Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23896 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6641-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO MALAGOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SALDUTTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4358/10/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA MARIA CASTORINA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 4358/10/2017, depositata il 17.7.2017 la CTR del Lazio accoglieva l’appello di T.P.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Rieti che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per decadenza delle richieste agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954, per la piccola proprietà contadina sul presupposto che l’avviso di liquidazione era stato notificato oltre il termine decadenziale di tre anni.

Avverso la pronuncia della CTR l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3, 4, e 5, D.P.R. n. 131 del 1981, art. 76, in tema di decadenza della facoltà di accertamento dell’agenzia delle entrate, sostenendo che il termine decadenziale di cui all’art. 76 cit., decorreva, nella specie dallo scadere dei tre anni dalla registrazione dell’atto di trasferimento.

La censura non è fondata.

La L. n. 604 del 1954, art. 3, dispone che per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai art. precedente, nn. 1, 2 e 3. Il successivo art. 4, prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano sin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’art. seguente. Nella ipotesi contemplata dall’art. 4, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L’art. 5, infine dispone infine: Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2. L’espressa previsione nell’art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2; nonchè il disposto dell’art. 5, che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decandenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l’acquirente, all’atto dell’acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (Cass.5349/2013; Cass. 2015 n. 25438). Nel caso di specie, infatti, non ricorre l’ipotesi prevista (“… nell’ipotesi contemplata dal presente articolo…”) dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, nel testo applicabile ratione temporis di produzione dell’attestazione provvisoria dell’Ispettorato provinciale agrario dal quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato (“attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto”), ipotesi per la quale il comma 3, espressamente stabilisce che “l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive con il decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”. Neppure ricorre l’ipotesi, prevista dal precedente art. 3, di produzione, al momento della registrazione, insieme con l’atto, del “certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. precedente, nn. 1, 2 e 3”. Nella specie, infatti, come contemplato dalla stessa L. n. 604 del 1954, al successivo art. 5, è “stata resa la dichiarazione contestuale di cui all’art. 3, lett. a), e non è stato prodotto nè il certificato definitivo previsto dallo stesso art. 3, lett. b), nè quello provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1”. In tale caso sono dunque “dovute le normali imposte di registro o ipotecarie” (salvo il diritto al rimborso nel ” termine triennale di prescrizione”, qualora sia presentata apposita domanda corredata da un certificato definitivo dell’Ispettorato provinciale agrario), e alla richiesta dell’ufficio non può che applicarsi, in difetto di speciale previsione, l’ordinario termine di decadenza, stabilito dal t.u., art. 76, comma 2, dell’imposta di registro, di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, dalla richiesta di registrazione (Cass. 2570/2018).

Ciò comporta, per il caso in esame, che al momento della notifica dell’avviso di liquidazione impugnato, si era già verificata la decadenza dell’ufficio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2300,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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