LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15467/2018 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in Roma Vie Università 11 presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi e rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, Pubblico Ministero presso Corte di Appello Di Genova;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1461/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, S.D., cittadino del Mali, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Genova la decisione negativa della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale, principale, sussidiaria o umanitaria.
Il Tribunale di Genova ha respinto la domanda con ordinanza del 25/10/2016, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.
2. L’appello proposto dal S. è stato rigettato dalla Corte di appello di Genova, con la condanna a rifondere le spese del grado al Ministero degli Interni, con sentenza del 17/11/2017.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso S.D., con atto notificato il 17/5/2018, svolgendo unico motivo limitato al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2 Cost., all’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, ratificato con L. n. 881 del 1977, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e lamenta omesso esame della domanda di protezione umanitaria.
1.1. Il ricorrente fa presente che la Corte genovese ha motivato il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, escludendo una situazione di vulnerabilità, in esclusivo e illegittimo riferimento alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente; il ricorrente infatti con l’appello aveva dedotto una situazione di grave emergenza umanitaria e un quadro politico connotato da grave instabilità.
La vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo doveva inoltre ritenersi accertata perchè il ricorrente era in Italia da quattro anni, senza alcun legame con il Paese di origine, in quanto orfano di entrambi i genitori, e stava esperendo un pregevole percorso di integrazione sociale e lavorativa e di inserimento ampiamente documentato.
1.2. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza, perchè non confuta – e neppure affronta la specifica motivazione addotta dalla Corte territoriale, a pagina 8 della sentenza impugnata.
La Corte genovese infatti, dopo aver dato conto dei motivi di appello proposti dal S., quanto alla richiesta di protezione umanitaria (1. sussistenza in patria di un conflitto armato “strisciante” per l’operato di formazioni terroristiche islamiche radicali; 2. assenza di sostegno familiare in patria per il richiedente, dotato di modesto grado di istruzione), ha specificamente valutato l’una e l’altra prospettazione.
Quanto alla prima, rilevando l’influenza di meri attentati terroristici da cui non erano certamente immuni neppure i Paesi occidentali verso i quali si dirige il flusso migratorio; quanto alla seconda, osservando che la condizione soggettiva del richiedente e la mancanza di sostegno familiare, in particolare, erano basate su di un racconto personale, giudicato motivatamente privo di qualsiasi attendibilità per le numerose e macroscopiche contraddizioni da cui era inficiato (sentenza impugnata, pag-7-8,p. 4).
Avverso la specifica motivazione sopra indicata (pag. 8, 5 capoverso) il ricorrente non spende parola nel proprio ricorso, totalmente ignorando la ragione per cui la Corte di appello non ha acceduto alla sua richiesta, con il conseguente vizio di aspecificità e non pertinenza del ricorso.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.
Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019