LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26797/2015 proposto da:
B.E., e ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Panama n. 86, presso lo studio dell’avvocato Ranalli Giovanni, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in *****, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo, giusta procura in calce all’indice degli atti;
– resistente –
contro
Curatela Fallimento ***** s.r.l. Fallimento *****, O.S., Allianz Spa;
– intimati –
contro
Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, già incorporante Alleanza Toro s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato Vincenti Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Eurocontrol, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 441, presso lo studio dell’avvocato Tonolo Maria Sofia, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Enav s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 441, presso lo studio dell’avvocato Tonolo Maria Sofia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Z.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. De Sanctis n. 15, presso lo studio dell’avvocato Polese Pier Paolo, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avvocato Masotti Monica, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
F.L., elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanctis n. 15, presso lo studio dell’avvocato Polese Pier Paolo, rappresentata e difesa dall’avvocato Zauli Cesare Menotto giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, già incorporante Alleanza Toro s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato Vincenti Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso avverso il ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 4865/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 27/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso principale, rigetto dei motivi primo, quarto e quinto, rigetto di entrambi i ricorsi incidentali;
udito, per i ricorrenti principali, l’avvocato Giovanni Ranalli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito, per controricorrente Generali Italia s.p.a., l’avvocato Roberto Otti, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente incidentale Z.C., l’avvocato Fabrizio Gizzi, con delega, che si è riportato agli atti.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza del 4 luglio 2006, n. 53, il Tribunale di Velletri ha dichiarato, su ricorso dell’avvocato Z.C., assunto creditore per prestazioni professionali, il fallimento della s.r.l. *****.
2.- La società *****, e il suo amministratore unico, B.E., hanno presentato opposizione avverso tale sentenza avanti al Tribunale di Velletri, nel contempo chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito all’avvocato Z., per avere questi chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.
Nel relativo giudizio si sono costituiti il fallimento della s.r.l. ***** e Z.C., che ha chiamato in giudizio per manleva la Toro Assicurazioni s.p.a. Quest’ultima ha a sua volta chiamato in giudizio, in via di manleva ulteriore, gli avvocati F.L., O.S. e P.G., quali legali che avevano assistito Z.C. nella fase prefallimentare. L’avvocato O. ha chiamato, per manleva ancora ulteriore, la compagnia Lloyd (poi divenuta Allianz s.p.a.).
In questo giudizio si sono costituiti, altresì, il fallimento *****, la s.p.a. Enav e Eurocontrol (organisation Europeenne pour la securitè del navigation aerienne).
3.- Con sentenza depositata il 29 gennaio 2008, n. 79, il Tribunale di Velletri ha revocato il fallimento della *****, per essere competente in materia il Tribunale di Roma, la sede di tale società risultando insistere sulla parte dell’areostazione di Ciampino che rientra non nel Comune di Ciampino, ma in quello di Roma.
Sono seguiti tre distinti ricorsi per cassazione, come promossi rispettivamente dal fallimento *****, dall’avvocato Z. e dalla s.p.a. Enav. La Corte ha riunito i ricorsi.
4.- Con ordinanza del 29 settembre 2009, n. 20909, questa Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata (per carenza della sottoscrizione del relatore-estensore della sentenza), rimettendo la controversia allo stesso giudice ex art. 383 c.p.c. per “un nuovo corretto esercizio del potere-dovere di esaminare la questione”.
5.- La s.r.l. ***** ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Velletri, chiedendo in particolare l’accertamento della incompetenza del Tribunale di Velletri, con revoca della relativa sentenza dichiarativa, nonchè la condanna dei soggetti richiedenti il fallimento al risarcimento del danno.
Con sentenza del 15 settembre 2010, n. 572, il Tribunale di Velletri ha rigettato l’opposizione alla sentenza dichiarativa del luglio 2006, condannando l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.
6.- La s.r.l. ***** e l’amministratore unico B. hanno proposto appello avanti alla Corte di Appello di Roma, formulando cinque motivi di impugnazione: (i) nullità della sentenza del settembre 2010 per mancata sottoscrizione del giudice relatore, essendo stata apposta la sola sottoscrizione del presidente del Collegio; (ii) incompetenza territoriale del Tribunale che ha dichiarato il fallimento; (iii) nullità della sentenza dichiarativa per mancata convocazione del debitore (assumendo la nullità della notifica a Fa.Fa., rappresentante legale dell'***** all’epoca e consorte dell’amministratore B.); (iv) mancanza nel fascicolo della procedura del provvedimento che legittimava a presenziare all’audizione del debitore un solo giudice e non il collegio intero; (v) mancanza del requisito oggettivo per la dichiarazione, come rappresentato dallo stato di insolvenza.
