LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24646/2017 proposto da:
Avv. C.A., in proprio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Peverini in ROMA, VIA dei SAVORELLI 11;
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la ordinanza n. 1895/2017 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 13.03.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
In data 14.11.2013 l’avv. C.A. depositava presso l’Ufficio Gratuito Patrocinio del Tribunale di Latina, nella qualità di cessato difensore di B.H., ammessa al gratuito patrocinio, richiesta di liquidazione degli onorari per l’attività difensiva relativa a: 1) atto di appello; 2) ricorso e udienza sospensiva in appello; 3) reclamo e art. 700 c.p.c., in appello del 10.2.2003; 4) ricorso ex art. 700 c.p.c., in appello del 20.3.2003, 5) ricorso ex art. 700 c.p.c., in appello del 23.5.2003; 6) ricorso per Cassazione; 7) riassunzione procedura di rinvio. Il giudizio era di valore pari ad Euro 100.000,00 e aveva ad oggetto lo scioglimento del contratto e la restituzione della caparra.
In seguito al deposito della sentenza relativa al giudizio di rinvio, il nuovo difensore presentava autonoma richiesta di liquidazione degli onorari per la parte ammessa al gratuito patrocinio e il G.I. richiedeva ad entrambi i difensori la prova della permanenza del reddito al di sotto della soglia per l’ammissibilità al gratuito patrocinio. I due difensori ottemperavano, ma l’autocertificazione relativa al periodo 20022010, attinente alla difesa dell’avv. C., era smarrita dal Tribunale di Latina.
Con provvedimento, depositato in data 30.10.2014, il G.I. liquidava Euro 400,00 per l’attività difensiva dell’avv. C. (avendo questi richiesto Euro 9.800,00) ritenendo di poter liquidare solo la somma relativa al giudizio di rinvio, non avendo il difensore depositato autocertificazione relativa al periodo precedente il giudizio di riassunzione.
Avverso tale provvedimento l’avv. C. proponeva opposizione anche per revocazione, sia per la violazione dei minimi tariffari, sia per la verifica del deposito dell’autocertificazione in data 8.4.2014, al fine della prova della permanenza del reddito al di sotto della soglia per l’ammissione al gratuito patrocinio, sia per l’illegittimità del provvedimento reso in violazione di legge, anche per non aver invitato il ricorrente ad integrare la documentazione-certificazione.
Si costituiva il MINISTERO della GIUSTIZIA, che non contestava l’attività svolta, ma il quantum e la tardività dell’impugnazione.
Rimaneva contumace la persona ammessa al gratuito patrocinio.
Con ordinanza n. 1895/2017, depositata in data 13.3.2017, il Tribunale di Latina rigettava il ricorso ritenendo che non si potesse liquidare il compenso per l’attività difensiva svolta dall’avv. C. dinanzi alla Corte d’Appello (giudizio di merito e fase cautelare), poichè D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico dall’A.G. che aveva proceduto, per cui il Giudice di prima istanza era competente solo sulla domanda di liquidazione relativa al giudizio di cassazione e di rinvio; e che rispetto a tali giudizi il ricorrente non aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine alla attività svolta ed alla allegazione dei dati identificativi del giudizio per Cassazione; non avendo neppure introdotto in giudizio i principi di prova in merito.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’avv. C.A. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; l’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 quater, 156,157,158,161,162 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione del giusto processo ex art. 111 Cost.”, deducendo che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, spetta alla competenza funzionale del Presidente dell’Ufficio Giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla Persona titolare di questo; sicchè il Tribunale di Latina avrebbe errato indicando nel provvedimento impugnato che l’estensore fosse un delegato del Presidente.
1.1. – Il motivo non è fondato.
1.2. – Questa Corte ha affermato che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (nella formulazione, applicabile prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15), spetta alla competenza funzionale del Presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo (sicchè, è la decisione assunta dal Tribunale “in composizione collegiale” che è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge).
Tale conclusione deve essere ribadita anche in relazione alla fattispecie in esame (che risulta assoggettata alla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011), attesa la sostanziale identità sullo specifico punto tra il testo dell’art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, poichè entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell’opposizione ad un giudice monocratico (Cass. n. 18343 del 2017; Cass. n. 4362 del 2015).
Ma nel contempo, questa Corte ha specificato che, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (secondo cui, come detto, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a prdvvedere spetta ad un giudice singolo del Tribunale o della Corte d’appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell’indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal Presidente del Tribunale (Cass. n. 9911 del 2019; Cass. n. 9879 del 2012; conf. Cass. 15940 del 2015; Cass. n. 18080 del 2013).
2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, art. 394 c.p.c., art. 395 c.p.c., n. 3, art. 702-ter c.p.c., art. 83 T.U. Spese Giustizia, D.M. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui il giudice ha rigettato l’opposizione per non avere il ricorrente documentato l’attività svolta, e per non avere specificato l’importanza delle questioni trattate, gli atti e le udienze”.
2.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, art. 186 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., nonchè 6 CEDU”, poichè il rigetto sarebbe stato pronunciato senza dare al ricorrente la possibilità di conoscere la documentazione da integrare.
2.3. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 134 c.p.c.; D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, art. 83, comma 3 e art. 109; art. 111 Cost. – Omessa motivazione in ordine alla riduzione dei diritti; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, su fatti decisivi della controversia, nella parte in cui il giudice rigettava l’opposizione per non avere la ricorrente documentato l’attività difensiva svolta”.
3. – Il secondo motivo è fondato.
3.1. – Il Tribunale, in composizione monocratica, ha ritenuto che il decreto di liquidazione dovesse essere confermato nella parte in cui non accoglieva la domanda di liquidazione del compenso, in ragione della mancanza di prova dell’attività difensiva svolta dal ricorrente, dal medesimo non dedotta nè allegata. Il giudice ha ritenuto che la possibilità di richiesta d’ufficio di documenti, pure prevista in materia (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5), non potesse applicarsi al caso di specie, poichè detta possibilità sarebbe dalla legge limitata ad una mera integrazione documentale; mentre nel caso in esame, la domanda appariva del tutto carente di prova (ovvero di principi di prova) in merito all’attività svolta.
Al contrario va rilevato che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, “Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”.
Da tale disposizione si ricava che il giudice dell’opposizione ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” da intendersi non come mera espressione di discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita (Cass. n. 19690 del 2015, che rileva come in tal senso sia consolidata anche la giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’analoga disposizione contenuta nel testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (Cass. pen., sez. IV, n. 12205 del 2003; Cass. pen., sez. IV, n. 41263 del 2007). Sicchè va, parimenti escluso che siffatto potere-dovere vada limitato ad una mera integrazione documentale, solo quando, ed in quanto, sussistano in giudizio principi di prova in merito alla attività svolta dal patrocinante.
4. – Stante la natura pregiudiziale dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, i due ulteriori motivi risultano assorbiti.
5. – Rigettato il primo motivo, va dunque accolto il secondo motivo, con assorbimento dei motivi terzo e quarto; l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Latina, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, con assorbimento dei motivi terzo e quarto. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019
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