Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21961 del 02/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21648/2015 proposto da:

M.N., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CARPANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO MORABITO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

G.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CURTI giusta procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 351, depositata il 25/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente principale ed incidentale.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. S.M. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino G.G. e M.N., rispettivamente il primo quale appaltatore ed il secondo quale progettista e direttore dei lavori, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni ovvero alla riduzione del corrispettivo per i vizi e difetti derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto relativo ad uno studio veterinario appartenente all’attrice.

Si costituivano i convenuti che si opponevano alla domanda ed il G. in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento del saldo dovutogli, pari ad Euro 10.056,51.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con sentenza del 30/1/2014 rigettava la domanda ritenendo che non fosse emersa la prova dei vizi lamentati dall’attrice, ed accoglieva la riconvenzionale del G..

L’attrice proponeva appello avverso tale sentenza e la Corte d’Appello di Torino con la pronuncia n. 351/2015 accoglieva il gravame condannando gli appellati in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 14.700,00 oltre interessi legali. Per quanto atteneva alla presenza dei vizi e dei difetti lamentati dall’attrice, si riteneva che gli stessi erano in realtà stati accertati dalla CTU, che risultava ben motivata ed esente da vizi logici, avuto anche riguardo alle osservazioni dei consulenti di parte.

Per l’effetto i convenuti dovevano essere condannati al ristoro dei danni quantificati, sempre sulla scorta della CTU, nella predetta cifra.

Doveva invece rigettarsi l’altra censura della S., volta ad ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale e la restituzione del prezzo, oltre al ristoro dei danni derivanti dal ritardo nella consegna delle opere appaltate.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.N. sulla base di due motivi.

G.G. ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a sei motivi.

S.M. ha resistito ad entrambi i ricorsi con separati controricorsi.

2. Il primo motivo del ricorso principale da esaminare congiuntamente con il quinto motivo del ricorso incidentale, attesa l’identità delle questioni che pongono, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione circa la pretesa responsabilità del M. (e del G. per il ricorso incidentale) e travisamento della CTU.

Si deduce che la sentenza impugnata è incorsa in una anomalia motivazionale laddove è pervenuta ad affermare la responsabilità dei convenuti.

In tal senso il M. deduce che non sarebbe stato preso in esame il tenore delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, ed entrambi i ricorrenti si dolgono che sia stata valorizzata la CTU che non aveva il compito di verificare l’attribuzione delle singole responsabilità e/o dei fatti che hanno generato i vizi:

Entrambi i motivi devono essere disattesi.

In primo luogo gli stessi difettano evidentemente di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La motivazione del giudice di appello ha ritenuto che dalla CTU emergesse la presenza di vizi e difetti delle opere appaltate, e che gli stessi fossero ascrivibili ai convenuti nelle rispettive qualità (in tal senso rileva la circostanza che già qualificare una determinata situazione fattuale come vizio o difetto implica quanto meno una riconducibilità della stessa ad un difetto di diligenza nell’esecuzione dell’opus).

Assumono a contrario i ricorrenti che la prova dell’esistenza della responsabilità dei convenuti non poteva trarsi dall’elaborato peritale, in quanto finalizzato a fornire una mera descrizione delle opere, sicchè vi sarebbe stato un travisamento del suo contenuto.

Tuttavia, ed in evidente violazione del precetto sopra richiamato, entrambi i ricorrenti, ancorchè la decisione impugnata si fondi proprio sul contenuto della CTU, hanno omesso di riportare in ricorso il contenuto della perizia d’ufficio, quanto meno nella parte che attiene direttamente all’affermazione circa il riscontro dei vizi e dei difetti (riscontro che effettivamente sarebbe avvenuto, anche alla luce del tenore delle osservazioni dei periti di parte riportate a pag. 9 del controricorso del G.), impedendosi in tal modo alla Corte di poter riscontrare la fondatezza delle doglianze sul(a scorta del contenuto del ricorso.

Peraltro, occorre altresì richiamare l’insegnamento di questa Corte che nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8054/2014) ha sottolineato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, sicchè non appare sussumibile nella censura di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, la deduzione secondo cui l’esito decisionale sarebbe frutto di una non adeguata e soddisfacente valutazione del materiale probatorio, una volta che il fatto storico (nella specie l’accertamento della responsabilità) è comunque avvenuto ad opera del giudice di merito.