Tra gli appellati costituiti, l’avvocato Z. e l’avvocato F. hanno anche interposto distinti appelli incidentali.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza 27 agosto 2015 (596/2015) ha rigettato l’appello principale e pure quelli incidentali. Ha anche escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., invocata ex utroque latere.
7.- Con riferimento all’appello principale, la Corte territoriale ha in particolare rilevato, in primo luogo, che, se la sentenza impugnata “risulta effettivamente sottoscritta dal solo presidente”, tuttavia, “accanto alla dicitura “presidente”, posta in calce alla sentenza, risulta la sigla “est.”.”. Con la “conseguente sufficienza della sottoscrizione” del presidente: a questi, del resto, era stato assegnato il giudizio di opposizione come relatore; della relativa sentenza, perciò, era pure l’estensore “naturale” (art. 276 c.p.c., comma 5).
Quanto al tema della competenza, poi, la sentenza ha affermato che la sede legale – “per come indicata nel registro delle imprese” (nella specie, il Comune di Ciampino) – va “utilizzata, quale criterio di determinazione della competenza, anche ove in ipotesi la sede non ricada nel Comune ivi indicato, ma in altro Comune” (nella specie, il Comune di Roma).
Ha ritenuto, altresì, la validità della notifica dell’avviso di convocazione della ***** avanti al giudice, effettuata alla persona dell’amministratore (dell’epoca) a mezzo di compiuta giacenza presso la residenza del medesimo (come individuata in *****).
In relazione al quarto motivo di appello, la sentenza ha rilevato che, “nel regime della vecchia legge fallimentare” (come anteriore alla vigenza della riforma del 2006), “si riteneva che l’esigenza di audizione e difesa del fallendo fosse comunque adeguatamente soddisfatta ove a tanto avesse provveduto il GD”.
Ha considerato, ancora, che, all’epoca della dichiarazione di fallimento, la società ***** non possedeva in alcun modo la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti.
8.- Quanto agli appelli incidentali, la Corte romana ha ritenuto che, nella specie (in cui “il giudizio di rinvio si atteggia semplicemente come un ritorno a quella stessa fase di merito” che la Cassazione ha “reputato priva dei requisiti necessari per considerarla conclusa”) non fosse necessaria, in sede di giudizio di rinvio, una nuova iscrizione a ruolo della causa, come sostenuto invece dagli appellanti. Ha del pari respinto le doglianze da questi ultimi mosse circa il contenuto dell’atto riassuntivo (“che contiene in realtà gli elementi necessari per identificare la lite e l’oggetto del giudizio di rinvio”) e quelle relative alla mancata produzione dei fascicoli di parte (“pacificamente presenti in atti” i fascicoli, non “potendo ritenersi maturata al riguardo una qualche specifica preclusione”).
9.- Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Roma hanno proposto ricorso la s.r.l. ***** e B., affidandosi a 5 motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi Z., F., enerali Enav, Eurocontrol e P..
L’avvocato Z. e l’avvocato F. hanno, altresì, proposto distinti ricorsi incidentali condizionati affidati a tre motivi, nonchè distinti e ulteriori ricorsi incidentali, in entrambi i casi denominato “effettivo e specifico” ricorso incidentale (quello presentato da Z. è articolato in sei motivi; quello di F. in quattro).
Generali ha presentato, ancora, un controricorso a ricorso incidentale. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
10.- I ricorrenti principali hanno anche depositato memoria. Così pure ha fatto il ricorrente incidentale Z..
RAGIONI DELLA DECISIONE
11.- I motivi esposti nel ricorso principale sono rubricati nei termini qui di seguito riportati.
Primo motivo: “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 3 e art. 276 c.p.c., comma 5 e art. 118 disp. att. c.p.c., u.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Secondo motivo: “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 18 e 21, art. 46 c.c. e L. Fall., art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3”.
Terzo motivo: “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Quarto motivo: “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Quinto motivo: “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
12.- I motivi di ricorso incidentale condizionato proposto da Z.C. sono intestati nei termini che seguono.
