LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15723-2014 proposto da:
– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI;
– ricorrente –
contro
D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ROSARIA ANNA CONTE PAONE e IDA PALOMBO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8087/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2013, R.G. N. 2124/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LUCIA PUGLISI;
udito l’Avvocato VINCENZO SPARANO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell’Inali a pagare a D.E. l’indennità temporanea totale nella misura di 106 giorni e l’indennità temporanea parziale nella misura di 68 giorni, nonchè le spese mediche in relazione all’infortunio sul lavoro del 16/1/2002.
La Corte ha affermato che l’indennità temporanea rimaneva a carico dell’Inali in virtù del disposto dell’art. 66, comma 1, TU anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000. Ha osservato, infatti, che in base al D.Lgs. citato l’indennizzo per danno biologico sostituiva solo la rendita per inabilità permanente, ma non anche quella per inabilità temporanea che rimaneva a carico dell’Inail e che tale indennità giornaliera era corrisposta senza alcun limite di durata allorchè l’inabilità assoluta o parziale era causata da infortunio o malattia professionale.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste la D..
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla contro ricorrente di inammissibilità del ricorso perchè notificato tardivamente. La D. rileva che il ricorso è stato notificato via pec il 16/6/2014,mentre in data 11/6/2014 è stata comunicata via pec solo la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile. Questa Corte ha affermato (cfr Cass. 25819/2017) che “quanto alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio. I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L’eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell’adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2431).
Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c.
Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico”.
In applicazione di tali principi nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.
Va, comunque rilevato che il ricorrente ha ripetuto la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e che tale notifica è tempestiva.
4. L’Inail eccepisce violazione degli artt. 66 e 68 TU. Censura l’avvenuto riconoscimento dell’indennità temporanea parziale in violazione delle norme citate in base alle quali l’indennità temporanea è dovuta esclusivamente fino a quando dura l’inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro.
5. Il motivo è fondato in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale.
Anche il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l’indennità per inabilità temporanea assoluta.
6. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all’infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l’indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. n. 946/1990, n. 11145/2004, n. 1380/2005).
7. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello per un riesame della domanda in applicazione dei principi di cui sopra.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019