Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23436 del 19/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8130-2018 proposto da:

F.LLI G. DI G.M. & R. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MELONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO PES;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OLBIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FRANCESCO BRINDISI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA VOCCIA DE FELICE;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA ORA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 345/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA MARIA CASTORINA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 345/8/2017, depositata il 4.10.2017 la CTR della Sardegna rigettava l’appello di Fratelli G. di G.M. & R. s.n.c. nei confronti del Comune di Olbia e di Equitalia centro s.p.a. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Sassari che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso versamento di imposta comunale ICI per gli anni dal 2004 al 2007.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Olbia resiste con controricorso Equitalia Centro s.p.a.. non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo Fratelli G. di G.M. & R. s.n.c. deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e in particolare l’eccezione circa la mancata notifica dell’atto presupposto alla cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per non avere la CTR esaminato l’eccezione di decadenza dal potere impositivo del Comune di Olbia.

Le censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

La CTR ha motivato sulle circostanze controverse evidenziando che il contribuente aveva presentato una istanza in data 2.4.2009 – quindi prima dell’emissione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento – nella quale aveva a fornito l’indirizzo di *****, al quale le notifiche erano stato indirizzate e che il contribuente aveva sempre potuto svolgere le opportune difese per gli atti impugnati.

La CTR ha inoltre evidenziato, richiamando per relationem la sentenza del giudice di prime cure che quest’ultimo aveva correttamente deciso in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria del Comune di Olbia, oltre che del rispetto dei termini di prescrizione per le annualità prese in esame, tenuto conto, altresì dello sgravio parziale.

La CTR ha affermato che la cartella impugnata e il successivo provvedimento di sgravio e il ruolo formato dall’Ufficio Tributi del Comune di Olbia non erano viziati nè nei loro atti presupposti, nè nella procedura eseguita.

A fronte di ciò il ricorso è in parte inammissibile in quanto da un lato sollecita alla Corte una rivalutazione, nel merito, della decisione adottata dalla CTR e, dall’altro non si sottrae al difetto di specificità non avendo il ricorrente trascritto la parte degli atti processuali su cui si fondano le censure, nè ne ha provveduto alla loro individuazione con riferimento tanto alla produzione in sede di legittimità, quanto alla produzione nel corso del processo nel suo complesso.

Nel ricorso devono essere presenti tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 15952 del 2007; Cass. 21810/2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Fratelli G. di G.M. & R. s.n.c. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro2300,00 oltre rimborso forfettario, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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