Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.21564 del 21/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12077-2014 proposto da:

S.G.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 446/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/01/2014 R.G.N. 15/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PASQUALE TRANE;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega verbale Avvocato RAFFAELA FABBI.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Trieste, per quello che qui ancora rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, rigettava integralmente la domanda di accertamento negativo proposta da SGM srl avverso il certificato di variazione emesso dall’Inail il 17/2/2009, a seguito di accesso ispettivo presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona al cui interno operavano all’epoca dei fatti di causa alcuni dipendenti della società.

2. La Corte territoriale riteneva in primo luogo che fosse fondato l’addebito relativo alla mancata registrazione di ore di lavoro prestato nella giornata di sabato. Rilevava che il dato su cui si fondava la pretesa dell’Inail risultava dai tabulati delle rilevazioni del sistema informatico dello stabilimento Fincantieri di ***** e riteneva che quanto riferito dai testi e valorizzato dal Tribunale, secondo cui essi erano entrati in cantiere non per lavorare ma per motivi diversi, quali bere un caffè, ritirare effetti personali o chiacchierare con i colleghi, non fosse credibile, considerato che i lavoratori risiedevano in luoghi molto lontani da ***** ed era inverosimile che in tal modo ritardassero il ritorno a casa, non avendone peraltro effettiva necessità. Inoltre le dichiarazioni erano smentite da quanto riferito da uno dei lavoratori agli ispettori dell’Inps, secondo cui egli insieme ad altri colleghi si era recato al sabato in cantiere per lavorare. La Corte riteneva altresì ingiustificata l’erogazione di importi a titolo di indennità di trasferta, trattandosi piuttosto di una forma di retribuzione, considerato che non vi era prova che i lavoratori interessati fossero stati assunti per lavorare a ***** e che questo fosse in concreto il loro luogo abituale di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza SGM S.r.l. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Inail con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La società ricorrente deduce come primo motivo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2721 e/o 2729 c.c. Contesta la valutazione della Corte triestina nella parte in cui ha ritenuto ingiustificata la presenza in cantiere dei lavoratori nella giornata di sabato, contrastando sulla base di valutazioni inidonee le deposizioni rese dai testimoni.

5. Come secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2721 e/o 2729 c.c. e all’art. 2697 c.c. e lamenta che la Corte triestina abbia ritenuto insussistente la prova che i dipendenti relazione ai quali era stato emesso il certificato di variazione fossero stati assunti per lavorare a ***** e che questo fosse stato in concreto il luogo normale e abituale di lavoro, mentre tale circostanza risultava dalle deposizioni dei testimoni C. e D.G., che avevano riferito che essi vivevano e lavoravano in precedenza a *****.

6.In relazione ad entrambi i motivi, va qui rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, quanto a quest’ultimo, che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito da tale ultima disposizione, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un’ autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v., fra le altre, da ultimo, Cass. 14/08/2017 n. 20103 e in precedenza, ex aliis, Cass. 01/09/2011 n. 17977, Cass. 16/11/2011 n. 27197).

7. La censura si traduce quindi in sostanza nella richiesta di riesame dell’intero materiale probatorio, che risulta inammissibile, specie considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

8.Infondata è anche la doglianza relativa al ragionamento presuntivo, considerato che nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'”id quod plerumque accidit”. (Cass. n. 6387 del 15/03/2018, n. 3513 del 06/02/2019).

9. Segue coerente il rigetto del ricorso.

10. Le spese, liquidate come da dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza.

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019

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