LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23664-2018 proposto da:
AL PRATA RESIDENCE SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Santa Costanza 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA PAOLA SABBATINO, EDOARDO SABBATINO, CLAUDIO SABBATINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 801/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello del contribuente ribadendo la correttezza delle conclusioni cui era giunta la Commissione Tributaria Regionale, la quale, in ragione dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo a mezzo di Poste private, aveva ritenuto non applicabile il principio della scissione tra la data di spedizione e quella di ricezione dell’atto;
che la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in quanto i servizi postali privati autorizzati sono abilitati a consegnare ricorsi ed appelli a partire dal 30 aprile 2011.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019