Primo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168,165 e 58 c.p.c., nonchè degli artt. 71,72 e 74 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Secondo motivo: “intempestività dell’iscrizione a ruolo ove giudicata sussistente in relazione agli artt. 165 e 307 c.p.c.”.
Terzo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c., dell’art. 383 c.p.c. e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
13.- Identici motivi risultano proposti dal ricorso incidentale condizionato di F.L..
14.- I motivi di ricorso incidentale non condizionato formulato dal Z.C. sono intestati secondo i termini seguenti.
Primo motivo: “difetto di legittimazione attiva di B.E. in proprio e necessità di una sua condanna oltre quella della s.r.l. *****: nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa motivazione sul punto”.
Secondo motivo: “sempre sul difetto di legittimazione di B.E. – violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per mancata declaratoria e condanna autonoma dei B.E. alla refusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio”.
Terzo motivo: “lite temeraria di B.E. in proprio violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4”.
Quarto motivo: “ut supra come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 96 c.p.c., comma 3”.
Quinto motivo: “erronea determinazione del quantum delle spese di prime cure e di seconde cure: violazione di legge per disapplicazione ex art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Sesto motivo: “idem ut supra ma come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.
15.- I quattro motivi di ricorso incidentale formulati da F.L. ricalcano rispettivamente il primo, il secondo, il quinto e il sesto dei motivi di ricorso non condizionato proposti da Z..
16.- Il primo motivo del ricorso principale censura la decisione della Corte di Appello, là dove questa – rilevato che la sentenza del Tribunale di Velletri del settembre 2010 era stata sottoscritta dal solo presidente del collegio – ha ritenuto la sufficienza della sigla “est.” apposta accanto alla dicitura “presidente” per dedurne che il presidente era anche l’estensore del provvedimento.
“Tale motivazione è in palese violazione del dettato normativo”, afferma il motivo: l'”omessa sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di uno dei magistrati tenuti alla sottoscrizione a norma dell’art. 132 c.p.c. determina la nullità insanabile della sentenza”. E pure contrasta – incalza lo stesso – con quanto emerge “direttamente dalla sentenza, nella cui intestazione vi è scritto che la composizione dell’organo giudicante era costituita dal Dott. D.C.P. quale “giudice estensore” della sentenza, mentre la sentenza reca unicamente la firma del “presidente” Dott. L.M.A.”.
17.- Il motivo non merita di essere accolto.
In effetti, non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento, trascurando la catena argomentativa che è ivi esposta.
Sulla base di più ragioni distinte (cfr. sopra, n. 7, primo capoverso), la Corte romana ha ritenuto che, nella specie, il presidente del collegio cumulasse in sè anche la funzione di estensore del provvedimento in interesse. Con la conseguenza, del tutto coerente sul piano normativo, di considerare “frutto di mero errore materiale” il fatto che – nell’intestazione in cima al provvedimento – risulti apposta la dicitura “estensore” accanto al nome di un componente del collegio.
Secondo quanto ritenuto dal più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte – va anche aggiunto, per completezza di esposizione -, la disposizione dell’art. 161 c.p.c., comma 2 entra in applicazione solo nell’ipotesi di contestuale mancanza di sottoscrizione sia del presidente del collegio, che dell’estensore del provvedimento, questa sola ipotesi comportando la non riconducibilità dell’atto al giudice. Nell’ipotesi invece sia presente una delle due sottoscrizioni previste si deve parlare di sottoscrizione non già assente, ma solo insufficiente, con connessa applicazione della norma dell’art. 161 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. SS.UU., 2014, n. 11021; Cass., 12 aprile 2017, n. 9440; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31396).
18.- Il secondo motivo del ricorso principale possiede un contenuto articolato. Che risulta divisibile in due parti propriamente distinte.
La prima (che si snoda da p. 11 a p. 13) è relativa alle conseguenze che lascia una dichiarazione di fallimento emessa da un giudice territorialmente non competente.
La seconda (che prende avvio a p. 14) affronta propriamente il tema della competenza territoriale a dichiarare (nel caso occorrente) della s.r.l. *****. Questa parte viene a sua volta a snodarsi, poi, in due separate proposizioni.
Una si sostanzia nell’affermazione che competente a dichiarare il fallimento della s.r.l. ***** sarebbe (nel caso eventuale) il Tribunale di Forlì, non già il Tribunale di Velletri, che per contro tale dichiarazione ha emesso: in quanto lì è la sede effettiva della società, per quanto non coincidente con la sede legale.
