LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 21067 – 2016 R.G. proposto da:
I.R., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Fusillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
M.N., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Siena, alla via dei Rossi, n. 91, presso lo studio dell’avvocato Nicola Mini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza in data 11.3.2016 assunta dal tribunale di Siena nel procedimento iscritto al n. 2413/2014 r.g.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17 gennaio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato Alessandro Fusillo per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al tribunale di Siena l’avvocato M.N. esponeva che aveva maturato, quale corrispettivo per l’attività giudiziale di rappresentanza ed assistenza prestata in favore dell’avvocato I.R., il complessivo credito di Euro 42.893,40, come da notula vistata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena in data 25.7.2013; che l’avvocato I.R. gli aveva corrisposto acconti per Euro 4.300,00, sicchè residuava il saldo di Euro 38.593,40, oltre al rimborso di Euro 508,11, quale importo versato al consiglio dell’ordine.
Chiedeva ingiungersi il pagamento di Euro 38.593,40 e di Euro 508,11.
Con decreto n. 557/2014 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.
Con citazione notificata l’1.7.2014 l’avvocato I. proponeva opposizione.
Chiedeva revocarsi l’opposta ingiunzione e dichiararsi che nulla era dovuto al ricorrente per i titoli di cui all’avverso ricorso, “essendo già stato pagato il saldo dell’attività professionale (…) da ritenersi comunque prescritta e dovendosi compensare l’ipotetico credito, in subordine, con il credito dell’Avv. I. per la difesa (in altro) giudizio” (così ricorso, pag. 10).
Si costituiva l’avvocato M.N..
Deduceva pregiudizialmente che l’avversa opposizione, proposta con citazione anzichè con ricorso, era stata esperita tardivamente, siccome depositata in cancelleria allorchè il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione era già decorso.
Chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi l’avversa opposizione.
Con ordinanza in data 11.3.2016 il tribunale di Siena dichiarava inammissibile l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Premetteva il tribunale che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento per compensi professionali è da proporre, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 702 bis c.p.c., con ricorso non già con citazione; che nondimeno, qualora proposta con citazione, è da reputare tempestiva se depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c..
Indi esplicitava che l’ingiunzione di pagamento era stata notificata il 23.5.2014 e viceversa l’opposizione era stata iscritta a ruolo il 9.7.2014, allorquando il termine di quaranta giorni era già decorso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato I.R.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
L’avvocato M.N. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria dei 12.9/10.10.2017 è stato disposto rinvio alla pubblica udienza di questa sezione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14.
Deduce che è vero senza dubbio che l’opposizione, qualora proposta con citazione, è da reputare tardiva, se depositata in cancelleria oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c..
Deduce tuttavia che siffatta regola non opera nel caso di specie; che difatti il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 collega all’eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, “giacchè gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento” (così ricorso, pag. 14).
Vanno delibate previamente le eccezioni preliminari formulate dal controricorrente.
In primo luogo l’avvocato M. ha addotto che il ricorso a questa Corte di legittimità gli è stato notificato in data 9.9.2016 e che l’ordinanza l’impugnata è stata comunicata al ricorrente in data 11.3.2016; ha assunto quindi che l’esperito ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto.
L’eccezione non merita seguito, giacchè la comunicazione dell’ordinanza non è idonea a far decorrere il termine “breve”.
Al riguardo è sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento a tenor del quale la previsione dell’art. 702 quater c.p.c., secondo cui il termine per proporre appello decorre dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., è rigorosamente circoscritta a siffatto mezzo di impugnazione (cfr. Cass. 6.6.2018, n. 14478, secondo cui, in tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all’appello, l’art. 327 c.p.c., comma 1, poichè la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell’art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima).
Ovvero all’insegnamento a tenor del quale il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere di definitività, decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che gli stessi siano stati pronunciati in udienza o, se pronunciati fuori udienza, siano stati comunicati alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine di cui all’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 25.7.2016, n. 15343; Cass. sez. lav. 18.11.2000, n. 14936).
In secondo luogo l’avvocato M. ha addotto che il rimedio esperibile avvero l’ordinanza in data 11.3.2016 del tribunale di Siena sarebbe stato l’appello e non già il ricorso straordinario per cassazione; che invero il ricorrente aveva con l’opposizione all’ingiunzione contestato l’an, il merito della pretesa azionata in via monitoria.
L’eccezione parimenti non merita seguito, giacchè il mezzo di impugnazione esperibile si identifica senz’altro con il ricorso per cassazione.
Al riguardo analogamente è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenore del quale in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all'”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14 (cfr. Cass. 17.5.2017, n. 12411, S.U. 4485/2018).
Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Va ribadito in premessa l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis c.p.c. e segg. (cfr. Cass. sez. un. 23.2.2018, n. 4485).
E tuttavia in questo quadro va rimarcato quanto segue.
Per un verso, siccome riconosce lo stesso controricorrente, l’avvocato I.R. ebbe a richiedere la notifica dell’atto di citazione in opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento “il 38 giorno” (così controricorso, pag. 6), antecedentemente dunque alla scadenza del termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c..
Per altro verso, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, con riferimento alle controversie di cui al medesimo decreto legislativo e quindi pur con riferimento alle “controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” di cui allo stesso D.Lgs., dispone, al comma 1, che, “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”. Ed, al comma 5, che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Ebbene in questi termini va appieno condivisa e recepita la prospettazione del ricorrente.
Ossia che, quantunque l’avvocato I.R. abbia opposto l’ingiunzione nella forma dell’atto di citazione anzichè nella forma del ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. (integrato dalla disciplina speciale), siffatta circostanza e l’ulteriore circostanza per cui l’avvocato I. ha provveduto a dar corso alla notifica dell’atto di citazione entro il termine perentorio di cui all’art. 641 c.p.c., comportano e fanno sì comunque, recte avrebbero dovuto comportare e far sì comunque che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito, in un quadro segnato dall’utile e proficua produzione degli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto sì erroneamente nondimeno tempestivamente attivato.
Si è all’evidenza al cospetto di un’opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza: calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell’utile attivazione del rito ancorchè erroneamente prescelto, in una proiezione teleologica non del tutto dissimile da quella consacrata all’art. 156 c.p.c., comma 3.
In accoglimento del ricorso l’ordinanza assunta in data 11.3.2016 dal tribunale di Siena nel procedimento iscritto al n. 2413/2014 r.g. va cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.
In dipendenza del buon esito del ricorso, formulato ed accolto nel segno della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si attende, giusta il disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1, all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue: l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anzichè con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all’art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal di della notificazione dell’ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorchè erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, il giudice adito con l’opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 D.P.R. cit..
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza assunta in data 11.3.2016 dal tribunale di Siena nel procedimento iscritto al n. 2413/2014 r.g.; rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1 co. bis dell’art. 13 D.P.R. cit..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019
Codice Procedura Civile > Articolo 156 - Rilevanza della nullita' | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 327 - Decadenza dall'impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 633 - Condizioni di ammissibilita' | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 641 - Accoglimento della domanda | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 645 - Opposizione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 702 bis - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 702 quater - (Omissis) | Codice Procedura Civile