3. Il secondo motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale, che vanno del pari trattati congiuntamente per la loro sostanziale identità, denunciano la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, per assenza dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione. Si rileva che il giudice di appello si è limitato a motivare richiamando per relationem il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, impedendo in tal modo di poter verificare la correttezza dell’iter logico seguito, anche in ragione dell’inconferenza della CTU quanto all’accertamento della responsabilità.

Nel rimandare alla disamina dei motivi di cui al punto che precede, quanto alla pretesa inidoneità della CTU a fornire la prova della responsabilità, in relazione alla deduzione circa l’impossibilità di motivare la sentenza per relationem, con rinvio al contenuto di una consulenza tecnica d’ufficio, l’assunto dei ricorrenti si scontra con la pacifica giurisprudenza di questa Corte.

In tal senso, anche di recente e quindi anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 642/2015, in ordine alla validità della motivazione con rinvio al contenuto di un atto di parte (ma con conclusioni suscettibili di estensione anche al contenuto di altri atti processuali o di diversi provvedimenti giudiziari), si è affermato che (Cass. n. 15147/2018) qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (conf. Cass. n. 11482/2016, ed in passato Cass. n. 10222/2009).

E’ pur vero che la difesa del G. deduce di avere mosso delle contestazioni all’operato del CTU, ma in disparte il profilo relativo al fatto che di tali osservazioni il ricorso incidentale non provvede a darne adeguata contezza (limitandosi solo a far riferimento generico alle osservazioni mosse dal proprio CTP alla bozza di relazione), va rilevato che la sentenza, nel fare proprie le conclusioni del CTU, e precisamente dell’elaborato depositato in epoca successiva all’invio delle osservazioni dei periti di parte alla bozza loro inviata, ha ritenuto che tale elaborato avesse fornito anche risposta a tali osservazioni, le quali apparivano in massima parte adesive a quelle raggiunte dall’ausiliario d’ufficio.

Ne deriva che non ricorre l’anomalia motivazionale segnalata e che, quanto alle critiche che il G. assume essere state svolte dal proprio perito nelle osservazioni alla bozza di CTU, le stesse investono profili evidentemente di merito, come tali sottratti al sindacato di questa Corte.

I motivi vanno quindi rigettati.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., attesa l’omessa pronuncia sulla domanda svolta dall’appellato G. quanto alla declaratoria di inammissibilità del gravame proposto dalla S. ex art. 342 c.p.c..

In primo luogo, rilevato che la doglianza investe non già l’omessa pronuncia su di una domanda, quanto più propriamente su di un’eccezione, e precisamente su quella finalizzata a far rilevare l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità, attesa la sua pretesa redazione in contrasto con i requisiti imposti dal novellato art. 342 c.p.c., va ribadita l’erroneità del richiamo alla violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infatti, non è denunziabile ex art. 112 c.p.c., la pretesa omessa disamina di un’eccezione di carattere processuale, quale quella in esame, occorrendo a tal fine fare richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 321/2016) a mente della quale il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (conf. Cass. n. 22860/2004).

Inoltre in tema di “errores in procedendo”, quale si rivela essere quello denunziato dai ricorrenti, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di Cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Nè il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (cfr. Cass. n. 25454/2018; Cass. n. 6174/2018; Cass. n. 22952/2015).

Il motivo è tuttavia inammissibile.

A tal fine va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. n. 8077/2012) secondo cui quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento (il che appare suscettibile di estensione anche al vizio che attiene al contenuto dell’atto di appello e dei relativi motivi), il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Il ricorrente incidentale non si è attenuto a tali precetti, in quanto nell’esposizione sommaria dei fatti, e precisamente alla pag. 15, si è limitato a richiamare quelle che erano le questioni che erano investite dai motivi di appello, omettendo altresì nello sviluppo del motivo, di riportare sia pure per sintesi il contenuto dell’atto di appello, assumendo apoditticamente che lo stesso non fosse conforme al dettato normativo.

5. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’erroneo rigetto dell’eccezione ex art. 348 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta il G. che aveva sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza della ragionevole probabilità di accoglimento, la quale era legittimata dal fatto che la decisione di appello si è poi fondata sulle risultanze della CTU che non avrebbero permesso di riscontrare la responsabilità.

