Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.22133 del 04/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25909-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA, 57, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRIMARCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, MARCO EMMA;

– controricorrente –

LA RETE RINNOVABILE SRL, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA, 57, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRIMARCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, MARCO EMMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1019/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.l., definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno sito nel Comune di Ceprano destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico, e riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie. Dopo aver asserito che “colgono nel segno le controdeduzioni di parte resistente nella parte in cui affermano essere estremamente stringata la motivazione dell’avviso, ancorchè a fronte di una importante riqualificazione giuridica dell’accordo intervenuto tra Terna e Rete Rinnovabile”, rilevava la CTR che il contratto in questione, sebbene presentasse profili di atipicità, era comunque molto più vicino allo schema obbligatorio della locazione che a quello, avente ben diversi effetti reali, della cessione del diritto di superficie, come invece ritenuto dall’Amministrazione finanziaria.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 5 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Rete Rinnovabile s.r.l.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate – denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 52, contesta l’affermazione della CTR secondo cui era “estremamente stringata la motivazione dell’avviso”.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonchè degli artt. 952,953,1322,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c., per avere erroneamente la CTR qualificato l’atto negoziale in discussione come contratto di affitto/locazione e non come contratto di concessione del diritto reale di superficie.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione prospettata con il secondo motivo di ricorso renda opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (in termini, Cass. n. 29910 del 2018). Invero, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria difensiva, già con ordinanze nn. 7919, 7918 e 7919 del 2019 questa sezione, tenuto altresì conto della circostanza che sono pendenti presso la quinta sezione civile questioni del tutto analoghe e aventi le stesse parti (R.G. 9524 del 2017; 9536 del 2017; 10025 del 2017; 10032 del 217; 9961 del 2017), ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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