Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24220 del 30/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5055-2018 proposto da:

G.M., N.G. il primo sia in proprio che quale esercente, unitamente alla seconda, la responsabilità genitoriale sui figli minori N.A.S. e N.S., N.M.G., VALISENA PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI, 4/D, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO MARCELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato DONATELLA DE FRANCO;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale Dott. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1716/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. N.G. e G.M. (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, N.A.S. e N.S.), nonchè N.M.G. e V.P., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1716/17, del 5 ottobre 2017, della Corte di Appello di Catanzaro, che rigettando il gravame principale esperito avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 682/14, del 10 ottobre 2014, da N.G. e G.M., in proprio e nella già menzionata qualità, e da N.G., V.V. e V.P., ed accogliendo parzialmente, invece, il gravame incidentale della società Groupama Assicurazioni S.p.a. – provvedeva nei termini di seguito meglio indicati.

Essa confermava, innanzitutto, l’accoglimento, per quanto qui ancora di interesse, della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, relativa al decesso di C.R., proposta – nei confronti della società Groupama Assicurazioni S.p.a. (già Nuova Tirrena S.p.a.) e di N.C. – da N.G., in qualità di procuratore speciale di C.M., D. e V. (sorelle della deceduta). Il giudice di appello confermava, altresì, il rigetto di analoga domanda risarcitoria, avanzata tanto da N.G. e N.M.G. (figli della vittima del sinistro), domanda rigettata – per carenza di prova – nella parte in cui veniva richiesto il riconoscimento della componente biologica del danno non patrimoniale da essi subito, quanto da G.M. e V.V. (rispettivamente, nuora e genero della defunta), oltre che da N.G. e G.M., quali esercenti la potestà genitoriale su N.A.S. e N.S., nonchè da V.P. (nipote della deceduta), e ciò in difetto di prova dell’esistenza di un danno risarcibile in capo ai predetti congiunti della defunta. Infine, la sentenza oggi impugnata – in parziale accoglimento del gravame incidentale della società assicuratrice poneva, a carico di N.G. e G.M., l’obbligo di restituire l’importo complessivo di Euro 30.823,20, ricevuto per ciascuno dei figli a titolo di provvisionale, nonchè, a carico di V.P., l’obbligo di restituire l’importo complessivo di Euro 28.254,60, alla stessa versato per il medesimo titolo.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, la società Groupama Assicurazioni S.p.a. e N.C., proponendo azione risarcitoria in relazione alla morte della propria congiunta, C.R., deceduta a seguito di sinistro stradale, occorso il ***** in *****, consistito in uno scontro fra la vettura condotta dal N. (a bordo della quale ella era trasportata), assicurata per la “RCA” con la Nuova Tirrena S.p.a. (poi divenuta società Groupama), ed altra autovettura, di proprietà e condotta da tale R.L., assicurata, del pari per la “RCA”, presso l’Istituto Assicurativo UGF Divisione Unipol. Al predetto giudizio risarcitorio veniva riunito altro, sempre diretto a far valere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, instaurato dalle sorelle della defunta. Concessa una provvisionale in favore delle parti attrici, non ritenuta, tuttavia, necessaria alcuna istruttoria, l’adito Tribunale provvedeva nel senso dianzi illustrato, ovvero accogliendo soltanto le domande proposte dalle sorelle e dai figli della defunta, quantunque – per questi ultimi – con esclusione della componente biologica del danno non patrimoniale da essi subito.

Proposto gravame dagli odierni ricorrenti, nonchè in via incidentale dalla società Groupama, la Corte territoriale decideva nei termini sopra meglio indicati.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione N.G. e M.G., G.M.G. e V.P., sulla base di tre motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – ipotizza, innanzitutto, violazione o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 2,29 e 30 Cost., nonchè dell’art. 2727 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso l’esistenza di un danno risarcibile in capo ad N.A.S. e S. (azionato, per essi, dai loro genitori), nonchè a V.P., in ragione del decesso della nonna, C.R..