Il motivo è inammissibile in quanto non sussumibile nella previsione di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

L’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2,14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5.; 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6-3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 3, 16/03/2017, n. 6835).

Nella fattispecie, il ricorrente assume come fatto decisivo una deduzione di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ma trattasi evidentemente di una argomentazione difensiva, insuscettibile di rientrare nella previsione normativa su cui si fonda la censura.

Inoltre, attesa la peculiare natura dell’inammissibilità delineata dall’art. 348 bis c.p.c., che sanziona processualmente una sostanziale infondatezza nel merito del gravame, il riproporre in questa sede, sebbene come fatto decisivo, la pretesa infondatezza dell’appello, si scontra con l’esito che ha avuto lo stesso giudizio di impugnazione, occorrendo in tal senso rilevare che l’accoglimento dell’impugnazione della S. importa in questo caso, ed in maniera evidentemente conseguenziale, anche la valutazione negativa circa la ricorrenza della causa di inammissibilità di cui all’art. 348 bis c.p.c., con l’ulteriore conseguenza che la censura in esame, oltre che rivelarsi inammissibile per quanto detto, lo è perchè nella sostanza mira a contestare in sè la valutazione sul merito operata dal giudice di appello.

6. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., attesa l’omessa pronuncia sulle domande oggetto di riproposizione ex art. 346 c.p.c., domande che erano state rigettate o assorbite dalla sentenza di primo grado.

In primo luogo, deve rilevarsi l’erroneità dell’assimilazione che parte ricorrente compie ai fini dell’applicazione dell’art. 346 c.p.c., tra eccezioni assorbite e rigettate, occorrendo a tal fine far richiamo a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno appunto precisato che (Cass. S.U. n. 11799/2017), qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2.

Posta tale premessa, il G. in primo luogo deduce che in primo grado aveva sollevato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, e che aveva riproposto la questione anche in appello ex art. 346 c.p.c., senza che il giudice di secondo grado si sia però pronunciato.

In disparte l’erroneità, alla luce di quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo di ricorso incidentale, del richiamo all’art. 112 c.p.c., trattandosi anche nel caso di specie di un’eccezione di carattere processuale, e ritenuto che la distinzione tra eccezioni assorbite e rigettate possa estendersi anche alle eccezioni di natura processuale, lo stesso ricorrente riferisce alla pag. 22 del ricorso che il Tribunale di Torino si era espressamente pronunciato su siffatta eccezione, rigettandola.

Ne deriva che in presenza di un rigetto espresso, il G. non poteva limitarsi a riproporre la questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma avrebbe invece dovuto proporre appello incidentale ancorchè condizionato, al fine di permetterne il riesame al giudice del gravame.

Si lamenta altresì che in primo grado aveva dedotto che sussisteva un concorso di colpa della stessa attrice, che con la propria condotta aveva in realtà cagionato in tutto o in parte i danni di cui chiedeva il ristoro.

Rileva però il Collegio che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte Cfr. da ultimo Cass. n. 19218/2018) l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui dell’art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (conf. Cass. n. 12714/2010).

Deve quindi ritenersi che, una volta nuovamente devoluta al giudice di appello la verifica circa la responsabilità dei convenuti, risultava automaticamente devoluta anche la questione concernente il dedotto concorso di colpa dell’attrice, non trattandosi, come visto, di un’autonoma domanda.

L’affermazione del giudice di appello circa la responsabilità solidale dei convenuti, senza il riscontro di tale responsabilità concorrente dell’attrice comporta l’implicito rigetto della deduzione difensiva del ricorrente incidentale, essendo pertanto esclusa la ricorrenza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infine, si deduce che già in citazione aveva chiesto, ancorchè in via subordinata, accertarsi, per l’ipotesi di affermazione di responsabilità della ditta appaltatrice, di accertare le effettive corresponsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori.

Tale richiesta era risultata evidentemente assorbita all’esito del giudizio di -.primo grado che. aveva visto il G. interamente vittorioso, ma era stata riproposta ex art. 346 c.p.c., in appello (che la questione fosse stata riproposta si ricava oltre che da quanto riportato a pag. 19 del ricorso incidentale, dallo stesso. controricorso della S., che riporta testualmente le conclusioni degli appellati).

