Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24606 del 02/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18401-2018 proposto da:

M.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PETERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRANI, depositato il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di trani in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva emesso decreto di omologa (RG n. 3631/16) con il quale accertava la sussistenza in capo a M.M.D. (e per lei M.E. e R.A. quale esercenti la potestà genitoriale), del requisito sanitario utile alla prestazione di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese della procedura liquidate in complessivi E. 1.050, 00 oltre iva e cpa.

Avverso tale ultimo capo della decisione la assistita proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo era dedotta violazione e falsa applicazione D.M. n. 55 del 2014, della L. n. 794 del 1942, del D.M. n. 585 del 1994, art. 24, della L. n. 1051 del 1957, nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) Il ricorrente ha rilevato che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese e la mancata indicazione dei criteri adottati non aveva consentito di comprenderne le effettive modalità. Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia da identificarsi quale indeterminabile, attesa la insuscettibilità di valutazione economica dello status di handicap in condizioni di gravità riconosciuto.

La definizione della controversia postula un necessario approfondimento di natura nomofilattica, specificamente rivolto ad indagare se in sede di accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445 bis c.p.c., dello status di di portatore di handicap in condizioni di gravità, il valore della controversia debba essere qualificato indeterminabile ai fini della individuazione del criterio di riferimento per la liquidazione delle spese giudiziali.

il Collegio ritiene pertanto necessaria la rimessione della causa alla Quarta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.

Così deciso in Roma, alla adunanza, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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