In particolare, si lamenta che la Corte territoriale – sebbene abbia fatto propria (diversamente dal primo giudice) la tesi secondo cui la convivenza con il congiunto deceduto non può assurgere, in simili casi, a presupposto dell’esistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale – ha, poi, confermato il rigetto della domanda risarcitoria, sul rilievo dell’assenza di “prova rigorosa” degli elementi idonei a dimostrare “la lamentata lesione e l’entità del danno”.

Nel pervenire a tale esito, tuttavia, il giudice di appello non avrebbe considerato, innanzitutto, “le caratteristiche peculiari che contrassegnano il rapporto parentale tra nonno e nipote”, valorizzate in diversi settori dell’ordinamento giuridico, dal diritto di famiglia a quello delle successioni, come evidenziato anche da questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2016, n. 21230).

Inoltre, la Corte catanzarese avrebbe ignorato che la natura del legame nipote-nonno ridonda, inevitabilmente, sul regime probatorio da doversi seguire ai fini della dimostrazione del danno, nel senso che il primo, nell’esperire l’azione per il risarcimento, “potrà limitarsi a dimostrare l’esistenza (“recte”: ad allegare) del rapporto parentale, ed invocare la “praesumptio hominis””, spettando, per converso, al convenuto dimostrare il contrario, “per evitare la condanna risarcitoria”, ovvero “che nonno e nipote non si frequentavano, non si amavano, non si parlavano, etc.”, vale a dire “l’insussistenza di ogni rapporto affettivo, nonostante lo stretto vincolo parentale”.

Infine, si sottolinea come il regime probatorio che presiede all’azione risarcitoria, in simili casi, debba “coordinarsi con il contegno processuale della controparte che si oppone alla domanda del nipote”, sicchè, nel caso di specie, non essendo mai stata contestata dalla società Groupama l’esistenza del rapporto affettivo tra la C. e i suoi nipoti, la sentenza impugnata avrebbe violato anche l’art. 115 c.p.c..

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – ipotizza, “difetto, insufficienza ed illogicità di motivazione”, nonchè, violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, ed infine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si contesta la sentenza impugnata – con censura proposta subordinatamente alla prima – laddove essa, dopo aver ritenuto necessaria la prova dell’effettività del rapporto affettivo, ha escluso che la stessa fosse stata fornita nel caso di specie, anche perchè le istanze istruttorie, reiterate nell’atto di appello, erano state ritenute inammissibili, in quanto “tardivamente formulate nel giudizio di primo grado”.

Rilevano, al riguardo, i ricorrenti di aver articolato, sul punto, prova testimoniale, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, (prova i cui capitoli, e con essi i nominativi dei testi da escutere, vengono riprodotti nel presente ricorso), testimonianza inizialmente ammessa, ma poi successivamente revocata, sul rilievo della sua inutilità, non ricorrendo, nel caso di specie, il presupposto – dal primo giudice ritenuto necessario per l’accoglimento della pretesa risarcitoria – della convivenza tra nonno e nipote.

Una volta, tuttavia, disattesa tale impostazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto dare corso all’escussione dei testi, essendo stata la relativa richiesta tempestivamente proposta.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – ipotizza “difetto, insufficienza ed illogicità di motivazione”, nonchè, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed infine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata, laddove ha rigettato la domanda risarcitoria dei figli della C., laddove volta al ristoro della componente biologica del danno non patrimoniale da essi subito. Rigetto motivato sul rilievo che l’esistenza della patologia psichica da essi lamentata fosse priva del supporto di idonei esami strumentali e diagnostici che potessero collocarla in rapporto di causalità con il sinistro, tali non potendo considerarsi le certificazioni mediche in atti.

Si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di un’affermazione errata, integrando una violazione di legge, in particolare dei criteri normativi che regolano l’onere della prova incombente sulle parti, oltre che un difetto di motivazione.

