Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24002 del 26/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29832 del ruolo generale dell’anno 2011 proposto da:

V.A., rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell’Avv. Paolo Fiorilli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 95/8/10, depositata il giorno 21 ottobre 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente una cartella di pagamento per Irpef e Iva, oltre addizionali, interessi e sanzioni, in conseguenza della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ai redditi per gli anni di imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003; il contribuente aveva proposto ricorso, deducendo la nullità della notifica degli avvisi, in quanto era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza rispettare la previsione di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., non essendo stati specificamente indicati negli avvisi di deposito gli atti oggetto della notifica e non avendo inviato la comunicazione di avvenuto deposito per ciascuno degli avvisi di accertamento; la Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva rigettato il ricorso; il contribuente aveva proposto appello, cui aveva resistito l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che: non era motivo di nullità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’invio di un unico avviso cumulativo, purchè fosse fatta menzione specifica degli atti notificati, della natura e della provenienza degli stessi; il contribuente aveva comunque potuto ritirare gli avvisi in contestazione, sufficientemente chiari quanto a provenienza e riferimento, in tal modo raggiungendosi lo scopo della notificazione;

V.A. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana in epigrafe;

si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c., e dell’48 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto gli avvisi di deposito degli atti, notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non recando specificamente gli elementi idonei ad identificare gli atti da notificare e non essendo stati notificati per ciascuno degli avvisi di accertamento, non potevano dirsi redatti in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., con conseguente inesistenza della notifica;

il motivo è infondato;

la disciplina di cui all’art. 140 c.p.c., è informata all’esigenza di assicurare che il destinatario dell’atto da notificare, in caso di mancata consegna al medesimo o ad altri soggetti autorizzati, sia messo nelle condizioni di avere conoscenza del medesimo e, sotto tale profilo, si prevede una sequenza procedimentale idonea a consentire che l’atto sia posto nella sfera di conoscibilità del suddetto destinatario, mediante una triplice attività: deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, comunicazione del deposito con raccomandata con avviso di ricevimento;

secondo, quindi, la scelta operata dal legislatore, il rispetto della suddetta sequenza procedimentale costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell’atto, pur non avendo ricevuto l’atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza;

nella fattispecie, parte ricorrente non pone in discussione l’avvenuto adempimento delle suddette formalità, ma il fatto che la comunicazione dell’avvenuto deposito non reca elementi di riferibilità agli avvisi di accertamento che sono stati, successivamente, posti a fondamento della cartella di pagamento; con il motivo di ricorso in esame, preme evidenziare, il ricorrente argomenta sulla base della ritenuta violazione dell’art. 48 disp. att. c.p.c., ma non tiene conto che il punto centrale della pronuncia censurata attiene proprio alla circostanza dell’avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione degli atti;

è lo stesso ricorrente che, a pag. 33 del ricorso, dà atto della circostanza che, a seguito della comunicazione di avviso di deposito, aveva provveduto a ritirare i plichi presso la Casa Comunale nei giorni 7 agosto 2006 e 12 ottobre 2006;

va quindi precisato che nella giurisprudenza di questa Corte prevale l’orientamento secondo cui il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale previsione, (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e che, in caso di omissione di uno di tali adempimenti la notificazione è tuttavia nulla, e non inesistente (Cass. civ., 16141 del 2005; Cass. civ. 4307/1999);

si è, pertanto, espresso il principio che, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l’avvenuto ritiro dell’atto da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell’atto che dal ritiro evidentemente deriva (Cass. civ., 13 gennaio 2005, n. 590; Cass. civ., nn. 8929/1998; 11461/2002);

questi principi, che vengono qui confermati, trovano applicazione anche nel caso in cui, come quello di specie, non è in discussione il regolare espletamento delle diverse sequenze previste dall’art. 140 c.p.c., per assicurare che l’atto sia posto nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma la circostanza che l’avviso di deposito non conterrebbe la compiuta indicazione degli atti notificati;

posto allora che, nel caso di specie, viene in questione la possibilità di considerare comunque notificato l’atto presupposto dalla cartella di pagamento, il punto consiste nella necessità di stabilire se, in effetti, la nullità, conseguente alla non completa specificazione dell’avviso di deposito, sia stata superata in seno all’anzidetta fattispecie sanante: al quesito occorre dare risposta affermativa alla luce del disposto di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, che costituisce principio generale in materia;

ed invero, come detto, è lo stesso ricorrente che dà atto (vd. pagg. 33 del ricorso) di avere provveduto a ritirare i plichi presso la Casa Comunale nei giorni 7 agosto 2006 e 12 ottobre 2006 e a tale circostanza ha fatto riferimento la sentenza censurata laddove, nella descrizione del fatto, ha riportato le deduzioni difensive dell’ufficio relative alla circostanza che i plichi depositati presso la casa comunale erano stati tutti ritirati dal contribuente;

