LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul rico 11812-2018 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato PRESTA TONINO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5955/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
che il contribuente impugnava un atto di fermo amministrativo emesso da Equitalia lamentando l’inesistenza della notifica emessa tramite servizio postale da un concessionario della riscossione delle imposte;
che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello del contribuente, ritenendo che, per la validità della notifica del concessionario tramite poste, è sufficiente la consegna del plico da parte dell’ufficiale postale il quale deve solo verificare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma nel registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, come avvenuto nel caso di specie;
che la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 3, comma 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, e del D.L. n. 34 del 2019, art. 16-bis, convertito con modificazioni in L. n. 58 del 2019, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 42, 43, 44 e 45 e dell’art. 2697 c.c. in quanto le notifiche del concessionario non possono avvenire tramite posta;
ritenuto che ai sensi degli artt. 3 e 16-bis citati nei fatti di causa occorre, per ottenere la suddetta sospensione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 31 luglio 2019 e che il contribuente abbia depositato apposita dichiarazione con la quale assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. n. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 3, comma 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019