L’altra si sostanzia nel rilevare che, essendo la sede legale della società fissata all’interno dell’aerostazione di Ciampino “G.B. Pastine”, competente alla dichiarazione non potrebbe mai essere il Tribunale di Velletri, ma semmai quello di Roma, posto che la detta areostazione si trova nel territorio di quest’ultima città.
19.1.- La prima parte di svolgimento del motivo censura, nel concreto, l’affermazione della Corte romana, per cui la questione della competenza “non riveste il rilievo che ad essa conferiscono gli appellanti, giacchè l’ipotetica fondatezza della doglianza non potrebbe condurre alla revoca della sentenza di fallimento, ma solo alla prosecuzione della procedura fallimentare – ferma quindi la declaratoria di fallimento – dinanzi altro Tribunale”.
Quest’affermazione è senz’altro errata, dichiarano i ricorrenti. L’ipotesi di accoglimento dell'”eccezione di incompetenza travolge interamente la sentenza di fallimento, posto che proviene da giudice privo del necessario diritto”. Si tratta di una causa di nullità della stessa sentenza dichiarativa: “sussistente l’incompetenza”, dunque, rimane “inficiata l’intera procedura fallimentare, che si appalesa in toto nulla e inefficace”.
19.2.- Secondo il giudizio formulato dai ricorrenti con la seconda censura portata dal motivo in esame, la Corte romana ha errato pure nell’escludere la competenza territoriale del Tribunale di Forlì, ritenendo per contro quella di Velletri (ricorso, p. 16 ss.).
All’epoca della dichiarazione di fallimento la sede effettiva e principale dell’impresa ***** si trovava presso l’aeroporto R.L., sito appunto nell’ambito del detto Comune romagnolo. Il punto è asseverato in maniera decisiva – affermano in questa prospettiva i ricorrenti – da più elementi presuntivi.
19.3.- A supporto della terza censura proposta dal motivo in questione (l’applicazione del criterio della sede legale comporta la competenza non del Tribunale di Velletri, ma di quello di Roma; ricorso, p. 14 ss.), i ricorrenti adducono che “già in passato i fallimenti di società aereonautiche con sede presso l’aeroporto di Ciampino erano stati dichiarati tutti dal competente Tribunale di Roma”; e, inoltre, di avere prodotto una “certificazione, a firma del dirigente dell’ufficio UNEP presso il Tribunale di Velletri” in cui si attesta che l’aeroporto ***** ricade nel territorio comunale di Roma.
“In maniera del tutto errata e superficiale” – così i ricorrenti concludono questa censura – la Corte romana “ha omesso di considerare e conferire la giusta valenza alla documentazione” a suo tempo depositata dagli attuali ricorrenti.
20.- La censura di cui alla prima parte del secondo motivo di ricorso (n. 19.1.) non merita accoglimento.
Non può incidere al riguardo la circostanza che, nella specie, il fallimento sia stato dichiarato (4 luglio 2016) in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma del 2006 (16 luglio 2016), che ha, tra l’altro, introdotto la disposizione del vigente art. 9 bis. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo della pronuncia del giudice incompetente era già desumibile dal sistema anteriore alla riforma e dai principi informatori della legge fallimentare (cfr. Cass. SS.UU., 18 dicembre 2007, n. 26619, che, tra l’altro richiama il principio costituzionale della ragionevole durata del processo; Cass., 31 maggio 2010, n. 13316; Cass., 4 aprile 2016, n. 6423; v., altresì, la recentissima Cass., 14 giugno 2019, n. 16116).
21.- Nemmeno merita accoglimento la seconda censura mossa dai ricorrenti in punto di assunta competenza del Tribunale di Forlì (sopra, n. 19.2.).
E’ invero principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che, secondo una presunzione iuris tantum, la sede principale dell’impresa coincide con quella legale: salvo appunto non venga in concreto fornita poi la prova che la sede effettiva è altrove rispetto a quella legale e che, dunque, quest’ultima ha tratto solo fittizio (cfr. Cass. SS.UU., 25 giugno 2013, n. 15872; Cass., 6 novembre 2014, n. 23719; Cass. n. 16116/2019).
Richiamatasi espressamente a detto principio, la sentenza della Corte romana ha svolto un analitico, diffuso esame degli elementi presuntivi dedotti dai ricorrenti, con disamina che non mostra nè pecche logiche, nè deficienze di plausibilità.
