LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 476-2019 proposto da:
D.T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO, 22, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTO E DIRITTO
Michelino D.T. propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Perugia il 25 maggio 2018.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Rilevato in via pregiudiziale che il ricorso risulta notificato presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, deve tuttavia ordinarsi la rinnovazione della notifica presso quest’ultima (Cass. Sez. U, 15 gennaio 2015, n, 608), entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019 Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019