di conseguenza, il giudice del gravame ha correttamente ritenuto che la notifica aveva raggiunto lo scopo di rendere il destinatario pienamente consapevole del contenuto degli atti impositivi, con conseguente effetto sanante, in quanto dell’effettivo contenuto degli avvisi di accertamento il contribuente ha avuto piena conoscenza a seguito del loro ritiro presso la Casa Comunale;

in questa prospettiva, il problema, invero, delle indicazioni numeriche contenute negli avvisi di deposito, non corrispondenti, secondo l’assunto di parte ricorrente, all’esatta descrizione degli atti da notificare e la loro incidenza sulla regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, retrocede proprio in conseguenza della loro piena conoscenza da parte del destinatario e, quindi, dell’avvenuto raggiungimento dello scopo;

con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere ritenuto che, nella fattispecie, potesse operare la previsione di cui all’art. 156 c.p.c., in materia di sanatoria della nullità;

il motivo è infondato;

nell’esame del primo motivo di ricorso si è avuto modo di precisare come, nel caso di specie, sia applicabile la previsione di cui all’art. 156 c.p.c.;

va precisato, in questo contesto, che, essendo stati i plichi ritirati dal contribuente, lo stesso ha avuto piena conoscenza degli avvisi di accertamento;

la non corretta indicazione numerica degli stessi in sede di notifica dell’avviso di deposito, se può costituire elemento viziante la notifica sotto il profilo della non chiara individuazione dell’atto notificato, non può, tuttavia, prevalere sulla circostanza di fatto che, comunque, il contribuente ha ritirato i plichi contenenti quegli avvisi di accertamento cui ha, poi, fatto riferimento, la cartella di pagamento;

va peraltro tenuto conto della circostanza che il ricorrente, pur argomentando sulla base della suddetta non corrispondenza numerica tra gli avvisi di accertamento e quelli indicati negli avvisi di deposito, non ha in alcun modo posto in evidenza quale fosse il contenuto specifico degli atti contenuti nei plichi dallo stesso ritirati, se, in particolare, gli stessi non corrispondessero a quelli cui la successiva cartella di pagamento ha fatto specifico riferimento; con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per avere ritenuto che il contribuente aveva potuto ritirare gli avvisi in contestazione, sufficientemente chiari quanto a provenienza e riferimento, facendone conseguire il raggiungimento dello scopo, non avendo fornito alcuna giustificazione in ordine alle conclusioni sopra indicate;

il motivo è infondato;

parte ricorrente riconosce, nell’esporre il presente motivo di ricorso, di avere ritirato presso la Casa Comunale i plichi, in data 7 agosto 2006 e 12 ottobre 2006, ma argomenta sulla base del fatto che nelle buste vi erano delle indicazioni non aventi alcuna attinenza con i dati identificativi degli avvisi di accertamento menzionati nella cartella di pagamento;

alla circostanza dell’avvenuto ritiro dei plichi fa riferimento la stessa pronuncia censurata che precisa che gli avvisi in contestazione, quindi gli atti prodromici alla cartella di pagamento la cui mancata ricezione è stata contestata dal ricorrente, erano stati ritirati e, sulla base di tale considerazione ha, poi, espresso il convincimento dell’avvenuto raggiungimento dello scopo;

tale circostanza è priva di pregio, in quanto il raggiungimento dello scopo, secondo il giudice di appello, si è realizzato proprio in base alla circostanza che parte ricorrente aveva avuto piena conoscenza degli atti notificati, sicchè ogni questione relativa ad una non corretta specificazione negli avvisi di deposito ovvero, come ora viene proposto, nelle buste ritirate, perde di rilevanza, essendo invece fondamentale che la cartella di pagamento abbia correttamente fatto richiamo a quegli avvisi di accertamento che parte ricorrente ha potuto visionare mediante il loro ritiro presso la casa comunale;

non rileva, peraltro, l’ulteriore considerazione espressa nel presente motivo in ordine al fatto che, in data successiva, cioè il 4 luglio 2007, il contribuente non avrebbe acquisito copia degli avvisi di accertamento bensì solo le rispettive relative di notifica;

si tratta, invero, di un profilo che non fa venire meno la circostanza che, a seguito della notifica della comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il contribuente aveva ritirato i plichi presso la Casa Comunale in data 7 agosto 2006 e 12 ottobre 2006, sicchè aveva avuto piena conoscenza del contenuto degli atti che gli erano stati notificati, con conseguente raggiungimento dello scopo, come correttamente affermato dal giudice del gravame;

per quanto sopra evidenziato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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