22.- Discorso diverso va invece articolato per l’ultima delle censure portate dal motivo in esame (per cui, “essendo sito l’aeroporto di Ciampino nel Comune di Roma, la competenza sarebbe stata, casomai, del foro di Roma”).
Va subito evidenziato, in proposito, che la Corte romana non ha per nulla negato che l’aereostazione di Ciampino sia sita all’interno del Comune romano, come impropriamente le addebitano i ricorrenti. Essa si è posta, anzi, un problema che di necessità suppone l’avvenuto accertamento di una simile collocazione spaziale: “se la sede legale, per come indicata nel registro delle imprese, vada utilizzata quale criterio di determinazione della competenza anche ove in ipotesi la sede medesima non ricada nel Comune ivi indicato”. Non condivisibile è, peraltro, la risposta positiva che la Corte romana ha dato al quesito.
Questa afferma, in proposito, che “la funzione della sede legale è quella di indicare, senza che possano sorgere incertezze o contestazioni, il luogo dove è posta l’impresa”. Ora, una simile affermazione può dirsi, in sè stessa, solo relativamente corretta, posto che resta pur sempre ammessa la prova che diversa da quella legale è la sede effettiva dell’impresa. (sopra, n. 21). Soprattutto, tale affermazione non ha nulla a che vedere con i criteri di ripartizione della competenza degli uffici giudiziari in relazione al territorio nazionale, che non derivano da indicazioni scritte nel registro delle imprese, ma da apposita normativa di legge e regolamentare.
Un conto è, dunque, l’indicazione del luogo dove ha sede l’impresa sede “legale” in quanto così indicata nei registri camerali -; un conto è l’individuazione del tribunale competente rispetto a quel luogo dato e assunto come sede effettiva dell’impresa (salvo restando il caso della prova contraria).
Non sovrapponibili, le due nozioni non sono per nulla contigue.
23.- Il secondo motivo del ricorso principale va dunque accolto nel senso e nei limiti che qui di seguito vengono a indicarsi.
La Corte di Appello di Roma ha accertato, con pronuncia immune da vizi, che determinante ai fini della competenza territoriale a dichiarare il fallimento della s.r.l. ***** è la sede legale, identificata appunto quale sede principale dell’impresa (cfr. n. 21), e che tale sede risulta sita in luogo rispetto al quale opera la competenza del Tribunale di Roma (cfr. n. 22).
Dev’essere pertanto dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Velletri, che ha emesso la sentenza dichiarativa, e pure dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. Senza che da ciò derivi alcuna revoca del dichiarato fallimento (cfr. n. 20).
24.- Il terzo motivo del ricorso principale lamenta la mancata istaurazione del contraddittorio con la società nell’ambito della procedura prefallimentare, per vizio della notificazione di convocazione della società.
Secondo i ricorrenti, la notifica fatta all’amministratrice dell’epoca della società è nulla perchè compiuta in luogo diverso da quello di residenza della medesima. Pure risulta viziato, poi, il procedimento che nel concreto è stato seguito, una volta constatata l’assenza di tale destinatario: per ottenere la compiuta giacenza prescritta dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento della notifica occorre si assume – che l’atto debba rimanere giacente presso l’ufficio postale per almeno sei mesi: cosa non accaduta nel caso in esame.
25.- Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti si limitano, in sostanza, a svolgere una propria tesi in materia, senza censurare le argomentazioni sviluppate al riguardo dalla Corte romana; senza confrontarsi con queste, ancor prima.
Quanto all’indirizzo del destinatario, la Corte ha in effetti rilevato come nella specie si sia fatto riferimento alle risultanze anagrafiche, pure osservando, in aggiunta, che nello stato di famiglia prodotto dai ricorrenti non compariva proprio il nominativo della persona all’epoca amministratore della *****. Per il valore presuntivo (seppur di presunzione semplice) che va riconosciuto, in materia, alle risultanze anagrafiche si veda, ad esempio, la pronuncia di Cass., 18 maggio 2016, n. 10170.
Quanto poi al punto della compiuta giacenza, la Corte romana ha correttamente ritenuto – in sintonia con l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte (dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 2002) – che, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, la notifica si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale (cfr., tra le parecchie, Cass., 30 dicembre 2015, n. 26088; Cass., 10 marzo 2017, n. 6242).
26.- Il quarto motivo di ricorso contesta l’affermazione della sentenza della Corte romana, per cui, nel sistema vigente, il principio di immutabilità del giudice si ferma alla necessità di coincidenza tra il giudice avanti il quale si è svolta la discussione e quello che poi decide la lite.
