Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.22134 del 04/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26962-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO EMMA, LAURA TRIMARCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 891/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.l., definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico, e riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie. Riteneva la CTR che, nella constatata situazione di incertezza in merito alla qualificazione giuridica del contratto, dovesse privilegiarsi la scelta formale operata delle parti.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 13 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonchè degli artt. 952,953,1322,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c., per avere erroneamente la CTR aderito alla qualificazione del contratto operata dalle parti.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione prospettata con il ricorso renda opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (in termini, Cass. n. 29910 del 2018).

Invero, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria difensiva, già con ordinanze nn. 7919, 7918 e 7919 del 2019 questa sezione, tenuto altresì conto della circostanza che sono pendenti presso la quinta sezione civile questioni del tutto analoghe e aventi le stesse parti (R.G. 9524 del 2017; 9536 del 2017; 10025 del 2017; 10032 del 217; 9961 del 2017), ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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