LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20032-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 2, presso lo studio dell’avvocato CARLO QUATTRINO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 727/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.2.2017, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’arch. C.S. volta alla declaratoria dell’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;
che C.S. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che con istanza del 29.4.2019 parte ricorrente ha manifestato la volontà di definire la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3 (conv. con L. n. 136 del 2018), depositando dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa al carico contributivo in discussione;
che, prevedendo il D.L. n. 119 cit., art. 6, la sospensione ad istanza di parte della controversia rispetto alla quale sia stata formulata una richiesta del tipo di quella anzidetta, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019