E ciò in quanto non potrebbe ritenersi inidonea una certificazione medica, ma semmai errata, e ciò solo sulla base di rilievi tecnico-scientifici di ordine specialistico. A tale conclusione, assumono i ricorrenti, la Corte territoriale sarebbe potuta pervenire solo attraverso una CTU, la cui mancata ammissione integrerebbe omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero di un vizio motivazionale (è citata Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2017, n. 27574).

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione Groupama Assicurazioni S.p.a., chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

In relazione al preliminare profilo di inammissibilità dell’atto di impugnazione, si deduce la non consentita mescolanza di censure eterogenee che connoterebbe tutti e tre i motivi di ricorso.

Inoltre, l’infondatezza del primo motivo è argomentata sul rilievo che – proprio alla stregua dell’arresto di questa Corte richiamato dai ricorrenti – è da escludere che il vincolo di parentela possa, di per sè solo, fondare la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, senza la prova di un legame affettivo rilevante e dell’alterazione delle abitudini di vita conseguente alla sua perdita.

In ordine al secondo motivo, premessa l’inammissibilità della censura con cui si lamenti il vizio di motivazione della sentenza che abbia deciso su questione processuale, si sottolinea che la prova testimoniale, anche ove tempestivamente proposta, sarebbe stata, comunque, inammissibile per genericità.

Infine, quanto al terzo motivo, esso – oltre a pretendere di privare il giudice del potere di apprezzare gli elementi di prova forniti dalle parti – sarebbe non fondato, laddove censura la mancata ammissione di prova che avrebbe avuto carattere esplorativo.

5. Hanno presentato memoria i ricorrenti, insistendo nelle proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, per “mescolanza” di censure, sollevata in relazione ad ognuno dei tre motivi di ricorso.

6.1. Invero, “il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene “a contrario”, si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01).

7. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

7.1.1. Corretta è, invero, la premessa da cui muovono i ricorrenti, ma non così le conclusioni raggiunte.

Questa Corte, infatti, nel sottolineare la necessità che il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale sia conciliato con l’esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, ha escluso che il dato esterno ed oggettivo della convivenza sia “elemento idoneo “a bilanciare” le evidenziate contrapposte esigenze e che, quindi, nell’ambito del danno non patrimoniale per la morte di un congiunto, il rapporto nonni-nipoti debba essere ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante, con esclusione nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2016, n. 21230, Rv. 642944-01).

Nondimeno, si è anche precisato, però, che il “danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale”, e che esso “costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno “in re ipsa”, sicchè dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva”. Difatti, “ad evitare quanto già paventato da questa Corte (dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti)” occorre “che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l’entità dei danni” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 21230 del 2016, cit.).

A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata, che ha escluso l’esistenza di una “prova rigorosa” siffatta, non essendo, invece, in linea con la giurisprudenza di questa Corte l’affermazione dei ricorrenti secondo cui, in caso di decesso del nonno, il nipote “potrà limitarsi a dimostrare l’esistenza” (“recte”: addirittura solo ad allegarla) “del rapporto parentale, ed invocare la “praesumptio hominis””, spettando, per converso, al convenuto dimostrare il contrario, “per evitare la condanna risarcitoria”.

Il motivo, dunque, non è fondato, laddove ipotizza violazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 2,29 e 30 Cost., nonchè dell’art. 2727 c.c., oltre ad un (“ictu oculi”) insussistente vizio motivazionale.

Difatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 63778101; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

7.1.2. Il motivo è, invece, inammissibile laddove ipotizza la violazione dell’art. 115 c.p.c., ovvero del principio di non contestazione.

Questa Corte, difatti, con riferimento proprio alla censura che si sostanzi nella deduzione della violazione del principio di non contestazione, ha precisato che il requisito richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), può ritenersi soddisfatto allorchè parte ricorrente – attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte – abbia provveduto sia ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01).

Tutto ciò, nel caso di specie, non risulta avvenuto.

