Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.24482 del 01/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13875/2016 proposto da:

B.A.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– ricorrente principale –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., P.I. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

B.A.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1313/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2015 R.G.N. 1128/2014;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Palermo ha confermato, sulla base di diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di B.A. intesa in via principale all’accertamento della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati con Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (da ora Rai s.p.a.) ed alla condanna della società datrice al risarcimento del danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e, in via subordinata, all’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato sin dal 16.11.2006 per effetto dell’inserimento nei cd. bacini di reperimento all’uopo istituti dalle parti sociali con condanna della società al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate;

1.1. che la Corte di merito, esclusa la concludenza al fine della risoluzione tacita del rapporto (ritenuta, invece, dal primo giudice) del mero decorso del tempo (pari a circa tre anni) tra la cessazione dell’ultimo contratto e il primo atto di messa in mora inviato dal lavoratore, ha ritenuto conforme al parametro di specificità, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la indicazione delle ragioni alla base dell’apposizione termine ai contratti in oggetto; il rigetto della domanda subordinata è stato fondato sull’assenza in capo al lavoratore dei requisiti ai quali gli accordi collettivi avevano collegato il diritto all’assunzione; il B., infatti, in ragione del numero delle giornate di servizio prestate alle dipendenze di Rai s.p.a. alla data del 31.12.2005 – superiori a 500 e inferiori a 1000 – avrebbe potuto, in base agli accordi collettivi, rivendicare esclusivamente un diritto di priorità nell’assunzione qualora la società, limitatamente alla sede di *****, avesse deciso di addivenire alla stipula di contratti a tempo determinato per mansioni di tecnico di produzione (qualifica rivestita dal B. nelle precedenti assunzioni) ma non anche nel caso in cui la società avesse inteso procedere con assunzioni a tempo indeterminato;

2. che per la cassazione della decisione B.A.F. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; B.A.F. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis.1. c.p.c.;

3. che il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale previa declaratoria di fondatezza del primo motivo di ricorso principale.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente, denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nel testo vigente ratione temporis, degli artt. 1362 e 1363 c.c., art. 12 preleggi e art. 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l’apposizione del termine ai contratti in controversia. Assume, in particolare, che il requisito di specificità D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, non poteva dirsi integrato dalla sola indicazione del programma televisivo per l’effettuazione del quale il B. era stato assunto quale tecnico di produzione; si duole, inoltre, del mancato accertamento della non temporaneità dell’occasione lavorativa rappresentata dal programma indicato in contratto;

2. che con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1321,1326,1341 c.c., in relazione agli Accordi sindacali del 26.1.2005, del 4.6.2008, del 2.7.2008, del 16.1.2008 e del 14.1.2009, censurando il rigetto della domanda intesa all’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato quale conseguenza dell’inserimento nel cd. bacino di reperimento istituito in data 31.12.2005 per i tecnici di produzione dalle parti collettive;

3. che con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato Rai s.p.a., denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1324,1175,1375,2697 e 2729 c.c., censura la sentenza impugnata per avere escluso la risoluzione tacita del rapporto fra le parti, argomentando non solo dall’inerzia ma anche dal fatto che la cessazione del rapporto di lavoro in relazione all’ultimo contratto, avente decorrenza 11.10.2005/9.4.2006, era avvenuta per dimissioni del lavoratore. In questa prospettiva richiama la sentenza di prime cure che aveva valorizzato la cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, l’iniziativa giudiziale dopo oltre sei anni dopo ed il rifiuto di ben due proposte di assunzione;

4. che con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di circostanze decisive al fine dell’accertamento della volontà risolutiva rappresentate dalle dimissioni;

5. che il primo motivo di ricorso principale è fondato. Si premette che la Corte di merito ha ritenuto i contratti in controversia stipulati direttamente ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ed ha valutato la relativa legittimità alla luce di tale previsione (v. sentenza, pag. 4, quinto capoverso). In assenza di puntuale censura a tale ricostruzione la verifica della legittimità del termine non può, quindi, che muovere dalla considerazione del parametro della specificità evocato dal richiamato cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dalle sue declinazioni in tema di attività prestata nell’ambito di programmi radiotelevisivi, tenuto conto altresì che per le assunzioni in oggetto trova applicazione, ratione temporis, il testo antecedente alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10,L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 41, lett. a) e art. 1, comma 1, dello stesso Decreto, D.L. n. 112 del 2008, art. 21, comma 1, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008;

6. che la sentenza impugnata, pur partendo da condivisibili presupposti in diritto (v. pag. 4, terz’ultimo capoverso), è errata nella relativa applicazione alla fattispecie in esame laddove mostra di ritenere soddisfatto il requisito della specificità sulla base della sola esatta indicazione del numero dei programmi televisivi ai quali sarebbe stato addetto il B.. Ed invero, a prescindere dal rilievo che tale numerica indicazione non si rinviene nella causale del termine quale riportata nella sentenza impugnata, la decisione non è coerente con la consolidata elaborazione giurisprudenziale di legittimità (v. Cass. n. 22931 del 2015, Cass. 14487 del 2015, Cass. n. 2680 del 2015, Cass. n. 27 del 2014) la quale ha costantemente escluso che ad integrare il prescritto requisito di specificità fosse sufficiente la sola indicazione del nominativo del programma al quale sarebbe stato addetto il lavoratore, con valutazione destinata, a fortiori, a valere in caso di indicazione solo numerica dei programmi in questione;

6. che all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue la cassazione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte d’appello di Palermo in diversa composizione;

7. che l’esame del secondo motivo di ricorso principale e del ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, alla quale demanda anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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