Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24162 del 27/09/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4686-2018 proposto da:

D.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICOLO TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FORGIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO DI CERBO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO CILINDRO NERO, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI NISCO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PESCATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3152/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO LINA.

RILEVATO

che:

1. D.D.A. ha proposto ricorso contro il Condominio Cilindro Nero, avverso la sentenza n. 3152/2017 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 5.7.2017 e mai notificata, con la quale la corte d’appello, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal Condominio, accertata l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo (posto in esecuzione allorchè dichiarato definitivo perchè non opposto) revocava il decreto ingiuntivo alla base dell’esecuzione e dichiarava la nullità del precetto intimato dal D.D., nonchè di tutti gli atti di esecuzione successivi.

2. Il Condominio resiste con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Infatti, come indicato nella proposta, il ricorso, proposto avverso la sentenza di appello pubblicata il 5.7.2017, emessa a definizione di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, in un giudizio iniziato nel 2013, risulta tardivo, in quanto notificato solo in data 18.1.2018, ovvero oltre il termine di sei mesi per impugnare, non essendo le opposizioni all’esecuzione assoggettate alla sospensione feriale dei termini.

Al presente giudizio, introdotto dopo il 4 luglio del 2009, si applica il termine per impugnare di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, a decorrere dal 4 luglio 2009 – disposizione applicabile, ai sensi della predetta legge, art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. A tale termine non si aggiunge il periodo di 31 giorni di sospensione feriale dei termini processuali, previsto dalla L. n. 742 del 1969, atteso che l’art. 3 della medesima esclude espressamente dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 nel cui novero rientrano le opposizioni alli esecuzione.

Come questa Corte ha più volte avuto occasione di puntualizzare, tale disposizione è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l’eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d’ufficio (da ultimo, Cass. n. 10212 del 2019; v. anche Cass. n. 17328 del 2018; Cass. n. 21568 del 2017).

3. Ciò esime dal dover esaminare nel merito, ed anche dal dover riportare, i motivi di ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

5. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472