LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10754-2014 proposto da:
VISMARA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BOLLANTI;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1071/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2013 R.G.N. 3088/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANDREA BOLLANI;
udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva respinto il ricorso proposto da Vismara s.p.a. diretto a ottenere dall’Inail la ripetizione della somma che la società asseriva essere stata indebitamente corrisposta nel periodo dal 1.9.2000 al 31.12.2003, per non avere l’istituto tenuto conto nella determinazione dei premi relativi alla neo-costituita Red s.r.l. (in seguito divenuta Vismara s.r.l. e poi Vismara s.p.a.) della c.d. funzione di aggancio prevista dal D.M. 18 giugno 1988, art. 20 (e poi dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 25, comma 2) con i rapporti assicurativi intercorsi con la società (Nestlè italiana s.p.a.) di cui Red era cessionaria di ramo d’azienda, che avrebbe dovuto comportare il mantenimento del tasso agli stessi applicato.
2. La decisione della Corte territoriale poggiava sull’assunto che nella denunce di inizio attività presentate nell’agosto del 2000, Red s.r.l. non aveva comunicato la continuazione dell’attività della precedente società, ma anzi aveva chiesto la riduzione del tasso medio pari al 15% della tariffa premi ai sensi del D.M. 18 giugno 1988, artt. 16 e 17 (istanza poi rigettata dall’istituto) che spetta per i primi due anni di attività alle società che utilizzino macchine ed attrezzi adeguati alle norme di sicurezza. Nè tale prospettazione era stata successivamente rettificata, neppure con la comunicazione del 7 settembre 2000 con la quale era stato notificato il mutamento della ragione sociale. Il Collegio milanese argomentava che in tema di assicurazione contro gli infortuni le denunce implicano l’assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell’istituto assicuratore, rendono legittima l’imposizione contributiva corrispondente.
3. Per la cassazione della sentenza Vismara s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Inail con controricorso.
4.Vismara s.p.a. ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5.Come primo motivo di ricorso Vismara s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 12, 40 e 41 e del D.M. 18 giugno 1988, artt. 16, 17 e 20. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto vincolante la denuncia di inizio attività, mentre nè il T.U. n. 1124 del 1965, nè il D.M. 18 giugno 1988 prevedono l’obbligo o anche solo l’onere del datore di lavoro di effettuare alcuna specifica richiesta di applicazione di bonus eventualmente maturati durante la gestione precedente, a differenza delle riduzioni del tasso derivanti da intervenuta diminuzione del rischio, sicchè le norme regolamentari richiamate dalla Corte d’appello, in particolare il D.M. 18 giugno 1988, artt. 16 e 17 non si riferirebbero al caso del trasferimento d’azienda, regolato invece dal successivo art. 20 comma 6, in base al quale l’applicazione della cosiddetta “funzione di aggancio” costituisce un preciso obbligo dell’istituto. Richiama la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo la quale l’azione di ripetizione di indebito nei confronti dell’Inail è esperibile anche in difetto di una richiesta di riduzione annuale del tasso specifico aziendale (Cass. n. 11140 del 2004) nonchè in base alla quale sussiste il diritto alla ripetizione in caso di pagamento dei premi assicurativi a fronte di un rischio successivamente accertato come inesistente (Cass. n. 6761 del 2008). Aggiunge che le comunicazioni del datore di lavoro hanno natura di dichiarazioni di scienza e non di volontà e che non si comprende perchè dovrebbero produrre effetti vincolanti solo quando aggravano in ipotesi per errore la posizione assicurativa del dichiarante mentre si consentirebbe sempre all’ente di accertare l’eventuale debenza di premi più elevati.
6. Come secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1882,1886,1895,1896 e 1897 c.c. e sostiene che i premi devono essere commisurati al rischio, mentre nel caso in esame) pur non essendo intervenuto un reale innalzamento del rischio essi erano stati aumentati.
7.Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e sostiene che a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel caso in esame mancherebbe in toto la giustificazione causale del quid pluris pagato dalla ricorrente all’Inail, non essendo intervenuto alcun reale ed effettivo innalzamento del rischio, mentre le condizioni soggettive dell’accipiens rilevano unicamente ai fini della decorrenza degli interessi.
8. Il ricorso non è fondato.
In relazione a tutti i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, la soluzione adottata dalla Corte territoriale va confermata.
9. Deve infatti applicarsi anche in relazione ai presupposti per la riduzione del premio per c.d. continuità aziendale di cui al D.M. 18 giugno 1988, art. 20, u.c. e D.M. 12 dicembre 2000, art. 25, comma 2 il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12, comma 1, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo comma 3, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all’INAIL gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l’assunzione da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato, e, salvo il potere di controllo dell’istituto assicuratore, rende legittima l’imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell’asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.(Cass. civ. Sez. lavoro, 08/09/2003).
10. Tale soluzione è ispirata a esigenze di certezza e di tutela dell’affidamento dello stesso istituto assicuratore in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti, e comporta che la disciplina relativa alle modalità di determinazione del premio deve essere necessariamente desunta dal D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, piuttosto che dalle norme codicistiche, applicabili solo in via residuale ai sensi dell’art. 1886 c.c. (Cass. 02/12/2013, n. 26963).
11. Occorre poi aggiungere che la richiesta di riduzione del tasso per c.d. continuità aziendale è stata nel caso presentata nel 2009 (v. memoria Inail pg. 6) e dunque occorre avere riguardo alla disciplina relativa alle modalità di applicazione della tariffa dei premi all’epoca operante (v. in proposito Cass. n. 16547 del 05/08/2005 ed anche Cass. n. 6761 del 13/03/2008, richiamata in ricorso).
12. Tale disciplina è quella prevista dal D.M. 12 dicembre 2000, che ha modificato il regime temporale degli effetti della rettifica. In coerenza con il principio di civiltà giuridica (invocato dalla ricorrente) introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8 (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro aì fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), il D.M. 12 dicembre 2000, gli art. 16 (per la rettifica d’ufficio) e art. 17 (per quella su istanza del datore di lavoro) dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i casi in cui di erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto (in tale caso è data facoltà al datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, di chiedere l’applicazione dell’art. 2033 c.c., oggetto della sentenza di questa Corte n. 11140 del 11/06/2004 richiamata dalla ricorrente).
13. Segue coerente il rigetto del ricorso.
14. Le spese, liquidate come da dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza.
15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019