per volta.
8. La Corte di merito ha quindi ritenuto insussistente il fatto contestato, di non avere potuto la C. vedere la T. nell’atto di eseguire l’operazione di immissione del denaro in cassaforte in quanto assente in quel momento dal lavoro; ha considerato fatto diverso, non contestato, l’eventuale violazione dell’obbligo della predetta, quale responsabile del negozio, di accompagnare la T. e controllare il buon esito dell’operazione; ha respinto per difetto di prova l’eccezione della società di aliunde perceptum.
9. Avverso tale sentenza la Eurospin Lazio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la C..
10. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la Eurospin Lazio s.p.a. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; inoltre per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alle dichiarazioni scritte della C. del 22.12.14 e del 29.1.15 nonchè in relazione alla contestazione disciplinare del 29.12.14, ricevuta il 15.1.15, e al pedissequo licenziamento comminato alla predetta con lettera del 30.1.15.
2. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse travisato la portata della dichiarazione resa dalla C. il 29.1.15, nel corso della audizione personale disposta nell’ambito del procedimento disciplinare, non rilevando che la predetta aveva sostanzialmente ritrattato quanto dichiarato per iscritto il 22.12.14. Ha precisato come la falsità di quest’ultima dichiarazione, che aveva determinato la decisione di recesso, avesse avuto ad oggetto non la presenza della C. nel posto di lavoro il 16.11.14 alle ore 16.43 bensì l’affermazione della stessa di avere assistito all’inserimento nella cassaforte della busta contenente il denaro ad opera della T., tale dovendosi intendere anche il fatto contestato.
3. Col secondo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c., art. 1362 c.c. e ss. in relazione alla dichiarazione scritta della C. del 22.12.14, alla pedissequa contestazione disciplinare del 30.11.14, alla dichiarazione dalla stessa rilasciata il 29.1.15 nel corso dell’audizione personale e al conseguente licenziamento con lettera del 30.1.15.
4. Ha affermato come la Corte di merito avesse travisato anche la lettera di contestazione disciplinare del 30.11.14 poichè aveva individuato l’addebito mosso alla C. nell’avere falsamente affermato di aver visto la T. inserire la busta nella cassaforte, in quanto al momento di tale operazione era assente dal lavoro.
5. Col terzo motivo di ricorso la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2105 e 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, degli artt. 2730 e 2735 c.c. nonchè degli artt. 220 e 225 del c.c.n.l. commercio in relazione alla dichiarazione scritta della C. del 22.12.14, alla contestazione disciplinare del 29.11.14, alla dichiarazione del 29.1.15 resa in sede di audizione personale e al conseguente licenziamento con lettera del 30.1.15.
6. Ha argomentato, richiamando quanto esposto nei precedenti motivi sull’addebito contestato (falsa dichiarazione di aver assistito all’inserimento della busta in cassaforte), come la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto insussistente il fatto contestato, invece integrato e ammesso dalla stessa C. mediante la citata ritrattazione.
7. Ha aggiunto che, ove anche fosse stata presente a lavoro, la C., quale responsabile del negozio, avrebbe dovuto controllare l’effettiva immissione del denaro nella cassaforte; sicchè la dichiarazione della stessa, in sede di audizione personale, di non avere visto direttamente tutte le fasi di tale operazione dimostrerebbe il grave inadempimento posto in essere, tale da recidere il vincolo fiduciario e da legittimare il licenziamento anche in base agli artt. 220 e 225 del c.c.n.l. applicato e tenuto conto, peraltro, della recidiva contestata.
8. Ha affermato come, ove anche si ritenesse illegittimo il licenziamento, non sarebbe integrata la fattispecie di insussistenza del fatto contestato, con conseguente inapplicabilità della tutela reintegratoria.
9. Ha riproposto l’eccezione di aliunde perceptum rilevando come, nelle more del giudizio, la C. avesse prestato attività lavorativa presso il punto vendita Conad di Avezzano e come la società avesse nei gradi di merito chiesto l’ordine di esibizione della dichiarazione dei redditi e dei modelli Cud della predetta dal 2015 in poi.