Il motivo in parte qua è fondato.

Effettivamente deve reputarsi che la questione circa il riparto interno delle responsabilità tra l’appaltatore ed il direttore dei lavori, all’esito del giudizio di primo grado era rimasta assorbita, stante l’intervenuto rigetto della domanda attorea, che rendeva quindi superfluo determinare quale fosse il rispettivo concorso dei convenuti nella produzione dei danni lamentati dalla controricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte ha però precisato che (Cass. n. 23581/2010) nel giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità (nella specie contro gli amministratori e i sindaci di una società), sussiste il vizio di omessa pronuncia se il giudice di merito non provveda, dopo l’affermazione della responsabilità solidale di ciascuno dei convenuti per l’intero danno, in ordine alla domanda di accertamento della quota di responsabilità dell’assicurato, proposta dall’assicuratore chiamato in causa da uno dei convenuti, atteso che la responsabilità solidale di ciascun concorrente all’illecito stabilita dall’art. 2055 c.c., comma 1, non esime il giudice, quando sia stata formulata apposita domanda d’accertamento delle quote di ripartizione della responsabilità, dell’obbligo di provvedere.

All’esito del giudizio di appello che aveva invece visto l’accoglimento della domanda risarcitoria della S. con la condanna in solido dei convenuti, la questione de qua, in quanto specificamente riproposta, doveva essere oggetto di disamina da parte dello stesso giudice di appello, sicchè ricorre in parte qua il dedotto vizio di omessa pronuncia, dovendosi pertanto provvedere alla cassazione della sentenza impugnata nei limiti ora indicati, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino, palesandosi la necessità di accertamenti in fatto ai fini della corretta individuazione delle percentuali di rispettiva corresponsabilità.

7. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al vizio di extrapetizione relativo ad una pronuncia sulla quale era sceso il giudicato.

Si sostiene che il Tribunale nel decidere la controversia in primo grado aveva rilevato la sostanziale inutilità della CTU anche per effetto del quesito posto e del suo espletamento prima dell’assunzione delle prove orali.

Pertanto la Corte d’Appello, ove avesse voluto fondare la propria decisione sulla stessa CTU avrebbe dovuto verificare prima se tale affermazione del Tribunale fosse stata oggetto di puntuale e tempestiva contestazione con uno specifico mezzo di gravame.

Il motivo è infondato.

In disparte l’erroneità del richiamo all’art. 112 c.p.c., avendo la censura piuttosto sollevato la diversa questione concernente la pretesa esistenza di un giudicato interno in ordine all’inutilizzabilità della consulenza tecnica d’ufficio, la doglianza è infondata.

Infatti, anche a voler sorvolare sulla circostanza, giustamente sottolineata dalla controricorrente secondo cui l’affermazione che si pretende avere acquisito efficacia di giudicato era stata resa dal Tribunale ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che la valutazione di inutilità implica un giudizio di merito circa l’effettiva rilevanza probatoria dell’elaborato peritale, e non investe invece un profilo di invalidità per la violazione delle regole processuali che disciplinano l’attività del consulente tecnico d’ufficio.

Ne deriva che, poichè con i motivi di appello l’attrice aveva nuovamente posto in discussione il merito della controversia, richiedendo quindi un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie, ivi incluse anche quelle ricavabili dalla CTU, risulta investita anche l’affermazione di asserita inutilità della consulenza, senza che quindi possa ravvisarsi l’esistenza di un giudicato interno.

8. La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio quanto ai rapporti tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale.

Tuttavia, essendo stati rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, nelle parti indirizzate nei confronti della S., nei cui confronti il giudizio non deve quindi proseguire, si impone altresì la liquidazione delle spese in suo favore, in applicazione del principio di soccombenza, e come liquidate in dispositivo.

9. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, non dovendosi disporre allo stesso modo per il ricorrente incidentale, atteso il parziale accoglimento del gravame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione, e rigettati gli altri motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino che provvederà anche sulle spese del presente giudizio nei rapporti tra G.G. e M.N.;

Condanna G.G. e M.N., in solido tra loro, al rimborso in favore di S.M. delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di M.N. del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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