Contro tale affermazione i ricorrenti assumono che, “secondo il consolidato principio fissato dall’art. 276 c.p.c. il Collegio, una volta costituito ed assunta in decisione la causa, deve rimanere identico e immutato sino alla pronuncia della sentenza”.
27.- Il motivo non merita di essere accolto.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l’inizio della discussione; prima di tale momento, la stessa sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta” (Cass., 23 marzo 2018, n. 7285); la regola dell’immutabilità non vale, dunque, per le fasi interlocutorie del giudizio (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29421).
28.- Il quinto motivo di ricorso contesta l’accertamento dello stato di insolvenza della s.r.l. *****, che ha effettuato la Corte romana.
A tale proposito i ricorrenti assegnano importanza decisiva a ciò che “il giudice di seconde cure, al fine di ribadire l’esistenza di uno stato d’insolvenza in capo all’odierna ricorrente e di confutare le censure dedotte da quest’ultimo in sede di appello, non abbia fatto riferimento ai debiti – ancorchè non riconducibili ai soggetti istanti accertati al momento della sentenza. Bensì ai crediti accertati successivamente alla sentenza fallimentare. I quali, per ovvie ragioni, non sono stati oggetto – nè, d’altronde, potevano esserlo del sindacato del primo giudice al momento della dichiarazione di fallimento”.
29.- Il motivo non merita di essere accolto.
E’ consolidato principio di questa Corte che, in sede d’impugnazione della sentenza dichiarativa, “l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purchè si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame” (Cass., 27 gennaio 2015, n. 10952).
Ora, a questo paradigma si è senz’altro attenuta la pronuncia della Corte romana, là dove ha rilevato che dalla relazione del curatore “risulta che la complessiva esposizione debitoria accertata, a seguito di insinuazioni tempestive e tardive, è pari a Euro 228.304,31”.
30.- Z.C. e F.L. hanno presentato – si è già sopra richiamato – distinti ricorsi incidentali condizionati, per tre coincidenti motivi.
In sede di premessa al ricorso, entrambi i ricorrenti avvertono espressamente che le richieste ivi formulate restano comunque subordinate alla verifica della permanente “presenza dell’attualità dell’interesse”, una volta che siano stati esaminati e decisi i motivi formulati dal ricorso principale.
Nel condividere quest’impostazione, il Collegio riscontra che, nel caso di specie, i ricorrenti incidentali difettano di un interesse attuale e concreto alla pronuncia sull’impugnazione che hanno proposto.
In effetti, l’eventuale accoglimento di uno di questi motivi non potrebbe procurare loro un risultato più favorevole in concreto di quello tratto in esito all’esame del ricorso principale (su questo profilo in generale v. Cass. SS.UU., 6 marzo 2009, n. 5456).
E questo nonostante il fatto che, nella specie concreta, detto esame si sia concluso con l’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso principale: con connesse dichiarazioni, quindi, di incompetenza del Tribunale di Velletri e di positiva competenza del Tribunale di Roma.
I motivi di ricorso incidentale condizionato non hanno nulla a che vedere con la tematica della competenza territoriale relativa alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. *****, riguardando piuttosto profili attinenti allo svolgimento del giudizio di rinvio (che ha fatto seguito alla pronuncia n. 20909/2009 di questa Corte; sopra, n. 4). Nè può in alcun modo essere dubbio che l’interesse sostanziale dei due ricorrenti incidentali sia nel senso della dichiarazione di fallimento della ***** e dell’effettivo svolgimento della relativa procedura.
Consegue a tutto ciò che i detti ricorsi incidentali condizionati si manifestano assorbiti dal complessivo esito che è seguito all’esame del ricorso principale.
31.- Z.C. e F.L. hanno articolato anche due distinti ricorsi incidentali non condizionati (cfr. sopra, nn. 14 e 15), distribuiti in un caso in sei motivi e nell’altro in quattro.
32.- Di questi i primi tre motivi del ricorso Z., e i primi due del ricorso F., sono rivolti nei confronti del solo B.E. e si sostanziano nel censurare la pronuncia della Corte romana perchè non ha condannato costui alla rifusione delle spese di lite dei precedenti giudizi di merito, anche ai sensi della norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
La richiesta è motivata dal fatto – così declamano i ricorrenti incidentali – che B.E. non era legittimato a impugnare in proprio la sentenza dichiarativa di fallimento, “nonchè per lite temeraria, essendo sin dal debutto privo di legittimazione”. E si incentra sulla assunta circostanza che la “Corte non ha in alcuna parte esaminato la questione”.
