Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24168 del 27/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20637-2018 proposto da:

C.C., D.G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 59, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MARANELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE CRINLUDI;

– ricorrenti –

contro

SOFIA REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ARTURO RIANNA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2755/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO LINA.

RILEVATO

che:

1. C.C. e D.G.A. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contro Sofia Real Estate s.r.l., quale società incorporante la ***** s.r.l. avverso la sentenza n. 2755/2018, emessa dalia Corte d’Appello di Napoli il 30 maggio 2018, con la quale l’appello da loro proposto veniva dichiarato inammissibile.

2. La Sofia resiste con controricorso.

3.Le parti non hanno depositato memorie.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

CONSIDERATO

che:

Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

A quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso, era stata proposta un’azione di rilascio di un immobile, in relazione al quale esisteva un contratto preliminare dal quale il Fallimento della società ***** (poi tornata in bonis) avrebbe esercitato la facoltà di sciogliersi, azione esercitata dal Fallimento nei confronti degli odierni ricorrenti in un giudizio in cui sarebbe poi intervenuta la società una volta tornata in bonis.

Come indicato nella proposta, l’appello dei ricorrenti è stato dichiarato inammissibile mancando la critica della decisione impugnata; di conseguenza, la corte d’appello ha ritenuto non soddisfatto il requisito della specificità, nonchè inammissibili i motivi nuovi introdotti solo in conclusionale.

Il ricorso proposto è del pari inammissibile, perchè non è volto a contestare idoneamente la violazione dell’art. 342 c.p.c. da parte della corte d’appello, allegando di aver formulato motivi di appello sufficientemente specifici, con i quali si criticavano specifici punti decisionali della sentenza impugnata, e richiamandoli in ossequio al disposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ma si limita a criticare la decisione ponendo poi al giudice di legittimità, per ottenerne lo scrutinio, alcune questioni che avrebbero dovuto essere poste e sviluppate in sede di appello. Formalmente, il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ma non lo, sviluppa adeguatamente, in quanto non riporta esaurientemente il contenuto dei dedotti motivi di appello. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 345 c.p.c. laddove la sentenza di appello non ha rilevato che la sentenza di primo grado fosse priva di intestazione.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza laddove la corte non ha rilevatoil difetto di legittimazione della società Parco delle Giovanne ad intervenire nel procedimento di accertamento della occupazione sine titulo intrapreso dalla curatela.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72 e art. 2704 c.c..

Il primo motivo, per come è formulato, non consente di verificare se effettivamente la pronuncia di inammissibilità dell’appello fosse corretta o meno.

Gli altri motivi pongono questioni che sarebbero state oggetto di esame da parte del giudice di appello, se questi non avesse dichiarato inammissibile l’impugnazione e che lo stesso non ha esaminato essendosi arrestato, in limine, alla declaratoria di inammissibilità.

Sono questioni che, se si fosse accolto il ricorso con rinvio della causa alla corte d’appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado, la stessa avrebbe in quella sede dovuto esaminare, ma non sono direttamente esaminabili dalla corte di cassazione che solo sulla legittimità della decisione di appello si deve pronunciare.

Anche i motivi da due a quattro sono quindi inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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