Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23601 del 23/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8017-2018 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GULLO ANTONINO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORI FRANCESCA, ROMEO LUCIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Messina con al sentenza n. 841/2017 aveva riformato la decisione con la quale il tribunale di Patti aveva riconosciuto il diritto di R.V. a rendita conseguente all’infortunio sul lavoro occorso il 22.3.1988, pari al 18%.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’aggravamento richiesto fosse intervenuto oltre i dieci anni considerati dal TU n. 1124 del 1965, art. 83, trattandosi di infortunio occorso il 22 marzo 1988, di prima revisione con riconoscimento dal 11% al 13% risalente al 26.2.2002 e di aggravamento riconosciuto pacificamente decorrente dall’ottobre 2011.

Avverso detta decisione il R. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inail anche eccependo la tardività del ricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

Risulta preliminare rilevare che non risulta comunicata all’Inail la fissazione della adunanza ai sensi di quanto disposto dall’art. 380-bis c.p.c., e che pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per i necessari adempimenti.

P.Q.M.

A seguito di riconvocazione il medesimo Collegio così provvede. Rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire la comunicazione dell’adunanza anche all’Inail, ritualmente costituitosi.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 6 febbraio e successiva riconvocazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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