Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23167 del 17/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE Y

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16288-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PèORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SPA – FALLIMENTO RBD ARMATORI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10202/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente impugnava un avviso di accertamento sia contestando la validità della delega di firma che il merito della valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso nel merito; che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo non valida la delega di firma, consistente in un ordine di servizio che prevede la delega di firma del Direttore provinciale ai dirigenti in relazione a categorie di atti;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto la delega di firma effettuata sarebbe conforme al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto il delegato ricopre la qualifica di capo ufficio.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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