LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 34915-2018 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato LAURA NISSOLINO, rappresentata e difesa dagli avvocati COSTANZA BASILE, PIETRA TRISCARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, ATS DI BERGAMO, REGIONE LOMBARDIA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 22078/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
che con ordinanza in data 30 maggio – 11 settembre 2018 nr 22078 questa Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza della Corte di Appello di Bresca n. 116/2013, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di B.M., rappresentato dalla madre in qualità di tutrice, a percepire l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, e alla L. n. 362 del 1999, art. 3, comma tre;
che ha proposto ricorso P.L., madre e tutrice di B.M., per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza quanto al proprio nome, indicato nella epigrafe, in motivazione e nel dispositivo della ordinanza come ” P.” in luogo di ” P.”
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che l’errore materiale denunciato risulta dagli atti di causa ed, in particolare, dal controricorso in cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza numero 22078/2018, nel senso che nella epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo là dove leggesi ” P.L.” deve leggersi ed intendersi ” P.L.”.
Manda alla Cancelleria per la annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019