Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24205 del 30/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29590-2017 proposto da:

CONSORZIO GAIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPAOLO ROSSI, RITA SPAGNOLI, SERGIO COCCIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELIIO DONATO 23/25, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MAROTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA CINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 19/5/2017 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società Consorzio Gaia s.p.a. in amm. straord. in relazione alla pronunzia Trib. Frosinone n. 511 del 2013, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti del Comune di Monte San Giovanni Campano di pagamento di somma a titolo di “corrispettivo dovuto per l’espletamento di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oggetto di contratto di servizio tra le parti”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Consorzio Gaia s.p.a. in amm. straord. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Comune di Monte San Giovanni Campano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto non provato il vantato credito nonostante le prodotte fatture.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda per ravvisata mancata prova della domanda, laddove è stata non ammessa la prova che i fatti posti a fondamento della stessa erano diretti a provare.

Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento al 2 motivo, assorbito il 1, nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benchè la parte avesse offerto di adempierlo (v. Cass., 21/4/2005, n. 8357; Cass., 21/10/1992, n. 11491; Cass., 9/11/1981, n. 5915; Cass., 21/3/1979, n. 1627; Cass., 19/7/1975, n. 2867; Cass., 2/3/1963, n. 789).

Orbene, nel rigettare la domanda affermando non esservi nella specie “alcuna prova che le prestazioni previste in contratto siano state eseguite” a fronte di un’articolata prova testimoniale non ammessa, che proprio tale circostanza era volta a provare, come emerge dai relativi capitoli dalla ricorrente in ossequio al requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal ricorrente riportati nel ricorso (pag. 15), la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, in accoglimento del 2 motivo – assorbito il 1 -, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2 motivo di ricorso, assorbito il 1. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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