7.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

7.2.1. Attraverso di esso, come detto, i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata abbia escluso che fossero stati provati gli elementi idonei a dimostrare l’esistenza tanto della lamentata lesione subita dai nipoti della C. quanto dei danni risarcibili, e ciò per avere – erroneamente – ritenuto inammissibile, per tardività, la prova testimoniale articolata sul punto.

Riproducono i ricorrenti uno stralcio della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, recante anche i capitoli di prova e l’indicazione nominativa dei testi da escutere, ciò che rileva ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 23 aprile 2010, n. 9748, Rv. 612575- 01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 4 aprile 2018, n. 8204, Rv. 647571-01).

7. 2.2. Ciò nondimeno, il motivo è egualmente inammissibile.

Innanzitutto, perchè i ricorrenti non hanno provveduto a riprodurre il contenuto dell’ordinanza con cui il giudice di prime cure ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, e ciò nella misura necessaria a dimostrare che la loro richiesta di prova testimoniale fosse stata, effettivamente, proposta in modo tempestivo.

Tale “deficit” si traduce, in definitiva, nell’inosservanza proprio del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Inoltre, l’inammissibilità del motivo va affermata anche su altre basi.

Il motivo, infatti, sebbene denunci, nella sostanza, un “error in procedendo”, non risulta nè proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nè ipotizzando una nullità della sentenza impugnata, ciò ne segna, nuovamente, l’esito nel senso dell’inammissibilità.

Difatti, la possibilità di “riqualificare” la proposta censura come deduzione di un “error in procedendo” s’infrange contro la constatazione che difetta, nella specie, la condizione a ciò necessaria, ovvero che “il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione”, dovendosi, invece, dichiarare lo stesso inammissibile, allorchè – come avvenuto nel caso di specie – “sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01; in senso analogo, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 7 maggio 2018, n. 10862, Rv. 648018-01).

7.3. Il terzo motivo, infine, non è fondato.

7.3.1. Quanto alla censura che investe l’affermazione della Corte territoriale circa la mancata idoneità del certificato medico, prodotto dagli allora attori, a provare il danno alla salute psichica subito dai figli della C., in ragione del suo decesso, esso si risolve nella pretesa di sindacare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, dovendo, allora, farsi applicazione del principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).

7.3.2. Del pari non fondata è la censura che investe la scelta di non dare corso alla consulenza tecnica d’ufficio.

A sostegno della loro doglianza i ricorrenti richiamano il principio affermato da questa Corte – tra l’altro, proprio con riferimento ad un caso in cui la prova di un danno permanente all’integrità fisica era stata offerta attraverso la produzione di certificazioni mediche – secondo cui, in “una situazione in cui l’unico mezzo per accertare e valutare i fatti allegati” sia “effettivamente la consulenza tecnica di ufficio (peraltro espressamente richiesta)”, i giudici di merito “avrebbero dovuto certamente disporla, e non avrebbero potuto rigettare la domanda sulla base della constatazione del difetto di prova del danno permanente, perchè in tal modo è stata effettivamente preclusa agli attori la possibilità di assolvere il relativo onere probatorio su di essi gravante”. (Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2017, n. 27574, non massimata).

Nondimeno, nel caso che qui occupa le certificazioni mediche allegate, nel loro carattere assolutamente generico, se non addirittura “anodino” (nulla specificando, invero, sugli accertamenti compiuti nei riguardi di N.G. e M.G., così come sul percorso terapeutico prescritto agli stessi), non erano idonee a giustificare la necessità dello svolgimento della richiesta CTU.

Al riguardo, pertanto, va richiamato il principio secondo cui, “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente””, ma a condizione che “essa vetta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv. 63397401), giacchè, anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, resta pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620, Rv. 600467-01), ciò che – per le ragioni appena illustrate deve escludersi nel presente caso.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

9. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando N.G. e G.M., nonchè N.M.G. e V.P. a rifondere alla società Groupama Assicurazioni S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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