33.- I detti motivi non meritano di essere accolti.
In realtà, la Corte di appello ha proceduto – in punto di spese di giudizio – a una “valutazione globale” dei vari aspetti della lite che ha esaminato: valutazione che, in quanto onnicomprensiva, viene a coprire tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie.
E’ ancora da osservare, in proposito, che i ricorrenti incidentali posti di fronte al testo della norma della L. Fall., art. 18 (vecchio e nuovo testo), che abilita all’impugnazione qualunque interessato non hanno indicato le ragioni per cui B.E., tra l’altro amministratore della *****, non sarebbe stato legittimato (“sin dal debutto”, poi) a proporre l’impugnazione in discorso.
34.- Il quarto motivo di ricorso incidentale di Z. sembrerebbe essere rivolto non solo nei confronti di B.E., ma anche che della s.r.l. *****, pur nel suo ripetuto riferimento a una richiesta di condanna per lite temeraria.
“E’ la s.r.l. ***** ad essersi opposta irragionevolmente prospettando argomentazioni infondate e dovrà pertanto essere condannata alla refusione delle spese”. “Rientrano nel quadro decettivo o comunque connotano di illiceità e di illegittimità la condotta”, inoltre, “i continui e strategici mutamenti di compagine societaria e i depistaggi in sede esecutiva”.
35.- Il motivo è inammissibile.
Perchè è generico e indeterminato, prima di ogni altra cosa: non indicando nello specifico i depistaggi e mutamenti di compagine, che pur invoca, nè l’eventuale inerenza di queste assunte circostanze rispetto al giudizio qui in essere. Neppure il motivo indica quali delle tesi esposte dai ricorrenti principali siano da ritenere “irragionevolmente infondate” e per quali motivi.
36.- Il quinto e il sesto motivo di ricorso Z., e il terzo e quarto motivo del ricorso F., assumono che nè B.E., nè ***** hanno “contestato le note di primo e quelle di secondo grado”. E sostengono che – in assenza di contestazione – i giudici del merito avrebbero senz’altro dovuto condannare i detti soggetti alle somme esposte nelle note, senza possibilità di riduzione alcuna.
37. I motivi sono inammissibili.
Essi non rispettano, prima di ogni altra cosa, il requisito della necessaria autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., (in specie, nn. 3, 4 e 6).
38.- In conclusione va accolto, per quanto di ragione (cfr. sopra, n. 23), il secondo motivo del ricorso principale, con rigetto di ogni altra ragione e motivo del ricorso principale.
Di conseguenza, va dichiarata la incompetenza del Tribunale di Velletri alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. ***** e la positiva competenza invece del Tribunale Roma.
Constatata altresì l’applicabilità alla fattispecie concreta della norma della L. Fall., art. 9 bis – in applicazione del principio per cui tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle norme processuali -, il Collegio rileva ancora che la risoluzione del conflitto di competenza territoriale ha per sua conseguenza la prosecuzione del procedimento avanti al Tribunale ritenuto competente – nel caso presente quello di Roma -, con le sole modifiche del giudice delegato (necessaria) e del curatore, peraltro solo facoltativa (cfr. la già citata Cass., n. 16116/2019). E’ dunque da disporre la trasmissione di copia della presente sentenza al Tribunale di Velletri, per gli effetti di cui all’art. 9 bis, comma 1.
39.- Sono poi da dichiarare assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, per le ragioni specificamente sopra esposte (n. 30).
Vanno, d’altro canto, rigettati i ricorsi incidentali non condizionati.
40.- Il Collegio ritiene equo compensare in via integrale le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione del numero e qualità delle questioni che sono state presentate all’analisi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il tergo profilo di censura del secondo motivo del ricorso principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con rigetto di ogni altra ragione e motivo addotto dal ricorso principale. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma in ordine alla prosecuzione della procedura fallimentare avviata a seguito della sentenza dichiarativa emessa dal Tribunale di Velletri. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Tribunale di Velletri, per gli effetti di cui alla L. Fall., art. 9 bis. Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Rigetta i ricorsi incidentali non condizionati. Compensa per intero le spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 7 marzo 2019 e, a seguito di riconvocazione, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019