Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24656 del 03/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 310-2019 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO GUALTIEROTTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la ordinanza n. 26659/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che con ordinanza in data 24 maggio – 22 ottobre 2018 nr 26659 questa Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 574/2013, che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la opposizione proposta da V.C. avverso le cartelle esattoriali emesse per la riscossione di contributi pretesi dalla gestione commercianti;

che ha proposto ricorso V.C. per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza quanto al proprio nome, indicato come ” M.I.”

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che il denunziato errore materiale risulta dalla ordinanza impugnata che, nella epigrafe e nella esposizione del fatto riporta correttamente il nominativo della parte privata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza n. 26659/2018, nel senso che là dove leggesi in dispositivo ” M.I.” deve leggersi ed intendersi ” V.C.”. Manda alla Cancelleria per la annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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