LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2228-2018 proposto da:
VALLE DEL SOLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE FELICE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE VIRZI’;
– ricorrente –
contro
GEST TOUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo STUDIO LEGALE GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO VALVO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2015 del GIUDICE DI PACE di NOTO, depositata il 10/09/2015, e l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., e art. 348-ter c.p.c., del TRIBUNALE DI SIRACUSA, emessa il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
CONSIDERATO
che:
Valle del Sole S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di Gest Tour S.r.l. avverso la sentenza n. 117/15 del Giudice di pace di Noto, pubblicata il 10 settembre 2015, e l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., e art. 348-ter c.p.c., del Tribunale di Siracusa, emessa il 15/06/2017;
con la richiamata sentenza il Giudice di pace di Noto accolse l’opposizione proposta da Valle del Sole S.r.l. avverso il D.L. n. 1 del 2014, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di Gest Tour S.r.l., che gestiva l’hotel Sea President Palace, la somma di Euro 2.320,00, oltre interessi, per la prenotazione per 99 persone, relativa al 27 e 28 aprile 2012, effettuata dalla società ingiunta presso il predetto hotel;
ritenne quel Giudice che: 1) tale prenotazione era stata effettuata, 2) la comitiva non aveva usufruito del pernottamento per il mancato arrivo della stessa, 3) la disdetta era stata comunicata all’Hotel President soltanto la mattina dello stesso giorno previsto per l’arrivo, 4) si era in presenza di trattative precontrattuali, cui era applicabile l’art. 1175 c.c., 5) la disdetta notificata il giorno stesso dell’arrivo della comitiva costituiva violazione del dovere di correttezza e cooperazione e, pertanto, tale comportamento andava valutato in termini di colpa, con la conseguenza che andava risarcito il danno causato così determinato, da valutarsi nella misura del 70% dell’intero prezzo pattuito;
il Tribunale di Siracusa, decidendo sull’appello proposto da Valle del Sole S.r.l., con ordinanza emessa il 15/06/2017, ritenne che il gravame non denotasse sufficienti probabilità di accoglimento e ne dichiarò, pertanto, l’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., e art. 348-ter c.p.c., e condannò l’appellante alle spese di lite;
al ricorso per cassazione Gest Tour S.r.l. ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
RILEVATO
che:
come eccepito dalla controricorrente (v. controricorso p. 1) e come risulta dall’attestazione telematica inviata dalla cancelleria del Tribunale di Siracusa a questa Corte, su richiesta della cancelleria di quest’Ufficio, l’ordinanza del Tribunale di Siracusa e di cui si discute in causa è stata comunicata alle parti in data 21 giugno 2017;
considerato che:
il ricorso per cassazione risulta notificato alla Valle del Sole S.r.l. in data 9 gennaio 2018;
è evidente che, a fronte dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., e 348-ter c.p.c., emessa in data 15 giugno 2017, la ricorrente ha inteso implicitamente fruire del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.;
l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità e, quindi, solo per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.;
le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 13/12/2016, n. 25513, hanno affermato il principio secondo cui “Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.” (v., in senso conforme Cass., sez. un., 15/05/2018, n. 11850);
è stato così affermato che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza, deve rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, posto che l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, si riferisce a quello di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2; solo per il caso che la controparte abbia notificato la ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia), il termine per impugnare decorre dalla notificazione; e ciò si verifica anche se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione mentre la controparte abbia provveduto alla notifica;
infine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma;
si osserva che l’operare dei termini di cui all’art. 348-ter c.p.c., nel predetto modo concerne anche l’impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, sempre che essa si reputi in qualche caso ammissibile (Cass. 6/02/2017, n. 3067);
nella specie – rilevato che risulta assolto l’onere del deposito dell’ordinanza in copia conforme all’originale – il ricorrente ha allegato solo che l’ordinanza non sarebbe stata “mai notificata” (pag. 1 del ricorso), senza nulla specificare in ordine alla eventuale comunicazione dell’ordinanza;
come già evidenziato, però, la controricorrente ha dedotto che l’ordinanza del Tribunale di Siracusa e di cui si discute in causa è stata comunicata alle parti in data 21 giugno 2017 e ciò ha trovato conferma dall’attestazione telematica inviata dalla cancelleria del Tribunale di Siracusa a questa Corte, su richiesta della cancelleria di quest’ultima, nell’esercizio dei suoi poteri ufficiosi come delineati dalla più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 25513/2016;
pertanto, dovendosi, nella specie, far riferimento al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla predetta comunicazione (21 giugno 2017), e rilevato che il ricorso risulta notificato in data 9 gennaio 2018, risulta all’evidenza che il ricorso proposto è inammissibile per tardività;
il ricorso all’esame è, inoltre, inammissibile pure sotto altro profilo e precisamente per difetto di specificità, non essendo stati in esso indicati i motivi di appello, come pure eccepito dalla controricorrente (Cass., ord., 17/04/2014, n. 8942; Cass., ord., 15/05/2014, n. 10722; Cass., ord., 23/12/2016, n. 26936);
alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019