10. Col quarto motivo di ricorso la Eurospin Lazio s.p.a. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito omesso di esaminare e di motivare sulle risultanze istruttorie atte a dimostrare l’assenza dal lavoro della C. il 16.11.14 alle ore 16.43.
11. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
12. Anzitutto, è inammissibile la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ragione della disciplina di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme, trattandosi di giudizio di reclamo introdotto con ricorso depositato dopo il giorno 11 settembre 2012 e non avendo la ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto del reclamo (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).
13. Peraltro, la censura investe non un fatto inteso in senso storico fenomenico, come necessario ai fini del vizio motivazionale di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì l’interpretazione data dalla Corte di merito alle dichiarazioni rese dalla C. il 22.12.14 e il 29.1.15.
14. Al riguardo, occorre premettere, in conformità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017), che l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero per vizio di motivazione (nei limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente, non potendosi, invece, limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito, non potendo il controllo di logicità del giudizio di fatto risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata.
15. Si è, in particolare, precisato come la censura non possa limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018).
16. Il motivo di ricorso in esame, che addebita alla Corte di merito di aver travisato il significato delle dichiarazioni rese dalla C. il 20.1.15, sul rilievo che queste ultime contenessero non una specificazione, bensì la ritrattazione di quanto dichiarato il 22.12.14, non prospetta alcuna violazione dei canoni ermeneutici, limitandosi a contrapporre alla plausibile lettura data dal giudice di merito, una lettura alternativa. Come tale, la censura risulta inammissibile.
17. Non vi è spazio per ravvisare la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte di merito non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda nè nella sostanza è denunciata una simile omissione; parimenti, non è configurabile la violazione dell’art. 115 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.), circostanza neanche dedotta dalla società.
18. Considerazioni analoghe possono ripetersi a proposito del secondo motivo di ricorso in cui si deduce come la Corte merito abbia travisato il significato della lettera di contestazione disciplinare.
19. La formale denuncia nel motivo in esame della violazione dell’art. 1324 c.c. e art. 1362 c.c. e ss. non conduce a risultati diversi dovendo ribadirsi come la violazione delle norme ermeneutiche debba essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poichè, in caso contrario, la critica si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa, sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (cfr. Cass. n. 18375 del 2006; n. 19089 del 2018), come tale inammissibile.
20. Neppure può trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso che, al di là della formale denuncia di violazione di diverse norme di legge, ripropone le diverse interpretazioni degli atti già esposte nei precedenti motivi di ricorso e ripropone l’assunto della violazione da parte della C., quale responsabile del negozio, dell’obbligo di controllo del versamento in cassaforte del denaro, già dichiarato dalla Corte di merito fatto divèrso da quello contestato e posto a base della decisione di recesso.
21. Quanto fin qui detto rende infondata anche la denunciata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, avendo la Corte di merito, sulla base di una interpretazione non validamente censurata in questa sede, ritenuto insussistente il fatto contestato.
22. Neppure può trovare accoglimento la censura sull’aliunde perceptum atteso che la società ricorrente si è limitata a riproporre l’eccezione senza specificamente censurare la statuizione contenuta nella sentenza di secondo grado secondo cui “nessuna prova poi è risultata neanche dell’aliunde perceptum, di cui, in via subordinata, la reclamante ha richiesto di tenere conto”.
23. Parimenti inammissibile è l’eccezione di aliunde percipiendum, riguardo alla quale neanche è stata allegata l’avvenuta proposizione nei precedenti gradi di merito.
24. Il quarto motivo di ricorso, con cui si critica la valutazione delle prove come operata in sede di reclamo, è inammissibile in ragione della disciplina della c.d. doppia conforme, già sopra richiamata.
25. Per le considerazioni finora svolte il ricorso deve essere respinto.
26. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
27. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019
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