LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2343-2013 proposto da:
V.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALSOLDA 45/E, presso lo studio dell’avvocato MARCO DI TERIZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE ROBERTO CHIECO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 44/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 06/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.
RITENUTO
CHE:
Con scrittura privata autenticata del 10.2.2004, V.L., con altri comproprietari, cedeva alla I.M. Blok di M.M. e c. s.a.s. alcuni suoli edificatori situati nel comune *****, dichiarando che la cessione era effettuata al prezzo di 400.000 Euro, somma che la società cessionaria si obbligava a pagare ai cedenti entro il 31.12.2004.
Nel settembre 2009 l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per l’anno 2004, una plusvalenza per Euro 98.136,66 oltre sanzioni, ritenendola correlata alla suddetta cessione.
Il contribuente impugnava l’avviso deducendo che nell’anno in questione non aveva incassato l’intera somma, e la CTP di Bari rigettava il ricorso, disattendendo alcuni elementi di prova addotti dal contribuente tendenti a dimostrare tale circostanza.
Il contribuente impugnava la sentenza e la CTR della Puglia rigettava l’appello.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre a questa Corte il contribuente sulla base di quattro motivi.
Resiste l’ufficio con controricorso.
In vista dell’udienza del 31.5.2019, il contribuente ha depositato memoria con rinuncia al ricorso, per avere lo stesso definito la controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, con pagamento rateizzato dell’importo determinato da Equitalia, invocando la conseguente cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo il contribuente deduce omessa e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla sussistenza della plusvalenza (asseritamene) non dichiarata in conseguenza della sussistenza dell’obbligo di pagamento stabilito nella cessione del *****.
La CTR ha errato laddove ha ritenuto che la mera obbligazione contrattuale di pagamento contenuta nella scrittura del ***** fosse fatto costitutivo della tassazione, a fronte del mancato effettivo incasso della somma Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere fatto gravare sull’amministrazione finanziaria l’onere della prova piena del fatto costitutivo della pretesa impositiva.
Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’onere, fatto gravare suk contribuente, di dare piena prova della insussistenza del fatto costitutivo della pretesa impositiva oggetto dell’avviso di accertamento motivazione contraddittoria.
Con il quarto motivo deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla omessa considerazione degli elementi di prova forniti dal ricorrente – violazione e falsa applicazione del principio della leale collaborazione e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 1 e 2.
Peraltro, nella memoria depositata il 23.5.2019 il contribuente ha fatto presente di avere avuto accesso alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, e di avere provveduto al pagamento rateizzato dell’intero importo dovuto, di Euro 29.704,18, determinato dall’ufficio, come da bollettini allegati.
Ha anche documentato il fatto che l’Agenzia delle Entrate, ufficio riscossione, ha revocato il sequestro in atti nei suoi confronti.
La rinuncia è stata notificata alla controparte.
Il presente giudizio di legittimità deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia, e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, conformemente a quanto affermato da questa Corte (sez. V, n. 13633 del 2019), secondo cui:
in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi del cit. art., comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083).
Non si debbono regolare le spese processuali, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (in tal senso sez. VI-5, n. 24083 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di cassazione e dichiara cessata la materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019