Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24192 del 27/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11706-2018 proposto da:

S.U., nella qualità di erede di L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONASERA EDOARDO;

– ricorrente –

contro

B.A., nella qualità di crede di LO.GI.NU.MA., LO.GI.CA.PA. nella qualità di erede di P.P., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GENTILE MARIA ANGELA;

– controricorrenti –

contro

LO.GI.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3 3(2017 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

RITENUTO

Che:

1. Con sentenza n. 43/2011 il Tribunale di Enna, accogliendo le domande fatte valere da Lo.Gi.Nu.Ma. e P.P., comproprietarie di un’area sita in Enna e confinante con un fabbricato appartenente a L.G., condannava la convenuta, per quanto interessa questo giudizio, a ritrasformare in luci le vedute aperte sul muro di confine (il Tribunale accertava che la convenuta, in occasione della ristrutturazione del proprio immobile, aveva apportato modifiche tali da modificare le luci esistenti, trasformandole in vedute).

2. Avverso la sentenza proponeva appello L.G..

La Corte d’appello di Caltanissetta – con sentenza 19 dicembre 2017, n. 370 – ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza impugnata, in particolare affermando l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 905 c.c., comma 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione S.U., in qualità di erede di L.G..

Resistono con controricorso B.A., in qualità di erede di Lo.Gi.Nu.Ma., e Lo.Gi.Ca.Pa., in qualità di erede di P.P..

L’intimata Lo.Gi.An. Maria non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

Il primo motivo – con cui si lamenta violazione dell’art. 905 c.c., per non avere il giudice d’appello ritenuta applicabile al caso di specie la deroga prevista dal comma 3 di tale articolo – pone la questione dell’obbligo di osservare una distanza minima per l’apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, questione sulla quale non vi è un orientamento univoco di questa Corte. Si vedano Cass. 4222/2009, secondo cui dell’art. 905, u.c., “non presuppone necessariamente che questa separi i fondi medesimi e che questi si fronteggino, ma richiede soltanto che essi siano confinanti con la strada pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione, sicchè i fondi possono anche essere contigui” e invece Cass. 13000/2013, per cui “la cessazione del divieto di aprire vedute dirette e balconi verso il fondo del vicino a distanza inferiore a un metro e mezzo (..) non opera quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica”. Il Collegio ritiene pertanto che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 e, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2a sezione civile, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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