LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21798-2018 proposto da:
D.P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO N. 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO;
– ricorrente –
contro
F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104 presso la Sig.ra D.A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ANTONIO GIANNINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 824/2018 della CORTE D’APPELLO) di BARI, depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
RITENUTO
CHE:
1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 2002, accoglieva la domanda di F.V., di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un fondo rustico stipulato nel 1991 con il convenuto D.P.V..
2. Avverso la sentenza proponeva appello D.P.V.. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 23/5/2007, riformava la decisione di primo grado, accogliendo la contrapposta domanda dell’appellante di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di F..
3. Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione F.V..
Questa Corte, con sentenza n. 12223/2014, in accoglimento del primo motivo di ricorso – con cui si lamentava vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 1362,1175,1375,1453,1454 c.c. – ha affermato che il giudice d’appello “individua l’inadempimento del sig. F. nel rifiuto di questi di addivenire alla stipula del contratto definitivo, ma non spiega come e quando vi sarebbe stata la richiesta della controparte di procedere in tal senso”; ha dichiarato quindi assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso (con cui si contestava la violazione delle regole in tema di risoluzione, di interpretazione del contratto e del comportamento dei contraenti), ha cassato la sentenza impugnata “sotto il profilo del difetto di motivazione” e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari.
4. La causa è stata riassunta da F.V.. La Corte d’appello di Bari, con sentenza 10 maggio 2018, n. 824, ha così deciso: “pronunciando definitivamente a seguito di rinvio (..) sulla domanda proposta da F.V. (..) rigetta l’appello proposto da D.P.V. il 29 aprile 2003 avverso la sentenza n. 378 del Tribunale di Bari che conferma”.
5. Contro la sentenza ricorre per cassazione D.P.V. Resiste con controricorso F.V..
Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia “nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324,329,384 e 394 c.p.c.” per avere la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, deciso l’originario appello – rigettandolo – quando invece il giudizio di rinvio c.d. proprio non costituisce rinnovazione o prosecuzione del processo di appello, ma una nuova e autonoma fase che ha natura rescissoria ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Il Collegio, anche alla luce della memoria depositata dal ricorrente, ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 e, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/2 sezione civile, il 19 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019
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